Difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: avvocatura di Stato o libero foro?

La Sezione VI Civile – Lavoro, investita di un ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha rimesso gli atti alla IV Sezione affinchè si pronunci sul tema della difesa dell’ente nei giudizi di natura previdenziale.

Così l’ordinanza interlocutoria n. 20813/19, depositata il 1° agosto. La vicenda. La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione di prime cure che aveva accolto l’opposizione proposta da una società nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. poi Agenzia delle Entrate Riscossione avverso alcune intimazioni di pagamento relative a cartelle esattoriali per il recupero di crediti previdenziali. La Corte territoriale confermava la prescrizione quinquennale dei crediti, sopravvenuta alla notifica della cartella di pagamento. Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso in Cassazione. Difesa in giudizio. Il Collegio della VI Sezione Civile - Lavoro sottolinea la necessità di rimettere la trattazione ad altra sezione della Corte in quanto non constano precedenti della sezione sulla questione pregiudiziale della possibilità e dei modi di costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione – ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale così l’art. 1, d.l. n. 193/16, conv. in l. n. 193/16, commi 1 e 2 – attraverso avvocati del libero foro . La pronuncia in oggetto richiama il principio affermato dalla V Sezione secondo cui nella fattispecie di diretta instaurazione del giudizio, o di un grado di esso, da o nei confronti di del nuovo ente – ed anche di nuova costituzione di quest’ultimo in giudizi già pendenti al momento della soppressione di Equitalia – qualora la costituzione avvenga con il patrocinio di un avvocato del libero foro sussiste l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio esercitato per regola generale – salvo conflitto di interessi – dall’avvocatura dello Stato . Le fonti a cui fa riferimento il principio sono quelle individuate congiuntamente sia nell’atto organizzativo generale di cui all’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 sia in apposita deliberazione da sottoporre agli organi di vigilanza. Sulla base di tale premessa, appare opportuno che la sezione Lavoro si pronunci sulla condivisibilità e applicabilità del principio anche in relazione ai giudizi di natura previdenziale . Viene infine sottolineata la pubblicazione, nelle more della redazione dell’ordinanza, della l. n. 58/2019 di conversione del d.l. n. 34/2019 che ha introdotto la norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione avente ad oggetto l’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016. Per questi motivi, la Corte rimette gli atti alla IV sezione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza interlocutoria 8 maggio – 1 agosto 2019, numero 20813 Presidente Curzio – Relatore Spena Rilevato che con sentenza in data 26 febbraio-28 marzo 2018 numero 477 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società IMPRESUD srl nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A. poi AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE avverso le intimazioni di pagamento notificate in data 11 giugno 2010, relative a sei cartelle esattoriali per il recupero di crediti previdenziali che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’unica doglianza mossa dall’appellante EQUITALIA SUD era diretta a far valere la natura decennale del termine di prescrizione a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta. Correttamente ed in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397 la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, sopravvenuta alla notifica della cartella di pagamento, in relazione a cinque delle sei cartelle esattoriali a fondamento delle intimazioni. Quanto alla sesta cartella esattoriale numero omissis per Euro 184.461,89 notificata il 27.2.2008, cui si riferiva la intimazione numero di Euro 26.748,47 pur non essendo appropriata la stessa valutazione, l’atto di appello di EQUITALIA SUD non conteneva una doglianza specifica. Inoltre con la opposizione la società assumeva di avere pagato i contributi, producendo più documenti mod. F24 rispetto a tale allegazione, l’INPS non aveva preso una posizione specifica, limitandosi ad evidenziare la natura confessoria dei modelli DM10 posti a base delle cartelle esattoriali EQUITALIA SUD aveva dedotto che per la cartella in questione rispetto al dovuto di Euro 184.461,89 era stato riscosso il minor importo di Euro 158.902,46. Tale deduzione non trovava alcun riscontro che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese IMPRESUD srl con controricorso l’INPS, in proprio e quale mandatario di SCCI spa ha depositato procura alle liti che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Considerato che la parte ricorrente ha dedotto con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., numero 3 violazione del D.P.R. numero 602 del 1973, art. 49, in relazione all’art. 2946 c.c Ha assunto che, anche in ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il termine di cui all’art. 2946 c.c. troverebbe applicazione in quanto con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione posta in riscossione le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese dovute a separate ragioni di credito verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi. con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., numero 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, numero 112, artt. 19 e 20. Ha dedotto che una univoca indicazione nel senso dell’applicazione ai crediti esattoriali della prescrizione ordinaria si trarrebbe del D. Lgs. numero 112 del 1999, art. 20, a tenore del quale l’ente creditore, dopo il discarico dell’Agente della riscossione per inesigibilità del credito iscritto, può riaffidarlo in riscossione ove individui significativi elementi reddituali e patrimoniali riferibili ai debitori a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale . con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nnumero 3 e 4 nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Ha esposto che alla pagina 7 del ricorso in appello come dall’estratto trascritto nel presente ricorso si deduceva che per la cartella numero omissis , notificata in data 27.2.2008, non era maturata nemmeno la prescrizione breve la successiva intimazione era stata notificata il 16.11.2000 tanto che la parte opponente, pur riportandola nella epigrafe del ricorso, non la aveva indicata tra le cartelle di cui chiedeva dichiararsi la illegittimità né il Tribunale se ne era occupato. Ha censurato la sentenza d’appello per non essersi pronunciata sulla relativa eccezione pur ritenendola, peraltro, fondata . Ha esposto che la società IMPRESUD nella memoria difensiva d’appello non faceva alcun riferimento a tale cartella e che, come evidenziato con l’atto di appello, essa non aveva proposto alcuna domanda per tale cartella. che ritiene il Collegio si debba rimettere la trattazione del ricorso alla sezione quarta. Non constano infatti precedenti della sezione sulla questione pregiudiziale della possibilità e dei modi di costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale così il D.L. numero 193 del 2016, art. 1 conv. L. numero 193 del 2016, commi 1 e 2 -attraverso avvocati del libero foro. Sul punto si è espressa la sezione quinta di questa Corte Cass. sez. V numero 28684/2018, 28741/2018, 33639/2018, 1992/2019, numero 10547/2019 della sottosezione sesta tributaria , affermando il principio secondo cui nelle fattispecie di diretta instaurazione del giudizio, o di un grado di esso, da o nei confronti del nuovo ente ed anche di nuova costituzione di quest’ultimo in giudizi già pendenti al momento della soppressione di EQUITALIA qualora la costituzione avvenga con il patrocinio di un avvocato del libero foro sussiste l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio esercitato per regola generale-salvo conflitto di interessi dall’avvocatura dello Stato, su base convenzionale. Tali fonti vanno congiuntamente individuate sia nell’atto organizzativo generale di cui al D.L. numero 193 del 2016, art. 1, comma 8 -contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro sia in una apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo R.D. numero 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. numero 103 del 1979, art. 11 . Tale giurisprudenza si fonda sulla integrazione tra le previsioni del R.D. numero 1611 del 1933, art. 43, e quelle del D.L. numero 193 del 2016, art. 1, comma 8. Appare opportuno che la sezione Lavoro si pronunci sulla condivisibilità ed applicabilità del principio anche in relazione ai giudizi di natura previdenziale, dovendosi dare atto, altresì, della pubblicazione nelle more della redazione della presente ordinanza, della L. 28 giugno 2019, numero 58, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, numero 34, che ha introdotto nel corpo del decreto legge, in sede di conversione, un art. 4 novies, epigrafato Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione , relativo alla interpretazione del D.L. 22 ottobre 2016, numero 193, art. 1, comma 8. P.Q.M. La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette gli atti alla sezione IV per la trattazione in pubblica udienza.