INL, ulteriore maggiorazione delle sanzioni per recidiva

A seguito della circolare 14 gennaio 2019, n. 2, che dava indicazioni sull'applicazione delle maggiorazioni delle sanzioni per le violazioni introdotte dall’art. 1, comma 445, l. n. 145/2019, l’INL provvede, con la nota n. 1148/2019, a chiarire l’applicazione delle sanzioni in caso di recidiva.

Al fine di contrastare i fenomeni del lavoro sommerso, dell’interposizione, del distacco transnazionale e delle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale, salute e sicurezza sul lavoro, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto - la maggiorazione del 10% e del 20% delle sanzioni, - un ulteriore raddoppio delle maggiorazioni nel caso in cui il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. L’accertamento. Ai fini della verifica sulla sussistenza della recidiva, occorrerà fare riferimento agli illeciti definitivamente accertati, ovvero - alla scadenza del termine per impugnare l’ordinanza - ingiunzione ex art. 18, l. n. 689/1981 - nell’ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta - al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza. Gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni non devono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione. Fonte lavoropiu.info

INL_nota_5_febbraio_2019_n._1148