Contratto di formazione e lavoro: sufficienti gli affiancamenti con colleghi più esperti

Respinta la richiesta di un ex operaio di un pastificio di vedere sanzionata l’azienda e riconosciuta l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato. Impossibile, secondo i Giudici, parlare di inadempimento degli obblighi formativi previsti nel contratto.

Gli affiancamenti in azienda con colleghi più esperti sono sufficienti per ritenere rispettati gli adempimenti previsti nel contratto di formazione e lavoro. A fissare questo paletto sono i giudici della Cassazione, respingendo il ricorso di un ex dipendente di un pastificio. L’operaio ha inutilmente chiesto l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi formativi e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Cassazione, ordinanza n. 23574/19, sez. Lavoro, depositata oggi . Formazione. Doppia sconfitta per il lavoratore nei primi due gradi di giudizio. Difatti, prima in Tribunale e poi in Appello, i giudici hanno respinto la domanda da lui proposta nei confronti dell’azienda – un pastificio – per cui ha lavorato per due anni e tesa ad ottenere l’accertamento, in relazione al contratto di formazione e lavoro, del grave inadempimento agli obblighi di formazione, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, l’illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna dell’azienda al risarcimento del danno . Per i Giudici di secondo grado, in particolare, è decisiva l’analisi della documentazione, che ha permesso di appurare che il lavoratore aveva sottoscritto il contratto di formazione e aveva altresì apposto una firma per ricevuta di copia del progetto di formazione . Senza dimenticare, poi, che è stato depositato in atti l’attestato di avvenuta formazione, inviato al lavoratore, la scheda di addestramento e i moduli di rilevazione recanti la firma del lavoratore . Per quanto concerne invece la difformità tra gli obblighi contrattuali e il concreto svolgimento del rapporto di lavoro , posta in evidenza dall’ex operaio del pastificio, i giudici hanno ribattuto che si tratta di un inadempimento che non è sanzionabile con la conversione del rapporto di lavoro nel caso in cui non risulti compromessa la funzione del contratto, che è quella di favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche e l’inserimento nell’organizzazione aziendale funzionale all’accesso nel mondo del lavoro . Tirando le somme, per i giudici d’Appello la comunicazione della cessazione del contratto non può essere qualificata come licenziamento . Affiancamenti. Posizione identica, e negativa per il lavoratore, assume ora la Cassazione, confermando, di conseguenza, la regolarità del contratto di formazione e lavoro posto sotto esame. In particolare, viene posto in evidenza il fatto che non solo il lavoratore in battaglia con l’azienda ma anche altri giovani operai hanno dato atto di affiancamenti protratti e ripetuti con colleghi più esperti . Tale quadro è sufficiente, secondo i giudici, per parlare di modalità idonee a realizzare la finalità formativa . Esclusa, quindi, l’ipotesi balenata dal lavoratore, secondo cui ci si sarebbe trovati di fronte a un inadempimento degli obblighi di formazione e a una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto . Corretta, secondo i giudici, la condotta dell’azienda, che può usufruire di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, tenendo conto delle esigenze dell’impresa .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 30 aprile – 23 settembre 2019, n. 23574 Presidente Bronzini – Relatore Garri Rilevato che 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino che aveva rigettato la domanda proposta da P.S. nei confronti della società D.M. Agroalimentare s.p.a. tesa ad ottenere l’accertamento, in relazione al contratto di formazione e lavoro intercorso tra le parti dal 2 marzo 2004 al 1 marzo 2006, del grave inadempimento agli obblighi di formazione, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 marzo 2004, l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 1 marzo 2006 e la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della D.M. Agroalimentare al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite dal licenziamento alla reintegra con accessori oltre che alla restituzione delle somme indebitamente trattenute Euro 1049,72 oltre accessori per ferie godute ma non ancora maturate. 2. Il giudice di appello ha rilevato in primo luogo che il contratto di formazione e lavoro deve essere redatto in forma scritta e che si perfeziona con il consenso prestato dalle parti. Ha osservato che la consegna del progetto di formazione non è elemento rilevante ai fini della conclusione del contratto e della sua, eventuale, conversione. Ha poi accertato che dalla documentazione versata in atti emergeva che il lavoratore aveva sottoscritto il contratto di formazione ed aveva altresì apposto una firma per ricevuta di copia del progetto di formazione. Ha rilevato inoltre che era stato depositato in atti l’attestato di avvenuta formazione, inviato con raccomandata a.r. al lavoratore, la scheda di addestramento ed i moduli di rilevazione recanti la firma del lavoratore. Quanto alla difformità tra gli obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto di lavoro, la Corte territoriale ha ritenuto che si tratta di un inadempimento che non è sanzionabile con la conversione del rapporto nel casso in cui non risulti compromessa la funzione del contratto, che è quella di favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche e l’inserimento nell’organizzazione aziendale funzionale all’accesso nel mondo del lavoro. Ha quindi verificato che, in concreto, il lavoratore che ne era onerato, non aveva provato i fatti posti a fondamento della domanda proposta ed ha ritenuto inammissibile la richiesta di sentire un teste che non era stato mai prima indicato. Confermata quindi la legittimità del contratto intercorso tra le parti la Corte di appello ha, conseguentemente, ritenuto che la comunicazione della cessazione del contratto non poteva essere qualificata come licenziamento. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.S. affidato a due motivi. Resiste con controricorso la D.M. Agroalimentare s.p.a Considerato che 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 451 del 1994, art. 16, comma 2, di conversione del D.L. n. 299 del 1994 e dell’art. 2697 c.c., in relazione alla prova della mancanza di formazione lavorativa. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, al pari del primo giudice, non avrebbe tenuto conto della mancata applicazione della L. n. 541 del 1994, art. 16, comma 2 e del grave inadempimento agli obblighi formativi. 5. La censura infondata. 5.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza e si concretizzi una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto. In tale ultima ipotesi è demandata al giudice di merito la valutazione, in base ai principi generali, della gravità dell’inadempimento e la trasformazione è dovuta ove si accerti una inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza cfr. Cass. del 26/01/2015 n. 1324 . Lo scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità. È consentito al datore di lavoro l’uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell’impresa. Tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali Cass. 08/01/2003 n. 82 . Ne segue che, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza e l’inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non poter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto Cass. 14/08/2004 n. 15878 . 5.2. A tali principi si è attenuta la Corte d’appello, la quale ha dato atto delle modalità di compimento dell’attività di formazione e ha valutato che le circostanze riferite dai testi, che come riporta lo stesso ricorrente avevano dato atto di affiancamenti protratti e ripetuti con colleghi più esperti, erano idonee a realizzare la finalità formativa. Si tratta di valutazione dei fatti riferiti dai testi escussi in giudizio dei quali il ricorrente propone una lettura diversa e a sé più favorevole che, tuttavia, non si riverbera in una errata sussunzione della fattispecie e richiede un’indagine sui fatti che è preclusa nel giudizio di legittimità a meno che non si concreti in un omesso esame di fatto decisivo. 6. Tale censura è formulata nel secondo motivo di ricorso laddove l’odierno ricorrente deduce che la Corte di merito sia incorsa nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ritenuto congrua la valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso che la divergenza degli obblighi di formazione determini un inadempimento sanzionabile con la conversione. Sostiene il ricorrente che non sarebbe stata raggiunta la prova di un vero programma formativo e degli obiettivi in esso previsti e che gli affiancamenti sporadici a colleghi, anch’essi in formazione, non poteva essere ritenuta tale. 7. La censura, tuttavia, è inammissibile. 7.1. Alla presente fattispecie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 e, perciò, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, nè di contraddittorietà della stessa. I provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ma tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile . In tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 cfr. Cass. 25/09/2018 n. 22598 e 12/10/2017 n. 23940 . Come ricordato da questa Corte cfr. Cass. Sez.U. 07/04/2014 n. 8053 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione vizi nella specie insussistenti. Per altro aspetto, poi, è denunciabile l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia ma non è certamente prospettabile il vizio in questione nel caso, come quello in esame, in cui si pretenda una rivisitazione del materiale probatorio, pure esaminato dal giudice di merito, in una prospettiva diversa rispetto a quella adottata e più favorevole alla tesi del ricorrente. 8. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del l’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R