Congedo straordinario per figli non conviventi di disabili gravi

L’INPS chiarisce la disciplina del congedo straordinario per i figli del disabile grave non convivente al momento della domanda, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 7 dicembre 2018, n. 232, estende la concessione del congedo straordinario per assistenza ai familiari con disabilità grave art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 anche ai figli non conviventi al momento della presentazione della richiesta di congedo. La circolare INPS 5 aprile 2019, n. 49, chiarisce quali sono gli effetti della pronuncia sul congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare. Le disposizioni del d.lgs. n. 151/2001, coordinate con la sentenza n. 232/2018, prevedono che è possibile beneficiare del congedo straordinario con il seguente ordine di priorità - il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente del disabile grave - il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del disabile grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente - uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti - uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile grave nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti - un parente o affine entro il terzo grado convivente del disabile grave nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti - uno dei figli non ancora convivente con il disabile grave, ma che instauri la convivenza successivamente, se il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile grave entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la sua durata. Le Strutture territoriali INPS dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti a decorrere dal 7 dicembre 2018, giorno di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Fonte lavoropiu.info

INPS_circolare_5_aprile_2019_n._49