Il committente può esercitare il potere disciplinare, anche per interposta persona, sui lavoratori occupati nell’appalto?

Un concetto di subordinazione che si imperni sulla nozione di eterodirezione del lavoro deve inevitabilmente tenere conto dell’evoluzione tecnologica, che ha reso in molti settori obsoleta la relazione da superiore a subordinato, rimettendo alle macchine di guidare il processo produttivo ciò è ancora più evidente nei settori ‘labour intensive’, nei quali gli appaltatori dispongono in misura irrilevante di beni strumentali propri o non ne dispongono affatto.

Così il Tribunale di Padova, Sez. Lav., con la sentenza n. 550/19, depositata il 16 luglio. Il caso. Alcuni dipendenti di una cooperativa, impiegati nell’esecuzione di un contratto di appalto di servizi di logistica quali picker” con inquadramento al 1° livello del CCNL Multiservizi, hanno proposto ricorso nei confronti della subappaltante e della committente per far dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro direttamente con quest’ultima e ottenere la sua condanna al versamento delle differenze retributive derivanti dall’applicazione del più favorevole CCNL Terziario e Commercio – 5° livello e, in subordine, la condanna delle resistenti ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 a corrispondere loro le differenze retributive giusta inquadramento al 3° livello del CCNL Multiservizi. La tesi dei lavoratori. Secondo i ricorrenti nel caso sarebbe integrata un’ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, non essendo stato l’appalto genuino, in quanto i mezzi strumentali all’esecuzione dell’appalto erano di proprietà del committente, che parimenti impartiva direttive ai lavoratori occupati nell’appalto stesso ed esercitava il potere di controllo e disciplinare, seppur per le vie brevi Gli stessi hanno, poi, rivendicato l’applicazione, in principalità, del CCNL in uso presso la committente, con inquadramento al 5° livello quali addetti al controllo e verifica delle merci e preparatore di commissioni e, in subordine, del CCNL Multiservizi con il superiore inquadramento al 3° livello quali operatori che con l’ausilio di mezzi telematici effettuano attività di movimentazione e aiuto magazzinieri . Le difese del committente. Nella contumacia della sub appaltante, la committente ha chiarito le modalità di espletamento dell’attività lavorativa, ammettendo l’effettivo svolgimento di mansioni di picker” da parte dei ricorrenti, che operavano mediante lettori ottici sui quali venivano loro indicati gli ordini da evadere, precisando che la voce che impartiva direttive era registrata e si limitava a indicare su quali scaffali riporre la merce e, comunque, provando la disdetta dell’appalto il 21.1.2013 con stipula di nuovo contratto nel seguente maggio con altra cooperativa. L’appaltante, inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e l’intervenuta decadenza ex art. 32, lett. d , c.d. collegato Lavoro, rappresentando anche che era stato siglato con alcuni dei ricorrenti un accordo di conciliazione. Le eccezioni preliminari sono infondate. Il Tribunale di merito ha ritenuto l’infondatezza delle eccezioni della resistente, in quanto la prescrizione va fatta decorrere dalla cessazione del rapporto, essendo venuta meno – giusta la l. n. 92/2012 – la condizione di certezza di tutela cui la Corte Costituzionale ne aveva ancorato la decorrenza durante lo svolgimento il termine di decadenza non è decorso, dal momento che i ricorrenti sono stati assunti, senza soluzione di continuità né variazioni organizzative delle modalità di esecuzione, da altra cooperativa subentrata nell’appalto la transazione è relativa al rapporto con la cooperativa entrante ed ha ad oggetto vicende fondate sull’appalto presupponenti la sua esistenza, non – come nel caso – questioni relative alla sua nullità. Nel merito. Dall’istruttoria svolta è emerso che l’organizzazione lavorativa era automatizzata, che il software di riferimento era nella disponibilità esclusiva della cooperativa datrice di lavoro, ma che quest’ultima, di fatto, si limitava ad esercitare i poteri direttivi e disciplinari su input della committente, tanto è vero che i richiami ai dipendenti venivano effettuati sempre in concomitanza alle riunioni tra i titolari della esecutrice ed il preposto della committente. Inoltre, il fatto che le singole operazioni svolte dal software usato dai lavoratori fossero note dalla committente, senza che sia stata allegata alcuna specifica esigenza o policy in tal senso, fa emergere come la cooperativa appaltatrice fosse una mera interposta nei rapporti con i ricorrenti. Per tali ragioni, quindi, il Tribunale di Padova ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la società committente, condannandola a corrispondere loro le differenze retributive derivanti dall’applicazione del contratto collettivo dalla stessa applicato e dal livello richiesto.

Tribunale di Padova, sez. Lavoro, sentenza 16 luglio 2019, n. 550 Giudice Dallacasa Svolgimento del processo e motivi della decisione I ricorrenti, dipendenti della coop. Po., inquadrati al primo livello del c.c.n.l. Multiservizi, erano impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto che era stato assegnato alla suddetta cooperativa dal Consorzio omissis Italia Group e il cui committente era Service s.r.l. tale contratto aveva ad oggetto i servizi di logistica del magazzino di Mestrino. Le mansioni dei ricorrenti erano quelle di picker , addetto cioè al prelievo e movimentazione della merce, ricorrenti hanno allegato che tutti i mezzi strumentali necessari allo svolgimento dell'appalto erano in proprietà del committente che le direttive di lavoro erano ricevute direttamente da omissis Service, sia attraverso un terminale mobile di cui i lavoratori disponevano, sia, in un successivo momento, a voce, tramite un collegamento mediante cuffie e microfono. Tale sistema di controllo consentiva ad omissis di conoscere in tempo reale le operazioni svolte dal singolo e la durata di ciascuna di esse. I ricorrenti hanno anche allegato che il lavoro era controllato dal Direttore della logistica di omissis e da un suo collaboratore, che provvedevano a richiamare i lavoratori che non compivano il numero minimo di operazioni orarie richieste, I ricorrenti hanno altresì rivendicato l'applicazione del c.c.n.l. del terziario e del commercio, applicato da omissis Service, con inquadramento al quinto livello secondo le declaratorie di addetto al controllo ed alla verifica delle merci e di preparatore di commissioni , ovvero l'applicazione del c.c.n.l. Multiservizi, applicato dalla coop. Po., con inquadramento ai terzo livello secondo le declaratorie di operatori che con l'ausilio di mezzi telematici effettuano attività di movimentazione e aiuto magazziniere . I ricorrenti hanno perciò chiesto che si accerti lo svolgimento di un rapporto di lavoro direttamente con omissis Service s.r.l., con condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive dovute, in subordine hanno rivendicato da omissis Service e Consorzio omissis solido, ex art. 29 D.Lgs. 276/03, le somme dovute dal datore di lavoro, sulla base del corretto inquadramento secondo il c.c.n.l. Multiservizi. Service si è costituita in giudizio, mentre il Consorzio omissis è rimasto contumace. Service ha riconosciuto che i lavoratori svolgevano l'attività di picker, che operavano mediante lettori ottici su cui compariva l'ordine da effettuare, prelevando poi il materiale dai camion e trasportandoli alla destinazione prevista mediante transpallet elettrici ha allegato che la voce che indicava ai lavoratori lo scaffale ove riporre la merce tramite il sistema Voice era una voce preregistrata che il contratto di appalto con omissis Italia Group era stato disdettato in data 21.1.13 e che in data 31.5.13 era stato stipulato un nuovo contratto con la coop. Mestieri & amp Mestieri che in date 7.6.14 era stato stipulato un accordo di conciliazione con i lavoratori precedentemente dipendenti di omissis Service, tra cui alcuni dei ricorrenti. Service, in relazione alle domande che muovono dall'accertamento di un rapporto di lavoro intercorso direttamente con essa, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti dalla data di cessazione del contratto di appalto 31.5.13 e la decadenza ex art. 32 lett d L.183/10. L'eccezione di decadenza non tiene conto però della circostanza che il rapporto di lavoro di cui si chiede l'accertamento è proseguito anche oltre la cessazione dell'appalto con omissis , per essere subentrata la coop. Mestieri & amp Mestieri, che ha assunto i ricorrenti, senza che sia stata allegata una soluzione di continuità o una variazione organizzativa delle modalità della prestazione di modo che il termine di decadenza non è decorso, cominciando a decorrere dalla cessazione del rapporto con l'utilizzatore cfr. l'art. 39 D.Lgs. 81/15 in materia di somministrazione . L'eccezione di prescrizione non tiene conto del diverso operare della stessa dopo l'entrata in vigore della L. 92/12, a seguito della quale nessun rapporto di lavoro è assistito con certezza ex ante dalla tutela reale avverso i licenziamenti illegittimi, dipendendo la scelta tra tale tutela e quella indennitaria dall'accertamento ex post sulla natura del licenziamento e della tipologia di vizio venendo così meno la condizione di certezza della tutela cui, per giurisprudenza costituzionale, era ancorata la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto. Con riguardo ai ricorrenti omissis ha altresì eccepito la rinuncia in sede protetta ai diritti fatti valere in giudizio. Deve rilevarsi però che l'atto di transazione in cui tale rinuncia è stato incorporato riguarda il successivo rapporto di lavoro intrattenuto con Mestieri & amp Mestieri e sul piano oggettivo riguarda le pretese aventi fonte nel contratto di appalto. Tale atto dunque non può investire diritti che nascono da un rapporto di lavoro intrattenuto direttamente con omissis e che pertanto suppongono non l'esistenza, ma la nullità dell'appalto. Venendo al merito, decidere chi fosse l'effettivo datore di lavoro significa decidere chi presiedeva all'organizzazione del lavoro nel magazzino e chi quindi esercitava la direzione sui lavoratori che vi erano addetti. Risulta dalle prove assunte che l'organizzazione del lavoro era in tutto automatizzata e il software attraverso il quale si realizzava tale automazione era nella disponibilità esclusiva di omissis Ciò si verificava sia quando i dipendenti ricevevano un bar code che doveva essere letto da un terminale, sia ancor più quando il medesimo bar code doveva essere comunicato a voce ad un operatore automatico che riconosceva il lavoratore tramite un codice identificativo e che gli dava tutte le istruzioni operative. Un concetto di subordinazione che si imperni sulla nozione di eterodirezione del lavoro deve inevitabilmente tenere conto dell'evoluzione tecnologica, che ha reso in molti settori obsoleta la relazione da superiore a subordinato, rimettendo alle macchine di guidare il processo produttivo. Ciò a maggior ragione nei settori definiti labour intensive , dove i soggetti appaltatori non dispongono di propri beni strumentali, o ne dispongono in una misura irrilevante. E' vero che il teste Ce. afferma che il controllo sui lavoratori era effettuato dal personale della cooperativa e che era la cooperativa che aveva stabilito il numero di operazioni che dovevano essere compiute in un'ora . In punto di fatto anche tale circostanza non è certa, perché altri testi si esprimono in modo diverso, indicando come loro superiori persone di nazionalità italiana, presumibilmente dipendenti di Apiag o di omissis . Tuttavia la questione centrale è se, ciò facendo, la cooperativa esercitava un potere datoriale autonomo ovvero svolgeva una funzione di controllo non dissimile da quella che può svolgere un capo reparto, priva di discrezionalità, essendo i ritmi e le modalità di lavoro dettati dalla committente. Ed infatti i picker avevano in dotazione delle cuffiette e un microfono comunicavano un numero identificativo e una voce che credo fosse preregistrata indicava la merce da rendere e la sua collocazione fisica la voce dava anche l'indicazione sulla collocazione del materiale prelevato dagli scaffali nei rolls teste Ce. gli impiegati ci davano un foglio. Nel foglio c'erano dei codici a barre, , noi dovevamo sparare su di essi. A questo punto sul palmare compariva l'indicazione di dove andare a prendere le merci teste Cr. . Quanto ai responsabili della cooperativa, il controllo su di essi era specifico e puntuale e andava oltre la predisposizione di direttive generali sull'esecuzione dell'appalto, dato che il responsabile del magazzino dipendente faceva con loro due riunioni al giorno teste Bo. . E' vero che non vi è prova di un diretto esercizio del potere disciplinare, anche se stando alla testimonianza Ce., vi era una sospetta coincidenza temporale tra i richiami che i titolari della cooperativa rivolgevano ai dipendenti e i colloqui che gli stessi intrattenevano con il preposto di Bo. ed anche se non è convincente il teste Bo. quando afferma che i codici identificativi dei lavoratori gli erano comunicati dai responsabili della cooperativa senza un motivo specifico, ma pur sempre, per evidenziare il rendimento positivo o negativo dei singoli. Tuttavia omissis era nelle condizioni di esercitare tale potere, quantomeno per interposta persona. Se è vero che il codice identificativo del singolo lavoratore era assegnato dalla cooperativa, è altresì vero però che esso doveva essere comunicato ad omissis perché il software doveva essere allenato a riconoscere la voce del lavoratore e ad associarlo al codice. Rileva che omissis tramite questo software registrava le singole operazioni dei lavoratori di Po., potendo associare al codice un nominativo, quello che il software riconosceva vocalmente. omissis non ha allegato alcuna policy interna che specificasse le ragioni per le quali si disponeva di tali dati le asserite ragioni contabili potendo essere soddisfatte anche mediante la registrazione in anonimo delle operazioni , le funzioni direttive interne autorizzate ad acquisirle, i modi e i tempi della loro conservazione, né ha allegato di avere dato comunicazione a Po., o tramite essa agli stessi lavoratori, della disponibilità di teli dati, attinenti alla loro prestazione lavorativa. Tantomeno si è preoccupata di richiedere a Po. di munirsi di un'autorizzazione sindacale o amministrativa al trattamento dei dati. Si può dire anzi che il fatto che omissis si sia posta nella condizione di trattare dati di lavoratori di imprese terze, tramite strumenti potenzialmente idonei al controllo a distanza dei lavoratori, costituisce argomento ulteriore per ritenere che omissis abbia esercitato i poteri propri del datore di lavoro. In effetti, il governo complessivo dell'attività aziendale e la direzione del lavoro del singoli addetti possono essere intesi come una relazione informatizzata con l'apparente committente, lasciando all'apparente datore di lavoro una funzione residuale di controllo e di intervento paradisciplinare, più o meno sollecitato. Ne consegue che Po. deve ritenersi mera interposta in rapporti di lavoro facenti capo ad omissis e che i ricorrenti devono essere considerati dipendenti di quest'ultima, da inquadrarsi secondo il livello loro spettante sulla base del c.c.n.l. da quest'ultima applicato. Tale livello è quello allegato dai ricorrenti, perché la relativa declaratoria contempla la figura del preparatore di commissioni, che altro non è che il picker, o anche dell'addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento. Le differenze retributive dovute sono attestate da conteggi specifici, non motivatamente contestati. Sono dovute le spese di causa. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate, dichiara che omissis - omissis sono dipendenti di omissis Service s.r.l. con inquadramento al quinto livello del c.c.n.l. del commercio dichiara tenuta e condanna omissis Service s.r.l. a corrispondere a omissis la somma di Euro 21506,33 a Fa. omissis la somma di Euro 4575,34 a omissis la somma di Euro 4083,58 a omissis la somma di Euro 6375,93 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo dichiara tenuta omissis Service al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per tale rapporto condanna omissis Service a rifondere le spese di causa, che liquida in Euro 18000,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva.