Necessario “personale di supporto per attività di call center”: causale plausibile per il contratto

Vacilla la pretesa di una lavoratrice di vedere riconosciuta l’esistenza di un rapporto a tempo determinato con l’azienda utilizzatrice del contratto da lei sottoscritto con un’agenzia per il lavoro. Per i Giudici della Cassazione la causale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, è valutabile come lecita. All’azienda, però, tocca comunque dare prova della esistenza effettiva e delle ragioni dell’intensificarsi del lavoro di call center che ha richiesto l’inserimento di ulteriore personale di supporto.

Obiettivo inserimento di personale di supporto per attività di call center”. Giustificazione l’impossibilità di gestire la situazione col ricorso al normale assetto produttivo”. Ebbene, questi due elementi sono sufficienti, almeno sulla carta, per rendere legittimo il contratto di somministrazione di lavoro a termine intercorso e anche prorogato tra la lavoratrice e l’agenzia per il lavoro e finalizzato a mettere la risorsa occupazionale a disposizione di una grossa compagnia telefonica. Vacilla, di conseguenza, la pretesa della donna di vedere riconosciuto un rapporto a tempo indeterminato con la società che ha usufruito concretamente delle sue prestazioni lavorative Cassazione, ordinanza n. 15547/19, sez. Lavoro, depositata oggi . Personale. Altalenante l’andamento della vicenda giudiziaria. In Tribunale le osservazioni mosse dal legale della lavoratrice vengono ritenute prive di solidità, alla luce dei dettagli del contratto di somministrazione di lavoro a termine concluso con l’agenzia per il lavoro. Di parere opposto, invece, i giudici della Corte d’appello, i quali osservano che la clausola del contratto – inserimento di personale di supporto per attività di call center cui non possa farsi fronte con il ricorso al normale assetto produttivo” – è del tutto generica, non essendo state indicate neppure le asserite ragioni per le quali l’attività di call center necessitassero un incremento del personale in pianta stabile . In particolare, tale mancanza , viene spiegato in Appello, non consente il collegamento causale tra l’esigenza indicata e l’assunzione, in assenza di una descrizione dei concreti momenti dell’attività aziendale correlati a detta specifica assunzione . Conseguente è, secondo i giudici, l’accertamento della costituzione ab initio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore . Causale. A mescolare nuovamente le carte, rendendo necessario un secondo processo in Corte d’Appello, provvedono ora i giudici della Cassazione, osservando che la causale apposta in questa vicenda al contratto di somministrazione può essere inquadrabile come legittima, soprattutto se si procede ad una assimilazione con la causale che richiama, invece, punte di intensa attività” che necessitano di maggior personale da impiegare, stante il maggior incremento produttivo in determinati periodi . In sostanza, secondo i Giudici, ci si trova di fronte a una causale sufficientemente specifica, sicuramente ascrivibile nell’ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, che consentono il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato . E il riferimento a quelle ragioni e alla loro temporaneità può ben costituire un valido requisito formale del relativo contratto , aggiungono i giudici, fermo restando, però, l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova della effettiva sussistenza delle ragioni giustificative del contratto. Per fare chiarezza, poi, viene anche ricordato che la normativa di riferimento prevede come condizione di liceità” che il contratto sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti nelle categorie previste, da indicare per iscritto a pena di nullità , così escludendosi che la relativa indicazione debba ritenersi generica potendo comunque consentire il collegamento tra la previsione astratta e la fattispecie concreta che, come in questo caso, formerà oggetto di prova per la parte onerata , cioè l’azienda utilizzatrice. Necessario perciò un nuovo processo in Appello, dove bisognerà verificare l’esistenza effettiva e le ragioni dell’intensificarsi del lavoro di call center che aveva richiesto l’inserimento di ulteriore personale di supporto , concludono i giudici della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 14 febbraio – 10 giugno 2019, numero 15547 Presidente Nobile – Relatore Curcio Rilevato che 1. con sentenza del 5.6.2015 la corte d'appello di Palermo ha riformato la sentenza del tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda di Em. Inumero diretta a far accertare l'illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro a termine intercorso con la società Metis spa dal 2.11.2007, poi prorogato dal 31.12.2007 sino al 30.6.200, con conseguente accertamento dell'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato intercorrente tra la lavoratrice e la società utilizzatrice Wind Telecomunicazioni spa ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. numero 276/2003 2. la corte territoriale, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice secondo il quale la causale del contratto - inserimento di personale di supporto per attività di call center cui non possa farsi fronte con il ricorso al normale assetto produttivo -era legittima, potendo essere equiparata alla fattispecie delle cd. punte stagionali , ha invece affermato che la clausola era del tutto generica, non essendo state indicate neppure le asserite ragioni per le quali l'attività di call center necessitassero un incremento del personale in organico stabile 3. tale mancanza non consentiva, per la Corte, il collegamento causale tra l'esigenza indicata e l'assunzione, in assenza di una descrizione dei concreti momenti dell'attività aziendale correlati a detta specifica assunzione, come messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità Cass. numero 2279/2010 . 4. quanto alle conseguenze dell'illegittimità del termine la sentenza impugnata ha poi ritenuto applicabili l'articolo 27 del D.Lgs. numero 276/2003e l’articolo 1369c.c, ricadendo sull'utilizzatore l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, l'avvenuto rispetto delle causali, a loro volta trasfuse nel contratto di fornitura, con conseguente accertamento della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore, sin dall'inizio 5. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Wind Telecomunicazioni spa affidato ad un solo motivo, poi illustrato da memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c, a cui ha resistito la Inumero con controricorso il pm ha depositato le conclusioni Considerato che 6. Con il motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 comma 4 e 21 comma 1 del D.Lgs. numero 368/2003 avrebbe errato la corte territoriale nell'interpretare l'articolo 20 comma 4 citato ritenendo generiche le ragioni addotte come causale del contratto di somministrazione, atteso che tali ragioni possono essere riferite anche all'ordinaria attività dell'utilizzatore, così che è sufficiente che sussista una ragione di carattere oggettivo, quindi effettiva e comprovabile, che andrà in concreto esaminata, senza che detta somministrazione assuma finalità di elusione delle norme inderogabili di legge o di contratto collettivo e nel caso di specie l'infondatezza del ragionamento della corte territoriale emergerebbe con evidenza esaminando la causale, che indica ragioni di carattere produttivo inerenti all'inserimento di personale di supporto per le attività di call center con cui non si possa fare fronte con l'organico esistente in azienda. La causale in esame possiederebbe un grado di specificità che richiama quello già più volte valutato dalla giurisprudenza relativo alle cd punte di intensa attività appunto non fronteggiabili con l'organico normale. La corte di merito invece ha omesso qualsiasi verifica, che pur sarebbe stata necessaria, sulla effettiva corrispondenza tra le ragioni indicate e l'utilizzazione della lavoratrice 7. il motivo va accolto. La causale apposta al contratto di somministrazione della Inumero - inserimento di personale di supporto per attività di call center cui non possa farsi fronte con il ricorso al normale assetto produttivo è stata già oggetto di esame da parte di questa corte in causa analoga cfr Cass. 17186/2016 , al cui orientamento non ritiene questo collegio di discostarsi, dove la fattispecie è stata assimilata a quella, più ricorrente e sostanzialmente di identica finalità, delle cd. punte di intensa attività che necessitano di maggior personale da impiegare stante il maggior incremento produttivo in determinati periodi 8.in tale ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che una simile causale, indicata nel contratto di somministrazione e riportata quindi nel contratto di lavoro, fosse sufficientemente specifica, risultando sicuramente ascrivibile nell'ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore , che consentono, ai sensi dell'articolo 20, 4 comma, del D.Lgs. numero 276/2003, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e il riferimento alle stesse ed alla loro temporaneità ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, lett. c , del medesimo decreto legislativo così Cass. 2521/2012 , fermo restando l'onere per l'utilizzatore di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione cfr. Cass. 21001/2014 9. infatti la normativa di riferimento prevede come condizione di liceità che il contratto sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti nelle categorie previste, da indicare per iscritto a pena di nullità, così escludendosi che la relativa indicazione debba ritenersi tautologica e generica, come ritenuto dalla sentenza impugnata, potendo comunque consentire il collegamento tra la previsione astratta e la fattispecie concreta che formerà oggetto di prova per la parte onerata 10.la corte territoriale fermandosi all'esame della sola valutazione della validità della causale in termini di specificazione delle ragioni, non ha dato ingresso all'istruttoria, al fine di verificare l'esistenza effettiva e le ragioni dell'intensificarsi del lavoro di call center che aveva richiesto l'inserimento di ulteriore personale di supporto 11.la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla corte d'Appello di Palermo, per i conseguenti accertamenti istruttori omessi, sulla base di quanto precisato in particolare al punto 10 P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, a cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.