Il Garante Privacy sul decreto-legge che disciplina il Rdc

Il Presidente del Garante Privacy ha presentato una memoria nell’ambito del disegno di legge recante la conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 4/2019 contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni.

Il decreto-legge in esame introduce misure per il sostegno economico e l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio emarginazione nel Paese. E nella memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ad essere esaminata è la conformità delle disposizioni contenute nel decreto in materia di protezione della privacy. Tutela della privacy per i richiedenti il beneficio. Al riguardo il meccanismo prospettato per il riconoscimento, l’erogazione e la gestione del reddito di cittadinanza comporta trattamenti dei dati personali su larga scala, richiesti al soggetto che fa la domanda e ai componenti del suo nucleo familiare, compresi anche i minori, in particolare trattandosi di dati relativi allo stato di salute o alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, o ancora a condizioni di disagio, sotto il profilo economico, familiare o sociale. Per evitare, a tal proposito, la duplicazione di banche-dati, è stato istituito un unico sistema informativo per il reddito di cittadinanza, nel quale opereranno due piattaforme digitali che consentiranno l’attivazione e la gestione dei patti di lavoro, con l’obbligo dell’INPS di mettere a disposizione del suddetto sistema le informazioni presenti nell’archivio dell’Istituto, strettamente necessarie all’attuazione della misura. Ancora, gli operatori dei centri per l’impiego e dei servizi comunali avranno funzioni di controllo sulle scelte di consumo individuali e sui comportamenti dei beneficiari. In conformità a tali rilievi individuati dal Garante, sono state riformulate le disposizioni che subordinavano la precompilazione della Dichiarazione sostitutiva unica a un complesso meccanismo di consenso al trattamento da parte di ogni componente maggiorenne del nucleo familiare. Con riferimento, infine, alle previsioni che consentono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro un efficace svolgimento delle attività di vigilanza su eventuali abusi e comportamenti fraudolenti, nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, il Garante prevede che l’Ispettorato stesso potrà accedere alle informazioni nella disponibilità dell’INPS e tali modalità di accesso saranno stabilite con provvedimento dello stesso Ente sul quale sarà acquisito sempre il parere del Garante.