Illegittimo il cambio d’ufficio del lavoratore che deve prestare assistenza a un familiare disabile

Decisiva per i Giudici la constatazione che la norma fa riferimento specificamente alla modifica del luogo geografico di esecuzione della prestazione. Irrilevante l’osservazione che lo spostamento non incida sulla possibilità del dipendente di prestare assistenza al congiunto.

Illegittimo il trasferimento del lavoratore che deve prestare assistenza con continuità a un familiare disabile. Decisiva la constatazione che l’azienda ha così obbligato il dipendente a mutare il luogo geografico di esecuzione della prestazione. Irrilevante ogni osservazione sul fatto – presunto – che la ricollocazione non abbia inciso negativamente sul concreto esercizio del diritto all’assistenza nei confronti del congiunto Cassazione, ordinanza n. 21670/19, sez. Lavoro, depositata oggi . Spostamento. Riflettori puntati sulla decisione dell’azienda – Poste Italiane – di assegnare il dipendente a un nuovo ufficio, seppur sempre all’interno dello stesso contesto territoriale. Perplessità da parte del lavoratore, che considera illegittimo il trasferimento e mette sul tavolo la propria necessità di prestare assistenza a un familiare disabile con lui convivente. Nella battaglia società-dipendente i Giudici di merito prendono posizione in modo netto, evidenziando che lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto di assistenza . In aggiunta viene anche osservato in difetto di un trasferimento vero e proprio , come in questa vicenda, non è tutelato il diritto all’inamovibilità . Luogo. La vittoria dell’azienda viene però messa in discussione dalla Cassazione, che ritiene condivisibili le obiezioni proposte dal legale del lavoratore, obiezioni centrate sul richiamo alla legge 104, che, viene osservato, menziona la sede e non l’unità produttiva , facendo riferimento all’ effettivo luogo di svolgimento del lavoro , escludendo una possibile valutazione circa la incisività del trasferimento sulla effettiva capacità di assistenza della persona disabile . Per fare chiarezza i Giudici della Cassazione ribadiscono il principio secondo cui il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi , in quanto il dato testuale contenuto nella norma fa riferimento alla sede di lavoro . In questa vicenda, quindi, secondo la Cassazione, è valutabile come illegittimo il trasferimento del dipendente, e di questa visione dovranno tenere conto i giudici d’Appello, chiamati a riesaminare il contenzioso tra azienda e lavoratore.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 marzo – 23 agosto 2019, n. 21670 Presidente Bronzini – Relatore Negri della Torre Premesso che con sentenza n. 66/2016, pubblicata il 3 maggio 2016, la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione del Tribunale di Pesaro, ha respinto la domanda, con la quale Mo. Be., lamentando la violazione dell'art. 32 L. n. 104/1992 e dell'art. 40 del C.C.N.L., aveva chiesto che venisse accertata la illegittimità del trasferimento, dall'ufficio postale di Pesaro 7 a quello di Pesaro 8, disposta nei suoi confronti dalla datrice di lavoro Poste Italiane S.p.A. con provvedimento del 16 novembre 2012 - che a sostegno della propria decisione la Corte di appello ha osservato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, che nella specie lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza con riguardo poi alla violazione delle norme collettive in materia, ha rilevato come l'inciso indipendentemente dalla distanza , nella disposizione che prevedeva il necessario consenso della persona interessata art. 38, comma 5 , doveva essere letto sempre in relazione al trasferimento come delineato al comma 1, con la conseguenza che, in difetto di un trasferimento vero e proprio, non era tutelato il diritto alla inamovibilità - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi, cui ha resistito Poste Italiane S.p.A. con controricorso Rilevato che con il primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, unitamente all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, la ricorrente censura la sentenza per non avere considerato che la norma, menzionando la sede , e non l'unità produttiva, intende l'effettivo luogo di svolgimento del lavoro da parte del soggetto interessato, senza che possa ammettersi una valutazione giudiziale circa la incisività del trasferimento sulla effettiva capacità di assistenza della persona disabile - che con il secondo viene censurata la lettura dell'art. 38 C.C.N.L. per i dipendenti di Poste Italiane offerta dalla Corte del merito Osservato che è fondato il primo motivo di ricorso, non essendosi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto, secondo il quale il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b , della L. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 cod. civ. Cass. n. 24015/2017 Ritenuto di conseguenza che in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza n. 66/2016 della Corte di appello di Ancona deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie dedotta in giudizio, si atterrà al principio di diritto sopra riportato P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.