Cambio di residenza non comunicato all’azienda: valida la lettera di licenziamento inviata al vecchio indirizzo

In tema di procedimento disciplinare e comunicazione degli addebiti, nonché del conclusivo licenziamento, laddove le lettere raccomandate non vengano consegnate al lavoratore per assenza sua e delle altre persone abilitate a riceverle presso il domicilio dichiarato al datore di lavoro, la comunicazione si presume conosciuta alla data in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Lo ha ribadito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20519/19, depositata il 30 luglio. I fatti. La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione di prime cure che aveva rigettato il ricorso di un lavoratore che chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per prolungate assenze ingiustificate. Secondo i Giudici di seconde cure gli atti del procedimento disciplinare e la conclusiva lettera di licenziamento erano stati correttamente inviati agli indirizzi via via dichiarati dal lavoratore all’azienda e dunque, in virtù dell’art. 1335 c.c., dovevano ritenersi conosciuti o conoscibili dal destinatario. Il comportamento di quest’ultimo veniva dichiarato negligente e pregiudizievole alla regolare organizzazione dell’attività. Il lavoratore ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione. Comunicazione. Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo della stessa. Tale presunzione si fonda sul solo dato oggettivo dell’arrivo della comunicazione in un determinato luogo con la conseguenza che, ove l’invio avvenga mediante lettera raccomandata a mezzo del servizio postale e questa non venga consegnata al lavoratore per assenza sua e delle altre persone abilitate a riceverla, la comunicazione si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, viene rilasciato avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale. Incombe dunque sul destinatario l’onere di superare la presunzione di conoscenza dimostrando di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà. Deve trattarsi di un’impossibilità, come la forzata permanenza in luogo non conosciuto o non raggiungibile, che non sussiste laddove il collegamento del soggetto con il luogo di destinazione della dichiarazione non rimanga interrotto in modo assoluto. Precisa inoltre la sentenza in oggetto, che tale presunzione non opera se il datore di lavoro è a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio. Applicando tali principi al caso di specie, non è addebitabile al datore di lavoro una violazione dei canoni di correttezza e buona fede in quanto il lavoratore aveva omesso di comunicare alla società il cambio di residenza secondo la procedura predisposta dall’azienda. In conclusione, escludendo ogni dubbio sulla regolarità del procedimento che ha portato al licenziamento, rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 febbraio – 30 luglio 2019, n. 20519 Presidente Nobile – Relatore Garri Fatti di causa 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato il ricorso di D.P.T. il quale aveva chiesto si accertasse l’illegittimità del licenziamento intimatogli, in data 13.9.2011, dalla FPT Industrial s.p.a Il giudice di appello ha accertato che gli atti del procedimento disciplinare e la conclusiva lettera di licenziamento erano stati inviati agli indirizzi via via dichiarati dal lavoratore all’azienda e dunque, pertanto, in applicazione dell’art. 1335 c.c., dovevano ritenersi conosciuti o comunque conoscibili da parte del lavoratore tenuto conto anche del fatto che la società datrice aveva inviato tutte le comunicazioni ad entrambi gli indirizzi conosciuti. Inoltre il giudice di appello ha ravvisato nella condotta tenuta dal lavoratore un comportamento negligente e pregiudizievole della regolare organizzazione dell’attività produttiva dell’azienda. La Corte ha, da un canto, escluso che fosse stata acquisita una prova rassicurante dell’avvenuta tempestiva comunicazione della richiesta del D.P. di voler beneficiare, successivamente alle ferie, di permessi ed ha evidenziato che il lavoratore prima di assentarsi avrebbe dovuto attendere, in ogni caso, di essere autorizzato. Ha verificato che, al pari di quanto già accertato dal Tribunale, il primo supporto documentale delle assenze del lavoratore, protrattesi dal 22.8.2011, era del 7.9.2011 e, chiarito che a norma dell’art. 13 del c.c.n.l. di settore le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo salvo il caso di impedimento giustificato , ha osservato che, in mancanza di autorizzazione dei permessi, il lavoratore avrebbe dovuto comunque giustificare altrimenti le assenze. Ha escluso che la condotta del lavoratore fosse in buona fede tenuto conto del fatto che non vi era prova che questi avesse provveduto, in adesione alla prassi esistente in tal senso, ad avvisare telefonicamente l’azienda. Infine ha ritenuto proporzionata la sanzione irrogata atteso che in base al combinato disposto degli art. 13, e art. 10 paragrafo A lett. f c.c.n.l. l’assenza ingiustificata protrattasi per oltre quattro giorni è sanzionata con il licenziamento. 2. D.P.T. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c La FPT Industrial s.p.a. ha opposto difese con controricorso. Ragioni della decisione 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. 3.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore laddove non ha tenuto conto del fatto che il D.P. si era lamentato della mancata comunicazione della lettera di contestazione dell’addebito 30.8.2011 e non di quella di licenziamento 13.9.2011 . Osserva che dall’errata interpretazione della domanda è derivato l’errore della sentenza che ha accertato la legittimità del recesso sul presupposto errato che il datore di lavoro avesse effettivamente inviato la contestazione all’indirizzo indicato ai fini della reperibilità. Rileva che, ove la Corte di merito avesse correttamente esaminato le deduzioni contenute nel gravame - che riguardavano appunto la mancata comunicazione della contestazione e non la mancata ricezione della lettera di licenziamento - lo avrebbe accolto. Sottolinea che, invece la sentenza di appello non si è affatto soffermata su tale aspetto. 4. La censura è inammissibile poiché, sebbene sia stata formalmente denunciata la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., nella sostanza si deduce una errata ricostruzione dei fatti, fondata su circostanze che sarebbero state erroneamente interpretate dal giudice di secondo grado, sicché censura va inquadrata come vizio di motivazione da valutarsi nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente dopo le modifiche apportate dalla L. n. 134 del 2012, e non come omesso esame di una censura, rilevante questo come error in procedendo e denunciabile con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. 4.1. La questione oggetto di doglianza mancata ricezione della lettera di contestazione di addebito è stata esaminata da parte del giudice di merito il quale, sebbene sia incorso in un refuso laddove nell’indicazione degli indirizzi di domicilio e di abitazione li inverte, spiega adeguatamente le ragioni per le quali la contestazione risulta essere stata correttamente comunicata al lavoratore trattandosi di recapiti del lavoratore entrambi utilizzabili ed utilizzati sicché l’errore commesso non si ripercuote sulla correttezza della motivazione. 4.2. Osserva allora il Collegio che pur essendo stato denunciato un error in procedendo, nella sostanza, con la censura si pretende, inammissibilmente, dalla Corte che proceda ad una diversa valutazione dei fatti, secondo una ricostruzione che si assume essere logica e coerente rispetto agli stessi, ma che non è consentita al giudice di legittimità. 5. Il secondo motivo di ricorso con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1334, 1335 e 1375 c.c., e della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato. 5.1. Va qui ribadito che ai sensi dell’art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo di questa. Si tratta di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione in detto luogo, sicché ne consegue che, ove l’invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale cfr. Cass. 28/09/2018 n. 23589 con la conseguenza che incombe al destinatario l’onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile. Tale impossibilità non è configurabile nell’ipotesi in cui il collegamento del soggetto con il luogo di destinazione della dichiarazione non rimanga interrotto in modo assoluto cfr. Cass. 28/01/1985 n. 450, 02/2/1982 n. 6559 . Tale presunzione non opera nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell’impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata cfr. Cass. 27/02/2015 n. 3984 . 5.2. Nel caso in esame la Corte di merito, e prima ancora il Tribunale, hanno accertato che il lavoratore che ne era onerato non aveva provveduto a comunicare alla società il cambio di residenza secondo la procedura contrattualmente prevista. Inoltre il giudice di appello ha verificato che certificazioni telematiche temporalmente contestuali all’invio della contestazione di addebito recavano quale residenza e domicilio abituale del lavoratore proprio l’indirizzo a cui la contestazione era stata inviata. 5.3. In tale situazione di fatto non può essere addebitata al datore di lavoro, che peraltro nel caso di specie si è fatto carico di comunicare gli atti del procedimento a tutti gli indirizzi a lui conosciuti, una condotta che violi i canoni di correttezza e buona fede che devono assistere l’esecuzione del rapporto e la presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario, dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario dimora o domicilio o di normale frequenza luogo di esplicazione di un’attività lavorativa o per preventiva comunicazione o pattuizione dell’interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario cfr. Cass. 23/12/2002 n. 18272 ed anche Cass. 20/01/2003 n. 773 . 6. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, che investono sotto vari profili il capo della decisione che ha accertato che il licenziamento era stato comunque rinnovato e che tale provvedimento pur impugnato non era stato oggetto di specifiche deduzioni, possono essere esaminati congiuntamente e non sono accoglibili per le ragioni che di seguito si espongono. 6.1. In via generale va ribadito che la rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso nullo per vizio di forma, non presuppone necessariamente la revoca del precedente licenziamento, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione. Tale rinnovazione, si risolve nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esula dallo schema dell’art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale cfr. Cass. 19/03/2013 n. 6773, 06/11/2006 n. 23641, 07/04/2001 n. 5226, 24/12/1997 n. 13042 e 16/04/1994 n. 3633 . 6.1. Tanto premesso va rilevato che la Corte territoriale non è incorsa nella denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 c.c., e dell’art. 2697 c.c., atteso che, come si è ricordato, la società ben poteva rinnovare il licenziamento - con una nuova contestazione di addebito ed un rinnovato provvedimento di risoluzione del rapporto - senza dover necessariamente revocare il precedente, per tuziorismo ed a garanzia del perseguimento della finalità propostasi di risolvere in ogni caso il rapporto seppur con la decorrenza successiva per il caso in cui il primo licenziamento fosse dichiarato nullo. Come si è ricordato, infatti, la rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso nullo per vizio di forma, non presuppone necessariamente la revoca del precedente licenziamento, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione. L’interpretazione degli atti di risoluzione del rapporto e l’indagine sull’esistenza o meno di una revoca è demandata al giudice di merito che, nella specie, non è incorso nella denunciata violazione delle regole di interpretazione avendo provveduto ad un’analisi del contenuto degli atti la nuova contestazione ed il conseguente licenziamento rispettosa sia del suo tenore letterale sia della intenzione manifestata dalla società. 6.2. Peraltro la Corte territoriale si è limitata a dare atto dell’esistenza e del contenuto di tale secondo licenziamento ma, pur dando atto che tale secondo licenziamento era stato correttamente intimato in esito ad un reiterato procedimento disciplinare, ha tuttavia escluso la revoca del primo del quale aveva già accertato la legittimità in relazione alla ritenuta correttezza delle comunicazioni effettuate nel corso del procedimento disciplinare. Ne consegue che le due censure con le quali oggi il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione alla contestata novazione da parte del secondo licenziamento del primo ed alla violazione degli oneri della prova con riguardo al secondo recesso e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti con riguardo all’intervenuta revoca del primo licenziamento, restano evidentemente assorbite. 7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va poi dato atto che è stata depositata in atti documentazione dalla quale si evince che il ricorrente è stato ammesso a gratuito patrocinio v. comunicazione ordine Bari del 6.10.2017 depositata il 10.10.2017 e, pertanto, allo stato, non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R