Regime delle finestre anche per la pensione supplementare

Anche alle pensioni supplementari a carico della gestione separata si applica il cosiddetto regime delle finestre secondo la disciplina introdotta per le pensioni di vecchiaia con la l. n. 247/2007.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nell’ordinanza 13212/19, depositata il 16 maggio. La fattispecie. La Corte d'appello di Torino riconosceva a un uomo la pensione supplementare maturata con decorrenza dalla data della relativa istanza amministrativa senza applicare l'innalzamento dell'età pensionabile ed il cosiddetto regime delle finestre, secondo le scadenze introdotte dalla l. n. 247/2007, come invece ritenuto dall'Inps. Secondo i Giudici, infatti, il diritto alla pensione supplementare costituisce un trattamento a sé stante rispetto alla pensione di anzianità già in godimento, per cui non può applicarsi il regime introdotto dalla l. n. 247/2007. L’INPS ricorre in Cassazione. La pensione supplementare è autonoma rispetto alla principale, quindi Nel dettaglio, l’Istituto di previdenza sostiene che anche alle pensioni supplementari a carico della gestione separata si applica il cosiddetto regime delle finestre secondo la disciplina introdotta per le pensioni di vecchiaia con la l. n. 247/2007. La Corte di Cassazione condivide tale assunto e ribadisce un orientamento consolidato secondo il quale i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa che è requisito costitutivo del diritto pertanto, ad essa si applica il regime dell'età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione. Se gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, i contributi versati nella gestione e insufficienti a tal fine, vengono utilizzati per la costituzione della pensione supplementare che, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari. Se, quindi, la pensione supplementare è autonoma rispetto a quella principale, il regime dell'età pensionabile dev'essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente in altre parole, per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell'età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione. La Corte territoriale ha, pertanto, commesso un errore nel ritenere che, nel caso in esame, essendo stata presentata la domanda nel 2009, non si dovesse tenere conto della l. n. 247/2007 che ha innalzato i limiti di età ed ha introdotto il regime delle finestre. Alla luce di quanto detto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al nuovo giudice.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 21 marzo – 16 maggio 2019, n. 13212 Presidente D’Antonio – Relatore Calafiore Ritenuto che con sentenza n. 874/2013, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ad T.A. la pensione supplementare maturata con decorrenza dalla data della relativa istanza amministrativa senza applicare l’innalzamento dell’età pensionabile ed il cosiddetto regime delle finestre, secondo le scadenze introdotte dalla L. n. 247 del 2007, come invece ritenuto dall’Inps a fondamento della decisione la Corte territoriale ha addotto la considerazione che il diritto alla pensione supplementare costituisce un trattamento a sé stante rispetto alla pensione di anzianità già in godimento, cui non può applicarsi il regime introdotto dalla L. n. 247 del 2007, da interpretarsi come regime speciale non suscettibile di estensione contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo al quale ha resistito T.A. con controricorso e successiva memoria. Considerato che Il ricorso è ammissibile e procedibile, contrariamente a quanto eccepito dal contro ricorrente in particolare, il motivo proposto è pienamente correlato al tema, di rilievo eminentemente interpretativo delle disposizioni di legge invocate, oggetto dei gradi di merito e che la sentenza impugnata individua esplicitamente nella questione della applicabilità della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, sulla decorrenza delle pensioni anche supplementari trattandosi di prestazione connessa alla pensione principale e quindi collegata all’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia alla data di presentazione della domanda, nella fattispecie 65 anni di età per gli uomini 60 per le donne con le finestre di accesso introdotte dalla L. n. 247 del 2007 proprio in quanto il motivo è relativo a questioni di puro diritto, essendo incontestati i presupposti in fatto riportati nella sentenza impugnata, non può ritenersi essenziale ai fini della procedibilità del ricorso la produzione della domanda di pensione è rispettato, dunque, il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti Cass. n. 4787 del 2012 21612 del 2013 con l’unico motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 1 e 5, della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, del D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 2, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che anche alle pensioni supplementari a carico della gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, si applica il cosiddetto regime delle finestre secondo la disciplina introdotta per le pensioni di vecchiaia con la L. 24 dicembre 2007, n. 247 il motivo è fondato atteso che come questa Corte ha reiteratamente affermato con orientamento da ritenersi consolidato ordinanza 25667/2017, sentenze 15550/2017, 15393/2017, 9293/2016 i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa che è requisito costitutivo del diritto pertanto ad essa si applica il regime dell’età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione il D.M. maggio 1996, n. 282, art. 1 comma 2, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20 i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare Cass. Sez. Unite, 17/01/2007, n. 879 tale pensione, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a , che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari art. 5, comma 2, lett. b e c la disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento così Cass. n. 438 del 19/01/1998 deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione erroneamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame, essendo stata presentata la domanda nel 2009, non si dovesse tenere conto della L. n. 247 del 2007 che ha innalzato i limiti di età ed ha introdotto il regime delle finestre le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa al nuovo giudice indicato in dispositivo per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.