Il requisito contributivo per l’assegno di invalidità deve essere provato dal giudice anche d’ufficio

Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, il requisito contributivo delle prestazioni previdenziali pretese deve essere provato dall’assicurato e verificato dal giudice anche d’ufficio. La valutazione della sussistenza del requisito medesimo non può prescindere dalla parametrazione delle malattie alla capacità lavorativa dell’assicurato.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5477/19 depositata il 25 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava il diritto della ricorrente all’assegno ordinario di invalidità e condannava l’INPS a corrisponderle la prestazione, maggiorata con gli accessori di legge. Avverso tale provvedimento l’Istituto propone ricorso per cassazione. Il requisito contributivo deve essere accertato dal giudice anche d’ufficio. Nel ritenere il ricorso fondato, la Corte di Cassazione afferma che il requisito contributivo delle prestazioni previdenziali pretese deve essere provato dall’assicurato e verificato dal giudice anche d’ufficio. La negazione dell’assegno di invalidità integra una mera difesa da parte dell’INPS e non un’eccezione in senso proprio. Per tale motivo, continua la Corte, sfugge alle preclusioni previste agli artt. 416 e 437 c.p.c. ed è pertanto idonea a sollecitare il potere-dovere del giudice di accertare l’eventuale carenza del requisito in questione. Come condurre la valutazione sulla sussistenza del requisito contributivo. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro deve essere verificato tramite una valutazione complessiva del quadro clinico dell’assicurato, con specifico riferimento all’incidenza dello stesso sull’attività svolta in precedenza e su quella eventuale e futura, senza che la sua salute venga esposta ad ulteriore danno. Nella fattispecie, la valutazione sull’invalidità pensionabile operata dalla Corte territoriale prescinde totalmente dalla comparazione delle malattie con la capacità lavorativa dell’assicurata. Pertanto, il Collegio di legittimità accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 9 gennaio – 25 febbraio 2019, n. 5477 Presidente Curzio – Relatore Doronzo Rilevato che la Corte d’appello di Messina, con sentenza pubblicata in data 6/4/2016, in riforma della sentenza del tribunale, ha dichiarato il diritto di S.F. all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal giugno 2014 e ha condannato l’Inps a corrispondere alla appellante la detta prestazione, maggiorata degli accessori di legge contro la sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, ai quali si è opposta la S. la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata la S. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui insiste nel rigetto del ricorso. Considerato che il primo motivo di ricorso è proposto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 la parte lamenta che la corte di merito ha riconosciuto la prestazione senza accertare la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalle norme di legge richiamate, nonostante la questione le fosse stata sottoposta sia nella memoria difensiva di primo grado sia nella memoria difensiva di appello il secondo motivo è anch’esso dedotto sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle stesse norme suindicate L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4 e dell’art. 2697 c.c., nonché del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9, n. 2, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, come successivamente sostituito dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 2, nonché sotto il profilo dell’omesso esame di un punto decisivo della controversia e si ribadisce quanto già sostenuto nel primo motivo, ossia che il diritto è stato riconosciuto senza la previa verifica della sussistenza, oltre che del requisito sanitario, anche del requisito assicurativo e contributivo il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver accertato la possibilità di svolgimento, da parte della ricorrente, di occupazioni diverse da quelle svolte ma comunque confacenti alle sue attitudini il primo e il secondo motivo sono fondati deve rilevarsi che l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata, anche di ufficio, dal giudice la sua negazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una mera difesa e non una eccezione in senso proprio , sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c., ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere-dovere del giudice di accertare con i propri poteri ufficiosi l’eventuale carenza del suddetto requisito Cass. 2/1/2002, n. 2 Cass. 5/6/2003, n. 9005 Cass. 18/3/2014, n. 6264 Cass. 25/7/ 2016, n. 15306 da ultimo, Cass. 2/11/ 2017, n. 26094 la Corte territoriale, pure a fronte di una specifica eccezione sollevata dall’Inps e trascritta nei suoi esatti termini nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha omesso del tutto di verificare la sussistenza in capo all’assicurata del requisito contributivo e tale omissione comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice, di pari grado, perché la esamini al riguardo deve richiamarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, nella decisione di ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, revocato per mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, il giudice, qualora accolga solo parzialmente la domanda, con riconoscimento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l’esistenza del requisito contributivo cd. relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda Cfr. Cass. 08/06/2015, n. 11748 v. pure Cass. 28/04/2017, n. 10596 anche il terzo motivo è fondato questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall’assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell’assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 cfr. Cass. n. 17159 del 2011 Cass. n. 5964 del 2011 Cass. n. 15265 del 2007 nel caso in esame, la valutazione dell’invalidità pensionabile operata dalla Corte d’appello, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, prescinde del tutto dalla necessaria parametrazione delle malattie alla capacità lavorativa specifica dell’assicurata e pertanto la sentenza incorre nella denunciata violazione dì legge avendo omesso di precisare le ragioni per le quali tale complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l’attività svolta di bracciante agricola, bensì la specifica capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini Cass. 13/03/2017, n. 6443 Cass. 19/06/2018, n. 16141 . in conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rimessa alla Corte d’appello di Catania che si atterrà ai principi suindicati e provvederà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania.