



previdenza | 06 Novembre 2018
Esclusione dal computo dei sessanta giorni per i periodi di congedo straordinario
Con il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018, l’INPS fornisce indicazioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018 in materia di congedo straordinario.



L’INPS fornisce chiarimenti in merito al periodo di congedo straordinario dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 23 maggio 2018, n. 158 in materia.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, d. lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, d. lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 104/1992.
Pertanto, i periodi di congedo straordinario, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (quindi non tutti i periodi di congedo straordinario), devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato d. lgs.
L’INPS inoltre chiarisce che tra i soggetti che possono usufruire della concessione del congedo straordinario, sono presenti anche, in via alternativa o al pari del coniuge, gli uniti civilmente ai sensi della l. n. 76/2016.
(Fonte: lavoropiu.info)
Qui il messaggio INPS del 2 novembre 2018, n. 4074






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