Indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste, interpretazione del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 12 dicembre 2018 la risposta all’interpello n. 7/2018, destinata al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

L’istanza di interpello. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro in merito all’interpretazione dell’art. 70, comma 2 d.lgs. n. 151/2001, riguardante il calcolo del reddito della libera professionista per la determinazione dell’indennità di maternità, nell’ipotesi in cui la stessa lavoratrice rientri in Italia dopo aver svolto in maniera continuativa un’attività lavorativa, o aver conseguito un titolo di studio all’estero. Il Consiglio chiede in particolare se con l’espressione reddito professionale sia da intendersi l’intero reddito percepito dalla libera professionista, oppure se ci si debba riferire al reddito ridotto per i lavoratori che rientrino in Italia dall’estero l. n. 238/2010 e art. 16 d.lgs. n. 147/2015 . La risposta del Ministero. Il Ministero Lavoro analizza la ratio di due diverse normative - l’art. 70 D.Lgs. n. 151/2001, relativo alla tutela della maternità e della paternità - le norme che stabiliscono incentivi fiscali minore imponibilità del reddito per i cittadini UE che hanno studiato, lavorato all’estero e che decidono di rientrare in Italia. Per quanto riguarda la prima disposizione, si riconosce alla madre libera professionista, iscritta ad un ente gestore di forme obbligatorie di previdenza, un’indennità per i due mesi antecedenti e i tre successivi al parto, pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali. Per ciò che attiene la seconda normativa, la l. n. 238/2010 stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo percepiti da lavoratori, che dopo aver lavorato o studiato all’estero siano assunti o inizino un’attività autonoma in Italia, concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori . Pertanto, il Ministero Lavoro ritiene che una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti dalle citate disposizioni, continui ad aver diritto all’indennità di maternità al reddito pieno percepito prima dell’inizio del periodo di cui all’art. 70, 1 comma, d.lgs. n. 151/2001, al fine di realizzare le tutele individuate dal legislatore nei confronti delle lavoratrici madri. Tale reddito continua a costituire anche la base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Diversamente, se si considera quale base imponibile il reddito abbattuto ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio. Fonte lavoropiu.info

MinLav_interpello_12_dicembre_2018_n._7