Riflessioni sull’azione di accertamento negativo contro il verbale dell’INPS e della DTL

Il destinatario di un atto della PA, da cui derivino conseguenze sanzionatorie, ha un interesse qualificato ad impugnarlo, nel merito, in sede giudiziaria mediante azione di accertamento negativo, avente l’effetto di inibire l’iscrizione al ruolo del credito dell’ente previdenziale che sarà ottemperata solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. Spetta all’INPS provare i fatti costitutivi su cui si basa la sua pretesa contributiva. Il verbale dell’ispezione è una prova attendibile quando esprime gli elementi da cui trae origine.

E’ quanto sancito dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 681/18 pubblicata il 24 ottobre 2018 che ha il pregio di operare una ricostruzione capillare dell’istituto in questione e della relativa prassi in materia. Il caso. Una società datrice di lavoro di 3 dipendenti con contratto a termine impugnava il verbale di accertamento ispettivo, emesso congiuntamente dalla DTL e dall’INPS, su denuncia degli stessi lavoratori, avente ad oggetto il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali circa premi e/o contributi per ferie non godute e permessi retribuiti, sebbene gli stessi risultassero dalle buste paga. Venivano anche redatti 3 verbali separati di diffida accertativa per crediti patrimoniali per il recupero delle spettanze economiche lorde dovute a titolo di ferie e permessi retribuiti vantati da detti lavoratori. Il GOT ha accolto le richieste della datrice evidenziando come dalle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti risultasse che i 3 avevano goduto di ferie e di permessi retribuiti e come l’INPS non avesse dimostrato, come suo dovere, le asserite inadempienze. Natura del verbale di accertamento ispettivo. Nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’INPS, il GOT rileva che ogni atto di accertamento amministrativo, come quello impugnato, deve essere dettagliatamente ed adeguatamente motivato sì da permettere di ricostruire l’iter logico dell’ente che lo ha emesso e quindi l’esercizio dei diritti di difesa ex art. 6 Cedu e 3 L. n. 241/90. L’atto è immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/99 onde evitare il consolidamento di una situazione soggettiva del tutto sfavorevole al destinatario interessato Cass. lav. 22724/13 . Si registra, però, un contrasto giurisprudenziale sulla natura del verbale unico di accertamento. Infatti una prima teoria giurisprudenziale sostiene che il verbale di accertamento, configurando un atto del procedimento amministrativo interno, non può di per sé costituire o divenire titolo esecutivo, rilevando unicamente ai fini della successiva ed eventuale attivazione della pretesa contributiva attraverso la riscossione mediante ruoli da parte degli Istituti previdenziali e assicurativi per la parte di competenza, ovvero attraverso l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, limitatamente alle sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981 da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, e solo da questo momento sorgerebbe l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria Cass. lav. 21493/07 . L’altra tesi, condivisa dal GOT, basata sulle menzionate norme ed in particolar modo sul dettato dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/99 prevede, come sopra evidenziato, l’immediata impugnabilità del verbale, perché influisce immediatamente sulla pozione soggettiva del debitore ed è pertanto direttamente efficace nei confronti dei terzi . L’interesse ad agire, in base al principio di legalità, per acclarare giudiziariamente la sussistenza o meno dei presupposti di detto verbale sussiste in capo al soggetto obbligato al versamento dei contributi ed al saldo delle sanzioni nella fattispecie la datrice opponente Cass. lav. 9157/17 . Onere della prova. La prassi recente e costante è chiara nell’obbligare ex lege l’INPS a dimostrare i presupposti della pretesa contributiva fondata su detto verbale di accertamento. Il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi , restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori Cass. lav. 1495/12 . L’ente ha basato l’accertamento sulle denunce e sulle dichiarazioni incrociate dei lavoratori de quibus e, perciò, non ha assolto a questo dovere dalle dichiarazioni dei testi e dalle mail di riepilogo delle presenze inviate, come da contratto di lavoro, all’impiegato amministrativo addetto al personale emerge chiaramente come gli stessi, contrariamente a quanto dichiarato e denunciato, abbiamo goduto regolarmente di ferie e permessi retribuiti. Non sussiste, perciò, alcun onere contributivo in capo alla società opponente.

Tribunale di Pescara, sentenza 24 ottobre 2018, n. 681 Giudice dott.ssa Ferrante Motivi della decisione La controversia ha ad oggetto l'opposizione, proposta dalla società , avverso il verbale di accertamento ispettivo n. 16949 del 31.07.2014 emesso congiuntamente dalla DTL –INPS avente ad oggetto contributi previdenziali e assistenziali dovuti dall’opponente per il dedotto accertamento della inesistenza di periodi di ferie goduti e non retribuiti nei rapporti di lavoro subordinati intercorsi con tre distinti lavoratori a termine in successivi contratti per ciascuno di essi stipulato nel periodo dal 22.10.2010 al 31.03.2013. A motivazione del gravame l'opponente deduce l’infondatezza della pretesa contestando la sussistenza dei presupposti dell’obbligazione contributiva avendo i predetti lavoratori regolarmente fruito di tutti i permessi e ferie spettanti in virtù del CCNL applicato dalla oltre che regolarmente retribuiti a tale titolo. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da INPS nella propria memoria difensiva visto che l'atto di accertamento amministrativo nella specie, verbale ispettivo congiunto INPS DTL di un Istituto previdenziale, relativo a contributi o premi non versati, è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, che pertanto deve essere motivato -al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 - in modo adeguato a consentire al destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente previdenziale al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa, anche nella eventuale fase di immediata impugnazione dell'atto, di cui all'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46 del 1999, essendo irrilevante - ai suddetti fini - che si tratti di una impugnativa facoltativa e che in ogni caso la ricorrente aveva evidentemente interesse alla immediata impugnazione dell'atto per cui è causa al fine di evitare il consolidamento di una situazione soggettiva del tutto sfavorevole v. Cass. n. 22724/2013 . A tal proposito la giurisprudenza si è espressa con orientamenti diversificati in merito alla natura del verbale unico di accertamento più precisamente, una prima teoria giurisprudenziale sostiene che il verbale di accertamento, configurando un atto del procedimento amministrativo interno, non può di per sé costituire o divenire titolo esecutivo, rilevando unicamente ai fini della successiva ed eventuale attivazione della pretesa contributiva attraverso la riscossione mediante ruoli da parte degli Istituti previdenziali e assicurativi per la parte di competenza, ovvero attraverso l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, limitatamente alle sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981 da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, e solo da questo momento sorgerebbe l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. n. 21493/2007 viceversa, secondo un ulteriore orientamento della giurisprudenza, da ritenersi condivisibile, il verbale di accertamento incide immediatamente sulla posizione soggettiva del debitore ed è pertanto direttamente efficace nei confronti dei terzi, conseguendone l'automatica impugnabilità ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 ed applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e di obbligo di motivazione cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 4 ottobre 2013, n. 22724. tale conclusione si desume in particolare dal combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,comma 3, che dispone Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. e art. 25, comma 1 lett. b che dispone I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza b per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo tali disposizioni consentono di confermare l'ammissibilità dell'azione giudiziaria avverso quanto accertato dal provvedimento amministrativo contenuto in un verbale ispettivo in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie conformemente cfr. Cass. Civ. Sez. lav., n. 9159/2017 Cass. Civ. Sez. Lav. n. 21791/2009 . Pertanto il destinatario dell'atto può ben avere un interesse qualificato a impugnare nel merito in sede giudiziaria, mediante azione di accertamento negativo, l'atto amministrativo degli organi ispettivi, relativo, come nel caso de quo, ai contributi previdenziali non versati e ciò in quanto l'impugnativa produce l'effetto di inibire l'iscrizione a ruolo del credito dell'ente previdenziale che verrà eseguita solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice l'interesse all'azione giudiziaria finalizzata ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti del verbale di accertamento unico sussiste in capo ai soggetti obbligati al versamento dei contributi e al pagamento delle sanzioni, ossia, nel caso de quo, alla società opponente. Tanto premesso va osservato che il verbale ispettivo impugnato ha accertato nei confronti dei tre lavoratori varie inadempienze tra cui l’inadempienza della omessa registrazione di ferie e permessi retribuiti nei periodi regolarizzati da contratto di lavoro a termine 22.03.2010/28.02.2011,14.03.2011/14.09.2012,15/12.2012/31.03.2013 . Il verbale unico di accertamento del 31.07.2014 a tal proposito riporta che sono stati redatti a parte n. 3 verbali di diffida accertativa per crediti patrimoniali per il recupero delle spettanze economiche lorde dovute a titolo di ferie e permessi retribuiti per i predetti lavoratori e nei periodi indicati. Dalla documentazione agli atti emerge, difatti, che la pretesa azionata dall'Ente intimante si correla alle risultanze dell'accertamento disposto dai funzionari del medesimo ente a seguito di richiesta di intervento proveniente dagli stessi lavoratori oggetto di accertamento che hanno reclamato le ferie non godute sebbene riportate in busta paga. Da ciò l’odierna opposizione che impugna il verbale ispettivo limitatamente al dedotto recupero di contributi previdenziali per spettanze economiche dovute a titolo di ferie e permessi retribuiti. In via preliminare di merito va innanzitutto rilevato, per costante giurisprudenza di legittimità, che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' INPS l' onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi , restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori v. Cass. n. 1495/12 . Nel caso in esame l’ente resistente è pertanto tenuto per legge a dimostrare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa previdenziale avanzata. Tanto più che l’accertamento ispettivo trae origine dalle stesse dichiarazioni rese dai lavoratori di cui il verbale ispettivo oggetto dell’odierna opposizione accerta l’omesso versamento di contributi dovuti a titolo di ferie e permessi non goduti il cui mancato godimento va rigorosamente provato dalla parte che agisce in giudizio chiedendone la retribuzione e, dunque, nel caso di specie, dall’ente previdenziale che ne chiede il corrispondente onere contributivo omesso dal datore . Alla luce dei prospettati principi deve ritenersi che parte convenuta non abbia fornito idonea prova in giudizio della sussistenza delle contestate violazioni, L’istruttoria espletata non ha invero confermato la prospettazione dell’ente opposto. E’ emerso al contrario che le violazioni accertate nel procedimento ispettivo risultano fondate sulla base delle mere dichiarazioni incrociate dei lavoratori e delle denunce dai medesimi presentate v. dichiarazione resa dall’ispettrice del lavoro Assunta e che i predetti lavoratori nei periodi in cui hanno prestato servizio alle dipendenze di presso l’Agenzia di Ariano Irpino hanno regolarmente fruito di ferie e permessi. Invero a fine mese ogni dipendente presso la predetta agenzia doveva inviare un riepilogo delle presenze con una mail all’impiegato amministrativo addetto al personale con indicazione di giorni ed orari e specificazione di giorni e ferie ovvero di permessi goduti, come risulta specificatamente dalle mail e relativi prospetti allegati agli atti di causa nonché dal piano ferie autorizzato dalla dirigenza anche rispetto ai dipendenti predetti v. dichiarazioni dei testi Fabio impiegato amministrativo e Christian referente Area Campania per che ha confermato la regolare fruizione delle ferie da parte dei lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo . Conclusivamente l’opposizione va accolta conseguendone l’insussistenza di alcun obbligo contributivo a carico dell’opponente relativo al versamento di contributi previdenziali per ferie e permessi non retribuiti oggetto del verbale ispettivo impugnato in riferimento alla posizione dei lavoratori e . Il Giudice del Lavoro così provvede accoglie l’opposizione e per l’effetto dichiara l’insussistenza di alcun obbligo contributivo a carico dell’opponente relativo al versamento di contributi previdenziali per ferie e permessi non retribuiti oggetto del verbale ispettivo impugnato in riferimento alla posizione dei lavoratori e . Condanna l’Inps alla refusione delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2.500,00 oltre accessori di legge