Naviga online col pc di lavoro: legittimo il licenziamento

Sconfitta definitiva per la oramai ex segretaria di uno studio medico. A inchiodarla la cronologia relativa agli accessi alla rete web circa 6mila in diciotto mesi, di cui circa 4mila e 500 a Facebook.

Legittimo il licenziamento del dipendente che in ufficio utilizza il personal computer di lavoro per dedicarsi a internet. Questa la linea dettata dai Giudici, che hanno respinto tutte le obiezioni proposte da una segretaria di uno studio medico Cassazione, sentenza n. 3133/19, sez. Lavoro, depositata il 1° febbraio 2019 . Online. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria approdata in Cassazione è stato il controllo effettuato dal titolare di uno studio medico nella zona di Brescia sul computer affidato alla segretaria, finita sotto osservazione per la tendenza a navigare on line e a occuparsi della propria pagina Facebook durante l’orario di lavoro. L’esito della verifica, effettuata grazie ai dati registrati dal computer nella cosiddetta cronologia registrata dal programma utilizzato per accedere a internet, fa emergere in maniera chiara la ‘necessità’ della lavoratrice ad essere on line. Nello specifico, il titolare dello studio medico si trova di fronte a circa 6mila accessi nel corso di diciotto mesi, di cui circa 4mila e 500 accessi a Facebook , e alla luce di questi numeri opta per il licenziamento della dipendente. Scelta legittima, secondo i Giudici, che prima in Tribunale e poi in appello sottolineano la dimensione del fenomeno e il fatto che la gran parte degli accessi, effettuati in orario d’ufficio ha riguardato siti internet estranei all’ambito lavorativo . Etica. Inutile si rivela il ricorso proposto dalla dipendente in Cassazione, poiché anche i Giudici del Palazzaccio ritengono legittimo il licenziamento deciso dal titolare dello studio medico. Innanzitutto, viene considerata significativa la linea difensiva tenuta dalla donna, che, pur contestando il provvedimento adottato dal datore di lavoro, non ha negato di avere effettuato la gran parte degli accessi ad internet rivelatisi illegittimi, poiché non collegati a esigenze di lavoro. Allo stesso tempo, viene sottolineato il valore probatorio della ‘cronologia’ reperita sul personal computer utilizzato in ufficio dalla segretaria. E a questo proposito viene ritenuto rilevante il fatto che gli accessi alla pagina personale su Facebook richiedono una password e quindi non potevano nutrirsi dubbi sulla loro riferibilità alla persona che utilizzava quotidianamente il computer. A fronte di questo quadro, è corretto il licenziamento deciso dal titolare dello studio medico, poiché il comportamento della lavoratrice è, come già evidenziato dai Giudici d’appello, in contrasto con l’etica comune e idoneo ad incrinare la fiducia del datore di lavoro .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 ottobre 2018 – 1 febbraio 2019, numero 3133 Presidente Di Cerbo – Relatore Belle’ Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza numero 73/2016, ha respinto il reclamo proposto da Mi. Gu. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento disciplinare proposta nei riguardi del datore di lavoro Gi. Zu., nel cui studio medico la ricorrente aveva lavorato come segretaria part time. La Corte, dopo avere escluso la ricorrenza di un licenziamento ritorsivo o discriminatorio, affermava, per quanto qui ancora interessa che, in punto di fatto, la Gu. non avesse negato di avere effettuato, in orario di lavoro, la gran parte degli accessi a siti internet estranei all'ambito lavorativo riscontrati sulla cronologia del computer ad essa in uso, sottolineando come lo stesso tipo di accesso, con riferimento a facebook, necessitasse di password e non potessero quindi aversi dubbi sul fatto che fosse la titolare dell'account ad averlo eseguito. La dimensione del fenomeno, circa 6 mila accessi nel corso di 18 mesi, di cui 4.500 circa su facebook, per durate talora significative, evidenziava, secondo la Corte, la gravità di esso, in contrasto con l'etica comune, e l'idoneità certa ad incrinare la fiducia datoriale. 2. La Gu. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, articolati all'interno in vari profili e resistiti da controricorso dello Zu Ragioni della decisione 1. Valenza preliminare assumono le tre eccezioni dispiegate dal controricorrente al fine di sentir dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile o nullo il ricorso avversario per ragioni di rito afferente alle modalità telematiche di introduzione della controversia in sede di legittimità. 1.1 In prima battuta si sostiene l'inesistenza della notifica o nullità della notifica del ricorso e della relata, per violazione dell'art. 19-bis del provvedimento 16.4.2014 specifiche tecniche di cui agli artt. 18 e 34 D.M. 44/2011 , per avere la ricorrente effettuato la notifica di atti in formato non consentito doc/docx e non pdf . Si tratta di rilievo infondato, in quanto è stato già precisato che la consegna telematica di un atto in estensione.doc , anziché formato.pdf , che abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, nonostante la violazione della normativa inerente il processo telematico, esclude il verificarsi di qualsivoglia nullità Cass., S.U., 18 aprile 2016, numero 7665 . Ed è pacifico che la predetta conoscenza vi sia pienamente stata. 1.2 Analoghe considerazioni valgono rispetto all'eccepita inesistenza o nullità della notifica del ricorso e della relata, asseritamente derivanti dal fatto che, nei documenti notificati in formato doc e docx, vi sarebbero macroistruzioni, codici eseguibili ed elementi attivi che potrebbero consentire la modificazione di atti, fatti o dati in essi rappresentati. Il ricorso per cassazione, come anche la relata, sono in effetti destinati ad essere depositati, in copia analogica autentica o da considerare come tale v. Cass., S.U., 24 settembre 2018, numero 22438 , sicché quanto rileva è se, in concreto, tra quanto notificato in via telematica e quanto risultante agli atti del giudizio di cassazione vi siano difformità. Ma di ciò il controricorrente non fa alcuna menzione e quindi l'irregolarità, se in ipotesi sussistente, è da ritenere sia stata del tutto innocua, non essendo state in concreto apportate modificazioni agli atti notificati in via telematica, sicché essa, anche per effetto dell'art 156, co. 3, c.p.c. non sarebbe comunque tale da invalidare in alcun modo il giudizio 1.3 Infine la controricorrente eccepisce che nella relata di notifica del ricorso mancherebbe l'attestazione di conformità della procura speciale. La questione, non chiarissima nella sua formulazione, è comunque infondata. L'art. 366 c.p.c. richiede infatti, quale requisito del ricorso, l’ l'indicazione della procura , che certamente vi è stata, sicché se anche alla notificazione fosse stata acclusa una procura in copia non autenticata, nessun vizio potrebbe dirsi maturato. Del resto, come precisato da Cass. 23 luglio 2013, numero 17866, non vi è necessità di trascrizione integrale della procura nel corpo del ricorso per cassazione, essendo sufficiente che la procura autenticata vi sia nel fascicolo del giudizio di legittimità, come in effetti è. Il problema potrebbe semmai riguardare la necessaria non posteriorità art. 125, co. 3, c.p.c. della procura rispetto al ricorso. E' tuttavia evidente che la procura fu coeva al ricorso, come si desume dal fatto che l'autenticazione è apposta rispetto ad una procura recante la stessa data del ricorso e del resto sempre in pari data vi è stata notifica, con il ricorso, di una copia firmata, seppure non autenticata, di quella procura, che quindi non può essere posteriore. 2. Venendo ai due motivi di ricorso, essi, al di là delle rispettive epigrafi, sono articolati, ciascuno, in più profili tra loro distinti. 2.1 II primo motivo denuncia inizialmente la violazione degli artt. 414-416 c.p.c. per essersi ammessa la produzione di verbali di altra causa oltre i termini per la costituzione in primo grado. Quanto addotto è infondato. La Corte di merito ha espressamente affermato che l'ingresso nel processo di quei documenti fu consentito perché essi si erano formati in epoca successiva al maturare delle preclusioni in primo grado per la relativa produzione. Tale spiegazione è in sé pienamente fondata in diritto, essendo pacifico che il venire ad esistenza dei documenti stessi dopo la costituzione in giudizio ne consente la produzione successiva nel corso del processo Cass. 15 luglio 2015, numero 14820 Cass. 18 maggio 2015, numero 10102 e la ricorrente non prende neppure posizione, con il motivo, rispetto all'affermazione della Corte in merito, appunto, al carattere sopravvenuto di quei documenti. 2.2 Da altro punto di vista, nel motivo si afferma che le prove acquisite in diverso giudizio, trasfuse in quei verbali, sarebbero inammissibili e non avrebbero potuto essere utilizzate dalla Corte distrettuale in questa causa. L'assunto è ancora infondato, ponendosi in contrasto con la possibilità, costantemente ammessa Cass. 20 gennaio 2015, numero 840 25 febbraio 2011, numero 4652 di utilizzare, quali prove atipiche, i verbali di causa di altro processo. 2.3 Infine, la ricorrente sostiene che sarebbe illegittima ed irrituale l'utilizzazione di prove svolte in altro giudizio, non accompagnata dall'ammissione, sulle circostanze di causa, delle prove orali dedotte dalle parti. Anche tale censura non può trovare accoglimento. Infatti, l'ammissione delle prove soggiace al generalissimo principio di utilità, desumibile dalla regola di cui all'art. 187 c.p.c. secondo cui l'ammissione di mezzi di prova è subordinata al bisogno di assunzione degli stessi e ripresa dall'art. 209 c.p.c. secondo cui il giudice dichiara chiusa l'istruttoria allorquando la ravvisi superflua . E' indubbio che, a fronte della valutazione del giudice in ordine alla superfluità dell'ulteriore attività istruttoria proposta dalle parti v. la sentenza impugnata, pag. 12, terzo periodo , sia ammessa critica in sede di impugnazione. Tuttavia, rispetto al ricorso per cassazione, il criterio di specificità dei motivi di cui all'art. 366 numero 4 c.p.c. impone di riprodurre, nell'impianto argomentativo della censura, il tenore delle prove orali della cui mancata ammissione ci si duole, in quanto solo dal raffronto tra esse e le conclusioni raggiunte dal giudice rispetto agli altri dati istruttori è possibile il controllo, di stretta legittimità, in ordine alla violazione dei criteri di superfluità di cui alle citate norme del codice di rito v., per analoghi principi, Cass. 10 agosto 2017, numero 19985 Cass. 30 luglio 2010, numero 17915 . Il profilo di censura in esame è invece formulato dalla ricorrente senza specificare, riportandone il contenuto, i capitoli di prova il cui mancato espletamento avrebbe avuto incidenza sull'esito della controversia ed esso è pertanto inammissibile. 3. Il secondo motivo si articola in un triplice ordine di profili, che risultano tuttavia anch'essi inaccoglibili. 3.1 Da un primo punto di vista la ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente considerato come non contestati i documenti contenenti la cronologia internet, da cui poi è stata desunta la frequentazione della rete da parte sua, in orario di lavoro e per ragioni esclusivamente personali estranee alla prestazione. Il motivo è inammissibile ancora per difetto di specificità. Infatti, a fronte dell'affermazione, contenuta in sentenza, in ordine al fatto che la stessa Gu. non avesse negato di avere effettuato la gran parte degli accesi ad internet, la ricorrente non poteva limitarsi ad una generica replica in senso contrario, ma doveva riportare e trascrivere, nell'ambito argomentativo del ricorso, i passaggi delle difese svolte in sede di merito, in cui le contestazioni da essa mosse erano contenuti. In mancanza, il motivo è da ritenere insufficiente e in contrasto l'art. 366 numero 4 c.p.c. e con i principi di specificità ed autosufficienza che caratterizzano la costante e pluriennale interpretazione di questa Corte, anche rispetto al governo delle regole inerenti la trattazione dei fatti contestati o non contestati cfr., mutatis mutandis, in quanto inerenti casi diametralmente speculari, rispetto a quello di specie, ma in applicazione dei medesimi principi, Cass. 12 ottobre 2017, numero 24062 Cass. 13 ottobre 2016, numero 20637 Cass. 18 luglio 2007, numero 15961 . 3.2 Sotto altro profilo la ricorrente sostiene l'impossibilità di fondare la decisione sui report di cronologia e ciò sia per l'insufficienza di tale riscontro al fine di dimostrare la genuinità e riferibilità alla lavoratrice degli accessi, sia per violazione delle regole sulla tutela della privacy. Anche tale censura è inammissibile. Quanto alle regole sulla privacy, non risulta, dal ricorso per cassazione che tale specifica questione fosse stata sollevata nel corso dei gradi di merito. Vale anche da questo punto di vista il principio per cui qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto Cass. 13 giugno 2018, n, 15430 Cass. 18 ottobre 2013, numero 23675 . La carenza della predetta indicazione impone di considerare la questione come nuova, sicché non può ammettersi il suo ingresso in sede di legittimità. Quanto all'idoneità probatoria della cronologia, ogni questione attiene alla formazione del convincimento del giudice del merito, il quale ha sul punto ampiamente motivato, valorizzando non solo la mancata contestazione da parte della Gu., ma anche il fatto che gli accessi alla pagina personale facebook richiedono una password, sicché non dovevano nutrirsi dubbi sulla riferibilità di essi alla ricorrente. Valutazioni tutte rispetto alle quali la censura in esame si traduce in una richiesta di diversa valutazione della prova, e quindi del merito, che non può avere ingresso, a fronte di una motivazione non implausibile da parte della Corte d'Appello, in sede di legittimità. 3.3 Ragioni del tutto analoghe impongono infine il rigetto dei profili con cui si censura la mancata ammissione di c.t.u. finalizzata a ricostruire l'assetto del pc cui risalgono gli accessi ad internet contestati e la riferibilità degli stessi alla Gu Già si è infatti detto delle non implausibili motivazioni concretamente addotte dalla Corte territoriale per giustificare la propria decisione, il che, anche al di là dei dubbi che in assoluto pone l'ipotesi di identificare la persona che utilizzò il pc attraverso un esame tecnico postumo dello stesso, è sufficiente per far considerare l'istanza un mero mezzo puramente esplorativo, inammissibilmente finalizzato a tentare di sovvertire un motivato convincimento già raggiunto dai giudici di merito. 4. Alla reiezione del ricorso per cassazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.