Al trattamento di fine rapporto si applica la prescrizione quinquennale e non quella triennale presuntiva

Al diritto di credito relativo al trattamento di fine rapporto non viene applicata la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale, trattandosi di una retribuzione differita e non corrisposta periodicamente.

Così si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 15157/19, depositata il 4 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava l’appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda di un lavoratore diretta ad ottenere la condanna della società per cui aveva lavorato al pagamento di una somma di denaro a titolo di differenze di tfr. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il lavoratore lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso l’applicabilità della prescrizione estintiva quinquennale, ritenendo applicabile invece la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c Inoltre, sostiene il ricorrente, la Corte territoriale non ha considerato che il diritto non era prescritto, poiché un atto di messa in mora non valutato in sede di appello aveva interrotto la prescrizione. Prescrizione quinquennale al tfr. La Corte rileva che il ricorso del lavoratore è fondato poiché, essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato. Come ha più volte ricordato la Cassazione Cass. n. 6522/17 e Cass. n. 1684/17 , infatti, non è ammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto, poiché la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e tale diritto non va confuso col diritto, maturante anche nel corso del rapporto, all’accertamento della quota temporaneamente maturata l’uno ha per oggetto una condanna mentre l’altro ha per oggetto un mero accertamento. La diversità di contenuto e di maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità stessa possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi . Inoltre, proseguono i Giudici, le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento in quei rapporto che si svolgono senza formalità di relazione e per i quali il pagamento avviene senza rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto. Alla luce di quanto sopra, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso, assorbiti gli latri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 24 gennaio – 4 giugno 2019, n. 15157 Presidente Manna – Relatore Curcio Considerato che 4. I motivi hanno riguardato 1 la violazione degli artt. 2967 e 2943 c.c., art. 2948 c.c., n. 5, art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. per avere errato la corte nell’escludere l’applicabilità della prescrizione estintiva quinquennale, trattandosi di indennità di fine rapporto e per non aver considerato che il diritto non era prescritto atteso che con atto di messa in mora del 10.4.2010 doc. prodotto in giudizio detta prescrizione era stata interrotta e che la corte non aveva posto a fondamento della decisione detto documento, neanche valutato 2 la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame del fatto decisivo relativo all’interruzione della prescrizione, avendo la corte territoriale del tutto omesso di esaminare il documento decisivo costituito dalla lettera del 19.4.2006, con cui era stata interrotta la prescrizione, documento più volte segnalato nel ricorso introduttivo, atto di messa in mora riconosciuto anche dalla società 3. la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la corte omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inapplicabilità al TFR della prescrizione presuntiva, ritenuta applicabile dal tribunale, oltre che sull’errato ragionamento della non indispensabilità del requisito della periodicità 4.La violazione e falsa applicazione dell’art. 2956 c.p.c., n. 1 per avere ritenuto che il TFR potesse essere ricondotto alle retribuzioni corrisposte a periodi superiori ad un mese , ossia che vi fosse il carattere della periodicità plurimensile nell’emolumento TRF, in quanto matura ogni anno. 5. Il primo motivo è fondato. Al trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale, trattandosi di una retribuzione differita, ma soprattutto trattandosi di un’ indennità di fine rapporto, che non viene erogata o corrisposta periodicamente, solo essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato. 6.Questa Corte ha più volte affermato che non è ammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto di lavoro cfr da ultimo Cass. 6522/2017 , in quanto la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e tale diritto non va confuso col diritto, maturante anche nel corso del rapporto, all’accertamento della quota temporaneamente maturata l’uno ha per oggetto una condanna mentre l’altro ha per oggetto un mero accertamento. La diversità di contenuto e di maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità stessa possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi così Cass.8191/2006 e da ultimo Cass. 1684/2017 . 7.Inoltre, va ricordato che per costante giurisprudenza di questa S.C. cui va data continuità anche nella presente sede le prescrizioni presuntive, che trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto cfr Cass.n. 1392/2016 Cass.n. 11145 2012,Cass. n. 8200/2006, Cass. n. 1304/1995 . E poiché l’onere della prova del fatto che consente l’applicabilità di una data eccezione incombe su chi la solleva, è il datore di lavoro a dover eccepire e provare in sede di merito cosa che non risulta essere avvenuta nel caso di specie che il contratto di lavoro sia stato stipulato verbalmente e non per iscritto e si sia sempre svolto senza rilascio di quietanze scritte cfr Cass. n. 13792/2016 Va pertanto accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza va cassata con rinvio alla corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione che, attenendosi al principio di diritto in particolare di cui al punto 8, dovrà determinare il TFR spettante. Alla corte d’appello si demanda altresì di provvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La corte accoglie il primo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, a cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.