Premi di risultato e decontribuzione: istruzioni dell’INPS

La circolare INPS n. 104 del 18 ottobre 2018 illustra le modalità di fruizione della riduzione contributiva per i premi di produttività del settore privato.

Tassazione agevolata. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10 per cento per i premi di produttività. Possono usufruire dell’agevolazione solo i datori di lavoro privato che abbiano depositato i contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’ispettorato del lavoro con le modalità telematiche. Sono escluse le P.A. Per quanto riguarda i lavoratori, dal 2017 i beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00 euro. L’ambito oggettivo della detassazione è quello dei premi di risultato, di ammontare variabile. L’agevolazione fiscale opera entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro annui lordi. Tale limite era elevabile, in base al comma 189 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, a 4.000,00 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’art. 55 del d.l n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi. La norma sopprime il massimale più elevato di premi detassati 4.000,00 euro , con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro, ed introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure a una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro b l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente c la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico. L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile principio di cassa . Cambiamenti sono previsti anche nel flusso UniEmens Sezione Poscontributiva’. Per consentire un calcolo contributivo differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime, l’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, ma a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018 andrà esposto nel nuovo elemento ImponibilePremioRisDec’ di PremioRisDec’ elemento che avrà valenza contributiva in PremioRis’ DatiParticolari’, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento Imponibile’. Sull’imponibile indicato in ImponibilePremioRisDec’ devono essere compiute le seguenti operazioni - va applicata un’aliquota contributiva IVS a carico del datore ridotta di venti punti percentuali, azzerandola ove l’aliquota a carico del datore sia inferiore al 20% - vanno applicate le contribuzioni minori a carico del datore di lavoro - non vanno calcolate le contribuzioni IVS, CIGS a carico del lavoratore - va applicata la contribuzione per i Fondi di solidarietà. Sezione lista PosPA’. L’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva prevista dall’art. 55 del d.l. n. 50/2017, deve essere esposto, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, nello specifico elemento appositamente previsto AltroImponibile’ di RecuperoSgravi’ di GestPensionistica’ e non deve essere un di cui della retribuzione imponibile denunciata nell’elemento Imponibile’ di GestPensionistica’. L’importo del premio di risultato da indicare nell’elemento AltroImponibile’ non deve superare l’importo di 800,00 euro per anno civile per lavoratore e il contributo da indicare nell’elemento Importo’ di RecuperoSgravi’ è quello al netto dello sgravio previsto nella misura di venti punti percentuali dell'aliquota pensionistica a carico del datore di lavoro e della completa esclusione di quella a carico del dipendente. Flusso DMAG. Viene introdotto il nuovo codice Tipo Retribuzione Q , che assume il significato di imponibile ex art. 55 d.l. 24 aprile 2017 n. 50 Dal quarto trimestre 2018, l’imponile pari al premio di risultato erogato che beneficia della riduzione contributiva non andrà più indicato unitamente alla retribuzione di tipo O , ma andrà esposto distintamente su un ulteriore rigo del quadro F indicando il Tipo Retribuzione TR Q con un numero di giornate pari a quelle indicate per il Tipo Retribuzione O e con la zona tariffaria e il tipo di contratto relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al premio decontribuito. L’imponibile indicato con il nuovo codice Tipo Retribuzione Q non può superare l’importo di 800,00 euro per anno civile per lavoratore. Sull’imponibile esposto con il codice Tipo Retribuzione Q , la procedura di tariffazione effettuerà le seguenti operazioni - calcolerà un’aliquota contributiva IVS a carico del datore ridotta di venti punti percentuali, azzerandola ove tale aliquota fosse inferiore al 20% - non calcolerà l’aliquota contributiva IVS e le altre contribuzioni minori a carico del lavoratore - ridurrà l’aliquota di computo ai fini pensionistici - calcolerà la relativa contribuzione minore a carico del datore di lavoro. Fonte lavoropiu.info

Inps_circolare_18_10_2018_n._104