Reddito di cittadinanza e quota 100 sono legge. Ecco le novità fiscali

È approdata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. decretone che, oltre alle regole per il reddito di cittadinanza e quota 100 contiene alcune novità in materia fiscale.

È arrivato a compimento l'iter legislativo del c.d. decretone convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata nella G.U, n. 75 del 29 marzo scorso, le sue disposizioni sono in vigore da sabato 30 marzo. Sul fronte del fisco, il passaggio dalla Camere non ha apportato novità rispetto alla prima versione del Decreto. Tra le disposizioni si ricordano - la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione art. 20 - l'anticipo del TFS art. 23 - la detassazione TFS art. 24 - le disposizioni in materia di giochi art. 27 . Novità. Una novità introdotta in sede di conversione è rappresentata, invece, dalle disposizioni relative all'assistenza fiscale da parte dei CAF e, precisamente, sui requisiti per l'autorizzazione e le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità artt. 6 e 7-bis . Sul punto, si segnala che è stata eliminata la disposizione contenuta al comma 2-ter art. 7, d.m. 164/1999, secondo cui l’Agenzia delle entrate verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF nel triennio precedente sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio. Di conseguenza, è stato abrogato anche il comma 3, art. 35, d.lgs. n. 175/2014. L'altra novità, come anticipato, è relativa alle regime sanzionatorio in materia di infedele rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione, e precisamente - se il visto infedele è rilasciato rispetto a un modello 730, questa sanzione non opera e l’intermediario CAF o professionista è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente - se l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta 30% della maggiore imposta può essere ridotta con il ravvedimento - è esclusa per le citate sanzioni la maggiorazione prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione . L'ultima novità da segnalare riguarda la presentazione del 730 precompilato, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista art. 5, comma 3, d.lgs. 175/2014 le nuove disposizioni confermano che il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella precompilata ma, rispetto al passato, è previsto che resti a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. È confermato, poi, che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni sia effettuato nei confronti del contribuente. Fonte fiscopiu.it

Testo_coordinato_d.l._n._4_del_28_gennaio_2019 Legge_n._26_del_28_marzo_2019