Disegno di legge contro l’assenteismo: per il Garante servono maggiori garanzie

Si è tenuta ieri, 6 febbraio, l’audizione del Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, in merito al disegno di legge comma 1433 recante interventi per la concretezza delle azioni della pubblica amministrazione e prevenzione dell’assenteismo.

Il disegno di legge comma 1433 è all’esame delle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro della Camera dei Deputati, presso le quali si è svolta ieri l’audizione del Presidente del Garante privacy, Antonello Soro che ha sottolineato l’importanza del canone di proporzionalità. Si tratta di un criterio regolativo essenziale nello svolgimento del trattamento, da parte del titolare, per quanto concerne in particolare la scelta sulla portata e le modalità del trattamento stesso , nonché di un parametro generale di legittimità delle limitazioni del diritto alla protezione dati, da osservare in conformità ai canoni di cui al 52 della Carta di Nizza anche in sede di esercizio del potere legislativo . Le osservazioni del Garante. Il disegno di legge prevede per tutte le pubbliche amministrazioni l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Nonostante la previsione inerente il rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità, tale previsione normativa, afferma il Presidente Soro, deve ritenersi incompatibile con tali principi, laddove intenda– come parrebbe dato il tenore letterale – continuare a configurare la rilevazione biometrica -unitamente peraltro alle videoriprese quale obbligatoria in ogni pubblica amministrazione. Infatti, non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità l’ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo per l’invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato . Si rende dunque necessario modificare il testo normativo prevedendo espressamente l’alternativa tra la rilevazione biometrica e le videoriprese, oltre che l’ammissibilità della rilevazione biometrica in presenza di fattori di rischio specifici ovvero di particolari presupposti quali, ad esempio le dimensioni dell’ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità anche in relazione al contesto ambientale.

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