Riposi per allattamento e diritto a pausa pranzo e servizio mensa

Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello sul diritto alla pausa pranzo e alla fruizione del servizio mensa per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri per allattamento.

L’art. 39, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, regola il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un’ora ciascuno per l’allattamento, quando l’orario lavorativo è superiore alle 6 ore e a una sola ora di riposo se l’orario lavorativo è inferiore alle 6 ore. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al riguardo, chiede al Ministero del lavoro se i 30 minuti della pausa pranzo di una lavoratrice che fruisce del riposo giornaliero per allattamento , presente nella sede di lavoro per 5 ore e 12 minuti, debbano essere decurtati come se fosse effettivamente completato l’intero orario giornaliero. I riposi per allattamento infatti sono considerati dalla legge come ore lavorative. La risposta. Il Ministero, con la risposta all’Interpello 16 aprile 2019, n. 2, richiama l’art. 8, D.lgs. n. 66/2003 che stabilisce il regime delle pause lavorative. La ratio delle disposizioni sulla pausa lavorativa e sul riposo giornaliero per allattamento hanno due scopi diversi - l’art. 39, d.lgs. n. 151/2001, vuole favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare della lavoratrice madre - l’art. 8, d.lgs. n. 66/2003 definisce il diritto generale ad una pausa per permettere il recupero delle energie del lavoratore. L’analisi coordinata delle due disposizioni, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, esclude che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro per 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa. Pertanto il Ministero del Lavoro sostiene che non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti di pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice. Fonte lavoropiu.info

MinLav_Interpello_16_aprile_2019_n._2