Somministrazione fraudolenta: indicazioni INL

A seguito dell’entrata in vigore della l. n. 96/2018, che ha convertito il d.l. n. 87/2018, è stato reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta, in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore . La circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 dell’11 febbraio 2019 fornisce ulteriori indicazioni al personale ispettivo per affrontare la casistica in materia.

Appalto illecito. In tema di appalto illecito, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5/2011, autorizzava gli ispettori del lavoro all’adozione della prescrizione obbligatoria per - lo pseudo committente e lo pseudo appaltatore, con l’intimazione all’immediata cessazione dell’azione illecita - il committente fraudolento ai fini della regolarizzazione dei lavoratori impiegati alle proprie dipendenze. Inoltre era previsto che poteva essere adottato il provvedimento di diffida accertativa per le somme maturate dai lavoratori dell’appalto a titolo di differenze retributive non corrisposte. Il conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo e una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, risulta sicuramente sufficiente a dimostrare quell’idoneità dell’azione antigiuridica che svela l’intento fraudolento. Comunque è opportuna la ricerca di elementi istruttori ulteriori, come la situazione finanziaria non positiva dell’impresa committente, attraverso la consultazione delle banche dati degli Istituti previdenziali e dello stesso Ispettorato. Somministrazione fraudolenta. Il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell’ambito di distacchi di personale che comportino una elusione della disciplina di cui all’art. 30, d.lgs. n. 276/2003 ovvero ipotesi di distacco transnazionale non autentico ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 136/2016. Qualora la somministrazione fraudolenta si realizzi per il tramite di una agenzia autorizzata, è indubbio in ogni caso che la prova in ordine alla specifica finalità debba essere più rigorosa. Per quanto riguarda le sanzioni, laddove il personale ispettivo riscontri anche la finalità fraudolenta, sarà possibile adottare altresì il provvedimento di prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto e di diffida accertativa. Per le condotte di somministrazione fraudolenta che abbiano avuto inizio prima del 12 agosto 2018 e che si siano protratte successivamente a tale data, il reato di cui all’art. 38 bis, d.lgs. n. 81/2015 si può configurare solo a decorrere dal 12 agosto 2018, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate successive a tale data. Fonte lavoropiu.info

INL_Circolare_11_febbraio_2019_n._3