Annullamento delle dimissioni, riammissione al lavoro e restituzione delle retribuzioni

In caso di annullamento giudiziale delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità delle dimissioni.

La vicenda. Con l’ordinanza n. 12195/19, depositata l’8 maggio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’ASL di Genova avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello l’aveva condannata a risarcire un dipendente per il danno da annullamento delle dimissioni in misura pari alle retribuzioni che egli avrebbe dovuto percepite dalla data della messa in mora, anziché dalla data della sentenza di annullamento. Retribuzioni. In caso di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato nella vicenda in esame a causa dello stato di incapacità naturale dello stesso , le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, le quali, salvo espressa previsione di legge, non sono dovute in mancanza della prestazione lavorativa . Il ricorso viene dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 23 gennaio – 8 maggio 2019, n. 12195 Presidente Esposito – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 11.5.2017, la Corte d’appello di Genova, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 1070 del 2016, ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale n. X Genovese a risarcire a D.S. il danno da annullamento delle dimissioni in misura pari alle retribuzioni che egli avrebbe dovuto percepire dalla data della messa in mora, in luogo che da quella della domanda giudiziale che avverso tale pronuncia l’Azienda Sanitaria Locale n. X Genovese ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura che D.S. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale parimenti fondato su un motivo che l’Azienda Sanitaria Locale n. X Genovese ha resistito all’impugnazione incidentale con controricorso che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio che entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’Azienda Sanitaria Locale n. X Genovese denuncia violazione degli artt. 428, 1206, 1425, 1441, 2094 e 2118 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che le retribuzioni dovute in caso di annullamento delle dimissioni dovessero decorrere dalla data della messa in mora, invece che dalla data della sentenza di annullamento che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, D.S. lamenta violazione degli artt. 429 e 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale maggiorato gli importi liquidati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali che il primo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui, nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato nella specie, perchè in stato di incapacità naturale , le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, le quali, salvo espressa previsione di legge, non sono dovute in mancanza della prestazione lavorativa Cass. nn. 6166 del 1996 e 13045 del 2005, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 22063 del 2014, 15161 del 2015 e 21701 del 2018 che risulta conseguentemente superato il diverso principio espresso dall’isolata Cass. n. 8886 del 2010 al quale ha viceversa ritenuto di doversi uniformare la Corte di merito, secondo il quale, in fattispecie di annullamento delle dimissioni, le retribuzioni dovrebbero spettare con decorrenza dalla data della domanda giudiziale che, non essendosi la Corte di merito attenuta al suesposto principio, la sentenza impugnata, assorbito il ricorso incidentale, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso e dell’assorbimento del ricorso incidentale, non sussistono i presupposti per il versamento da alcuna delle parti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da alcuna delle parti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.