Regime contributivo nei rapporti di apprendistato: l’analisi dell’INPS

Allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, l’INPS, con la circolare del 14 novembre 2018 n. 108, fornisce un quadro delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni nell’ambito del rapporto di apprendistato.

La disciplina dei contratti di apprendistato è disposta dal Capo V del d. lgs. 81/2015. L’apprendistato odiernamente offerto. Le tipologie di apprendistato vigenti sono le seguenti l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore art. 43 l’apprendistato professionalizzante art. 44 ed infine l’apprendistato di alta formazione e di ricerca art. 45 . Oltre ad analizzare singolarmente la disciplina di ogni tipologia di apprendistato di cui sopra, l’INPS si concentra sulla tutela previdenziale ed assistenziale di questo tipo di rapporto di lavoro. L’art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie - IVS invalidità, vecchiaia e superstiti - assegno per il nucleo familiare - assicurazione contro le malattie - maternità - nuova assicurazione sociale per l’impiego NASPI - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL . Obblighi contributivi. In materia di imponibile contributivo, il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, sul piano nazionale. Con riguardo, agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, l’art. 1, comma 773, l. n. 296/2006 fissa, con effetto dai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile . Mentre, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari a quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti, ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. L’Inps, oltre ad indicare le misure della contribuzione per ogni tipologia di contratto di apprendistato, fornisce particolari istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens nel caso di apprendistato. Infine, ai fini della rilevazione contabile del recupero della contribuzione versata in eccedenza dai datori di lavoro, vengono fornite specifiche istruzioni, con riferimento all’utilizzo di schemi e di conti già in uso dalla procedura di ripartizione contabile del DM”. Fonte lavoropiu.info

Inps_circolare_14novembre2018_n_10008