Decreto Dignità: pubblicata circolare interpretativa

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro con il Decreto Dignità.

La circolare del 31 ottobre 2018, numero 17, ha dato modo al Ministero del Lavoro di fornire dei chiarimenti interpretativi in merito alla nuova disciplina del d. l. numero 87/2018, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro. Innanzitutto, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, le novità introdotte dal Decreto Dignità sono le seguenti - la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato, anche per i rapporti instaurati per effetto di una successione di contratti - le parti possono stipulare un contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, in caso di durata superiore sono necessarie delle specifiche condizioni esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività esigenze di sostituzione di altri lavoratori esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività tali causali sono necessarie anche se il superamento dei 12 mesi avviene a seguito di proroga di un contratto di durata inferiore - la proroga del contratto presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine - il termine del contratto deve desumersi direttamente da atto scritto salvo specifiche motivazioni per cui il termine può essere dedotto indirettamente - l’incremento dello 0,5% del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, per ciascun rinnovo di contratto a tempo determinato, anche in somministrazione non si applica in caso di proroga . In merito alla somministrazione di lavoro invece, il decreto ha previsto l’estensione al rapporto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore della disciplina del contratto a termine, con eccezione delle materie del diritto di precedenza, di pause tra un contratto e il successivo e di limiti al numero di contratti. Pertanto, si prevede il limite temporale massimo di 24 mesi, raggiunto il quale il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a termine con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello si prevede inoltre anche per la somministrazione la necessità delle condizioni specifiche per i contratti di durata superiore a 12 mesi. Viene infine introdotto, per la prima volta, un limite all’utilizzo dei lavoratori somministrati a termine, con la previsione di rispettare una proporzione tra lavoratori stabili e a termine presenti in azienda derogabile dalla contrattazione collettiva . Possono essere infatti presenti nell’impresa utilizzatrice, ferma restando la percentuale del 20% di contratti a termine, un numero massimo di lavoratori in missione per somministrazione a termine pari al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato percentuale per le nuove assunzioni a partire dal 12 agosto 2018 . A partire dal 1° novembre 2018, trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte dalla riforma. Fonte lavoropiu.info

MinisterodelLavoro_Circolare_17del31ottobre2018