Agenzia delle Entrate: cessione del bonus digitalizzazione insieme al ramo d’azienda

Con la risposta del 21 febbraio 2019, n. 66, l’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile il trasferimento del credito d’imposta per la digitalizzazione insieme al ramo d’azienda.

Il caso. L’istante è una società che svolge l'attività di esercizio cinematografico che negli anni 2010-2017 ha effettuato investimenti per interventi di digitalizzazione degli impianti delle sale cinematografiche, ottenendo prima il credito d'imposta per la digitalizzazione degli impianti cinematografici art. 1, co. 327, lettera c , l. 244/2007 , e poi il credito d’imposta per la digitalizzazione in relazione ad un multisala art. 3, co. 4, D.M. 21 gennaio 2010 . Nel 2018 la società cede il ramo d'azienda che svolge l'attività di esercizio cinematografico comprensivo anche del credito d'imposta descritto, in una società neocostituita posseduta al 100%. Nonostante la cessione, l’istante continua a detenere il compendio immobiliare, comprensivo del multisala cinematografico, che ha concesso in locazione alla Newco, al fine dell'esercizio dell'attività. Il multisala è stato oggetto di complesse opere di adattamento murario , che hanno contribuito a generare il credito di imposta. Successivamente alla cessione del ramo d’azienda, le quote della conferitaria vengono cedute a una terza società, operante nel settore cinematografico. In tal modo, quindi, la società terza, mediante l'acquisto delle partecipazioni, ha acquisito il credito d'imposta in esame, ma non la proprietà della multisala cinematografica rimasta in capo all’istante , della quale ha comunque la disponibilità, in forza del predetto contratto di locazione. La risposta dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, considerato che la disciplina del bonus in questione prevede espressamente la cedibilità del credito art. 21, comma 4, l. n. 220/2016 , ritiene che il trasferimento del credito d’imposta unitamente al ramo d’azienda che lo ha generato appare operazione non è in contrasto né con la lettera né con la ratio dell’art. 21, ovviamente a condizione che il cessionario rispetti le condizioni previste per la fruizione del medesimo nello svolgimento dell’attività d’impresa, a pena di decadenza dal beneficio fiscale . La procedura, individuata dall’Agenzia è la seguente - comunicare alla Direzione Generale Cinema i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario, nonché l’importo del credito ceduto art. 31, d.m. del 15 marzo 2018 - indicare nel quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese della dichiarazione dei redditi, il credito riconosciuto dal MIBACT utilizzando il codice D6 - esporre nella sezione VI-B, del quadro RU, i dati identificativi del soggetto cessionario nonché l’importo del credito ceduto. Fonte lavoropiu.info

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_21_febbraio_2019_n._66