Contratto a termine: la causale di assunzione non può essere integrata in corso di causa

In materia di contratti a termine, viene ribadito il principio in base al quale la causale di assunzione deve essere specifica, dovendo indicare in modo chiaro e preciso le ragioni che ne stanno alla base, non essendo invece consentita un’integrazione della stessa attraverso ulteriori elementi fattuali dedotti solo in corso di causa.

Così si esprime la Sezione Lavoro della Suprema Corte con l’ordinanza n. 22496/19, depositata il 9 settembre. Il caso. Il Tribunale di Trani respingeva la domanda di un lavoratore volta all’accertamento dell’illegittimità del contratto a termine stipulato con una società cooperativa avente come causale ordinativi acquisiti da evadere”. A seguito di impugnazione del lavoratore, la Corte d’Appello riformava la decisione impugnata, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente rispristino dello stesso. Contro la suddetta pronuncia, la società propone ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’omessa indagine sul significato effettivo della clausola di assunzione alla luce dei parametri interpretativi del contratto. Difetto di specificità della causale. La Suprema Corte dichiara infondato il motivo oggetto di ricorso, evidenziando che lo scopo a cui esso mira è quello di legittimare una causale di assunzione oggettivamente generica mediante circostanze dedotte solo in giudizio. A tal fine, gli Ermellini richiamano il principio in base al quale l’apposizione di un termine al contratto di lavoro impone al datore l’onere di indicare in modo specifico le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa . Da ciò deriva il fatto che non è consentito in corso di causa integrare la specificità della causale con ulteriori elementi fattuali. Per questo motivo, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 18 giugno – 9 settembre 2019, n. 22496 Presidente Bronzini – Relatore Balestrieri Rilevato in fatto che Con ricorso alla Corte d’appello di Bari, P.G. gravava la sentenza 24.5.11 emessa dal Tribunale di Trani con cui era stata respinta la sua domanda diretta all’accertamento della illegittimità del contratto a termine stipulato con la ESDRA soc. coop. a r.l. il con causale ordinativi acquisiti da evadere . Con sentenza depositata il 9.6.15, la Corte d’appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal con conseguente ripristino del rapporto, condannando la società al pagamento tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto L. n. 183 del 2010, ex art. 32. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi, cui resiste il Pavone con controricorso. Considerato in diritto che Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1368 c.c., lamentando che la sentenza impugnata non indagò concretamente sul significato da attribuirsi alla clausola di assunzione alla luce dei canoni di ermeneutica contrattuale. Il motivo è infondato poiché mira a legittimare la causale di assunzione, obiettivamente generica e dunque nulla , con ulteriori circostanze dedotte solo in giudizio periodo estivo, picco di attività di vendita gelati, etc. . Questa Corte di legittimità cfr., ex plurimis, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002 Cass. 27 aprile 2010 n. 10033 ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Non è invece consentito integrare in corso di causa la specificità della causale con altri elementi fattuali. 2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere in tesi la corte di merito esaminato la deduzione del lavoratore circa le medie dei contratti conclusi dalla cooperativa. Il motivo è assorbito, sottendendo peraltro un onere della prova a carico del lavoratore insussistente. La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto illegittimo, per difetto di specificità della causale che deve sussistere sin dalla stipula, il contratto de quo, a nulla rilevando, come detto, le ulteriori circostanze di fatto introdotte solo in fase giudiziale. 3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del P. dichiaratosi anticipante. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. S. Vacirca. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.