La richiesta della pensione di vecchiaia anticipata per il lavoratore invalido

In materia di anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3013/18, depositata il 21 novembre. La fattispecie. La Corte d’Appello rigettava il gravame dell’INPS e confermava la sentenza con cui l’Istituto era stato condannato al pagamento dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia in favore di una lavoratrice, vista la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità alla prestazione stessa delle cosiddette finestre mobili di cui all’art. 24, comma 5, d.l. n. 201/2011. Contro tale pronuncia l’INPS propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 12 d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, dato che secondo l’INPS stessa la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Lo slittamento della pensione di vecchiaia. Orbene, il disposto di cui al succitato art. 12, comma 1, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, facendo rientrare in esso anche gli invalidi in misura non inferiore all’80%, come la lavoratrice nel caso in esame, i quali hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dell’art. 1 d. lgs. n. 502/1993 in relazione al settore privato. Al riguardo, la Suprema Corte ha già avuto modo di sottolineare che l’anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, attuata attraverso un’integrazione del rapporto assicurativo consente, in presenza di situazioni di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Tale stato di invalidità non può però comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchia ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità . In forza di dette ragioni, il Supremo Collegio accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 ottobre – 21 novembre 2018, numero 30133 Presidente Manna – Relatore Riverso Fatti di causa La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza numero 1331/2017, ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la quale l’Istituto era stato condannato al pagamento in favore di V.G. dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal 1/4/2014 essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili ex articolo 24 comma 5 decreto-legge numero 201/2011. A fondamento della pronuncia la Corte osservava che il sistema delle finestre introdotto dalla normativa di cui all’articolo 12 del decreto-legge numero 78/2010 convertito in legge numero 122/2010 , non si potesse riferire - per motivi letterali e logici alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all’80% la peculiare condizione sanitaria di questi soggetti portava, inoltre, ad affermare che il limite di età per la pensione anticipata non fosse slittato neppure in dipendenza dell’adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi delle speranze di vita secondo la disciplina dettata in proposito dall’articolo 12, comma 12 bis del medesimo decreto-legge numero 78/2010. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, illustrato da memoria V.G. è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 numero 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 numero 122 in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. , posto che, ad avviso dell’Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia e si riferiva,pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini, dato che - come si ricava dal dato testuale - la regola introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. D’altra parte, il legislatore aveva previsto espressamente le deroghe relative allo slittamento del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia con i commi 4 e 5 dell’articolo 12 del decreto-legge numero 78/2010 e nelle stesse deroghe non rientrava il caso della pensione di vecchiaia anticipata e dei lavoratori invalidi. Sicché la Corte salentina non si era data carico di analizzare le deroghe previste dalla disciplina citata pervenendo alla scorretta conclusione che la categoria dei soggetti aventi titolo alla pensione di vecchiaia anticipata non sarebbe stata incisa dal differimento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento, pur non rientrando in alcuna delle ipotesi di deroga espressamente contemplate nei successivi commi 4 e 5. 2.- Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. L’articolo 12 del decreto legge numero 78/2012 convertito con modificazioni dalla legge numero 122/2010 stabilisce 1. I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, numero 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, numero 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti b coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti c per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, numero 449. 2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, numero 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti b coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti c per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, numero 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 10 gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, numero 449, e successive modificazioni periodo introdotto dall’articolo 18, comma 22-ter, legge numero 111 del 2011 . 3 omissis 4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei a lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro b lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. 5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011, di cui al comma 6 a ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, numero 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, numero 223 lettera così modificata dall’articolo 1, comma 37, lettera a , legge numero 220 del 2010 b ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, numero 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 c ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, numero 662. 2.- Ora, va osservato che, per quanto concerne la specifica questione dibattuta in questo giudizio, com’è dato rilevare dal tenore letterale sopraindicato, la disposizione dell’articolo 12, comma 1 individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato , secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti . 3.- Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all’80% , hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall’articolo 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest’ultima normativa, com’è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata , secondo la quale l’età pensionabile è stata portata a 65 anni per l’uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo articolo 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l’accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all’età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini. 4. D’altra parte, la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80%. Questa Corte cfr. Cass., sentenza numero 11750/2015 ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia , ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità previsti dalla legge 222/1984 . 5.- La tesi qui sostenuta, in merito al significato inclusivo dell’espressione alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi , è pure confermata dal raffronto con l’analoga formula impiegata nella precedente normativa sulle finestre dettata dall’articolo 1 comma 5 della legge 247/2007 la quale prevedeva appunto uno slittamento dell’accesso per i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti . Il fatto che in questo caso, l’espressione utilizzata nella legge 247/2007 fosse tale da ricomprendere pacificamente - tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate, spettanti agli invalidi all’80% e che sussista una evidente similitudine con l’espressione utilizzata dal d.l. numero 78/2010 convertito in legge numero 122/2010 il riferimento ai requisiti prima è divenuto poi all’età, ma sempre in quanto previsti dagli specifici ordinamenti conferma che quest’ultima normativa abbia inteso fare rinvio a tutte le norme, anche speciali, dettate in materia di accesso alle pensioni di vecchiaia. 6.- Del resto se alla formula utilizzata dal legislatore età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi non venisse assegnato un valore residuale rispetto alle ipotesi prima specificamente individuate nella stessa disposizione, non si potrebbero comprendere nel differimento dell’accesso alla pensione di vecchiaia nemmeno i lavoratori di sesso maschile del pubblico impiego, posto che la norma si riferisce letteralmente nella sua prima parte soltanto alle lavoratrici del pubblico impiego . 7.- Vanno fatte salve, ovviamente, le specifiche deroghe, che nel caso del d.l. 78/2010 risultano previste dal comma 4 e 5 comma dell’articolo 12 prima citato. Deroghe nelle quali, però, non sono compresi i trattamenti di vecchiaia anticipata che attengono alla controversia che qui si giudica. 8.- In altri termini, è sbagliato, ad avviso del collegio, sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. e già impiegato in termini simili ed in via generale dall’articolo 1 comma 5 della legge 247/2007 . 9.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero L. numero 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011 che ha eliminato in via generale articolo 24,commi 5, 6 e 7 , con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 12 del d.l. numero 78 del 2010 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata di anzianità che dalla stessa data sono stati assoggettati a requisiti assai più gravosi rispetto al passato per l’accesso al pensionamento mantenendo però la disciplina previgente in alcuni specifici casi articolo 24, commi 3, 14 e 15 e senza mai menzionare i pensionati di invalidità anticipata. La stessa considerazione vale pertanto contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata - anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS numero 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima legge 214/211, ha infatti affermato che nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all’80% . Tale affermazione, in effetti, non occupandosi la riforma Fornero delle pensioni di vecchiaia anticipate, vuol dire soltanto che nel nuovo regime le medesime pensioni non sono state assoggettate ad alcuna finestra e nemmeno ad alcuna speciale disposizione per quanto attiene l’aggravamento dei requisiti o la decorrenza della pensione. 10.- Infine, occorre rilevare che non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D’altra parte si tratta di scelte temporanee e che non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l’articolo 1, comma 8 del decreto legislativo numero 503/1992 che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. 11.- Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comportava necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della finestra , dato che in tale periodo l’assicurato invalido poteva, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 12.- In forza delle ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere quindi accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la domanda svolta da V.G. deve essere rigettata. 13.- Considerata la novità della questione e la complessità del quadro normativo sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali. Non sussistono invece i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di V.G. . Compensa le spese dell’intero processo.