Maxisanzione per lavoro nero: il parere dell’Ispettorato del Lavoro

A seguito di una richiesta di parere sulla corretta applicazione del regime sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1, comma 913, l. n. 205/2017, nelle ipotesi di irrogazione di una maxisanzione per lavoro nero , l’INL pubblica, il 9 novembre 2018, la nota n. 9294.

L’Ispettorato chiarisce che la normativa vigente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 1000 a 5000 euro, nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che corrispondono ai lavoratori la retribuzione senza avvalersi degli strumenti di pagamento tracciabili, indicati dall’art. 1, comma 912, l. n. 205/2017. L’accertamento. Viene evidenziato che la fattispecie, oggetto della richiesta, riguarda l’ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori in nero e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dal citato art. 1, comma 910. In tali casi, pur non potendosi escludere a priori l’applicazione della sanzione amministrativa, l’Ispettorato sottolinea come l’illecito si configuri solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti. Pertanto, nelle ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in nero sono state effettuate. Fonte lavoropiu.info

NotaINL_9novembre2018_n_9294