Pensioni, nuove istruzioni per le riduzioni sopra i 100 mila euro

L'INPS illustra le modalità di determinazione della riduzione delle pensioni sopra i 100 mila euro fornendo le relative istruzioni contabili.

La Legge di Bilancio 2019 art. 1, commi 261-268, l. n. 145/2018 ha previsto la riduzione delle pensioni sopra i 100 mila euro. La circolare n. 62, pubblicata ieri dall'INPS, contiene le istruzioni applicative per la determinazione della riduzione e le relative istruzioni contabili. Riduzioni. Come noto, a decorrere dal 1 gennaio 2019, e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici pari a - 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro - 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro - 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro - 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro - 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro. Sono escluse dalla riduzione in parola le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Secondo quanto chiarito dalla nuova circolare, l’importo della riduzione deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva. Nell'esempio riportato nella circolare viene considerato il caso di un soggetto titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a 20.000. Secondo le istruzioni dell'INPS al caso di specie - ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a 140.000 - per la quota di importo compresa tra 100.000,01 e 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra 130.000,001 e 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a 2.499,99 - l’importo di riduzione è pari a 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva - il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a 1.000,00. Fonte lavoropiu.info

INPS_Circolare_7_maggio_2019_n._62