Linee guida INL su intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Con la vigenza del nuovo art. 603 bis c.p., l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato le Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La circolare 28 febbraio 2019, n. 5 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha indicato le Linee guida per l’attività di vigilanza nei casi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le due fattispecie incriminatrici sono previste dall’art. 603 bis c.p., riformulato dalla l. n. 199/2016 - l’intermediazione illecita persegue chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori - lo sfruttamento lavorativo punisce penalmente chiunque utilizzi o impieghi manodopera, sottoponendola a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Sfruttamento. Per approfittamento si intende strumentalizzazione in proprio favore della situazione di debolezza della vittima del reato, per la quale è sufficiente una consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra prestazioni contrattuali Cassazione sentenza n. 1651/2015 , mentre gli indici per lo sfruttamento lavorativo sono - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato - la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie - la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Accertamento. Le Linee guida indicate dall’INL riguardano l’attività investigativa, che deve essere pianificata con i Magistrati delle Procure competenti e con i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro, e deve essere finalizzata all’accertamento dell’esistenza degli elementi di cui all’art. 603 c.p. L’attività investigativa quindi riguarda - l’identificazione dell’intermediario - l’identificazione dell’utilizzatore e dei collegamenti con l’intermediario - raccolta di informazioni sui rapporti di lavoro - esecuzione di perquisizioni, sequestri e rilievi - l’identificazione di soggetti terzi coinvolti - l’esecuzione di indagini patrimoniali. Le Linee guida sono correlate ad un allegato contenente le indicazioni per l’accertamento dello stato di bisogno del lavoratore e l’accertamento dello sfruttamento. Fonte lavoropiu.info

INL_Circolare_28_febbraio_2019_n._5