Pensioni anticipate e NASPI, nuove indicazioni

L'INPS ha chiarito i rapporti tra quota 100, indennità di mobilità e altri trattamenti anticipati e l'indennità di disoccupazione NASPI.

La semplice maturazione dei requisiti per accedere a quota 100 non fa perdere automaticamente il diritto alla NASPI o all'indennità di mobilità che si stanno già percependo Circolare dell’INPS del 12 giugno 2019, n. 88 . Rapporto tra NASpI e Pensione Quota 100 . Occorre distinguere tra due ipotesi - i soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento nel triennio 2019-2012, non richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100, possono richiedere la NASPI, e, se ne stanno già fruendo, non decadono dalla prestazione - i soggetti che richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100 decadono dalla NASpI che stanno percependo alla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. Sono respinte le domande di NASPI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100. Rapporto tra indennità di mobilità e Pensione Quota 100 . Con riguardo all'indennità di mobilità ordinaria o in deroga - i soggetti che, pur perfezionando i requisiti, non accedono al trattamento di pensione quota 100, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità - i soggetti che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi al trattamento di pensione quota 100, decadono dalle prestazioni di mobilità a far data dal primo giorno del mese in cui decorre tale trattamento. Anche in questo caso, non potranno essere accolte le domande di indennità di mobilità in deroga per le quali la relativa fruizione dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione di pensione quota 100. Gli stessi principi valgono anche in relazione alle prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della NASPI previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, all’assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, ove previste dai regolamenti dei fondi di solidarietà. Rapporto tra NASPI e pensione anticipata. È possibile fruire della NASPI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato, ovvero trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi c.d. finestra . Rapporto tra NASPI e opzione donna. È possibile fruire della NASPI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico, vale a dire - 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata delle lavoratrici dipendenti - 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata delle lavoratrici autonome. Rapporto tra NASPI e pensione dei lavoratori precoci. Premesso che l’avvenuta erogazione del trattamento pensionistico rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASPI, occorre tenere presente che - se il lavoratore c.d. precoce, nelle more del completamento e della definizione dell’iter di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico, percepisce la NASPI, decade dalla stessa dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato - se la decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla NASPI opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Rapporto tra NASPI e assegno ordinario di invalidità. In caso di opzione a favore della NASPI, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità. La titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASPI, non consente l’accesso alla pensione anticipata. Pertanto, in tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASPI data dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato art. 11, comma 1, lett. d , d.lgs. n. 22/2015 , considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata. Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale. Fonte lavoropiu.info

Circ._INPS_12_giugno_2019_n._88