Nuove modalità di presentazione delle domande per l’assegno per il nucleo familiare

Chiarite dall’INPS, con la circolare numero del 22 marzo 2019, le modalità di presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare. A decorrere dal 1 aprile 2019 le richieste devono essere presentate esclusivamente all’Istituto per via telematica.

La richiesta. In base al d.l. n. 69/1988 l’assegno per il nucleo familiare sostituisce gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore. L’unico obbligato al pagamento è l’INPS, il datore di lavoro è il mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare. A decorrere dal 1 aprile le domande per l’assegno per il nucleo familiare devono essere presentate direttamente all’INPS per via telematica, per garantire il corretto calcolo dell’importo e assicurare il rispetto della normativa privacy. Le domande inviate all’INPS saranno istruite dallo stesso Istituto il quale individuerà gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello ANF/DIP , per il periodo compreso tra il 1 luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate. Il cittadino richiedente accedendo alla propria area riservata alla sezione Consultazione domanda , potrà prendere visione dell’esito della domanda. Il lavoratore riceverà solo i provvedimenti di rigetto. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura ANF DIP . Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di ANF DIP deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica Autorizzazione ANF , corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione modello ANF43 , ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di ANF DIP , da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1 aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento modello ANF58 . Come si presenta la domanda dal 1 aprile. Per i lavoratori del settore non agricolo la domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso - il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale almeno di Livello 2 o CNS Carta Nazionale dei Servizi . Il servizio sarà disponibile dal 1 aprile 2019 - Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. Per i lavoratori del settore agricolo a tempo indeterminato OTI la domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP SR16 cartaceo. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, perché cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento, via telematica, all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale attraverso - WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale almeno di Livello 2 o CNS Carta Nazionale dei Servizi , dal sito Internet dell’Istitutoal seguente percorso Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito & gt Funzione ANF Ditte cessate e Fallite - Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, se in possesso di PIN - Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. 4. Istruzioni per i datori di lavoro. Attraverso una specifica utility nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano, saranno messi a disposizione del datore di lavoro gli importi calcolati dall’Istituto. Il datore di lavoro dovrà calcolare sulla base degli importi teoricamente spettanti, l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà essere superiore a quella indicata dall’INPS. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. Per le domande presentate sia in forma cartacea che telematica tra il 1 aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche. Fonte lavoropiu.info

INPS_Circolare_22_marzo_2019_n._45