Il prolungamento del periodo di comporto e la gravità della malattia in atto

Ai fini del calcolo del periodo di comporto, l’art. 32 del contratto collettivo Mobilità – Attività ferroviaria” dispone che qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni il periodo ordinario di 12 mesi si prolunga fino a 15 mesi.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23877/18 depositata il 2 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello accoglieva il reclamo proposto da un lavoratore avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato da Trenitalia SpA denunciando che al caso in esame doveva applicarsi il periodo più lungo di comporto di 15 mesi previsto dal c.c.n.l. Per la cassazione della sentenza ricorre Trenitalia SpA. Il periodo di comporto. Per il calcolo del periodo di comporto, l’art. 32 del contratto collettivo Mobilità – Attività ferroviaria” dispone che qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni il periodo ordinario di 12 mesi si prolunga fino a 15 mesi. Obiettivo di tale disposizione è quello di concedere al lavoratore malato una più ampia tutela e utilizza come parametro la gravità della malattia in atto allo scadere del comporto ordinario più è grave più il periodo si protrae per ulteriori 40 giorni dopo il comporto ordinario scaduto. Dal tenore letterale della norma sopra richiamata si evince che può essere effettuata una valutazione ex post dell’esistenza dei presupposti per la concessione di un più lungo periodo di assenza a seconda della gravità dell’evento patologico In conclusione e per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 13 aprile – 2 ottobre 2018, n. 23877 Presidente Balestrieri – Relatore Garri Fatto e diritto Rilevato che 1. La Corte di appello di Firenze ha accolto il reclamo proposto da G.M. avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione ai sensi della legge n. 92 del 2012 ed ha accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato da Trenitalia s.p.a. in data 1.9.2014 avendo accertato che al caso in esame doveva applicarsi il più lungo periodo di comporto di 15 mesi in luogo di quello di un anno previsto dal contratto collettivo. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Trenitalia s.p.a. affidato ad un unico motivo. Oppone difese con controricorso G.M. . Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis.1 cod. proc. civ. insistendo nelle conclusioni già prese. Considerato 4. Con il ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1362 e ss cod.civ. con riferimento all’articolo 32 c.c.n.l. Mobilità - Attività ferroviaria oltre che la diretta violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 32 del c.c.n.l. in relazione all’articolo 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ 4.1. Sostiene la società ricorrente che nell’interpretare la disposizione si deve tenere conto, in primo luogo, del suo tenore letterale. Conseguentemente il normale periodo di comporto di 12 mesi può essere esteso a 15 mesi solo nel caso in cui alla scadenza del periodo ordinario il lavoratore versi in uno stato di malattia che abbia già, a quel momento, una durata superiore a 40 giorni . 4.2. Sottolinea poi che anche la ratio della disposizione presuppone l’esistenza di una malattia rilevante e/o grave che autorizzi la proroga dell’assenza fino a 15 mesi. In sostanza il datore di lavoro deve essere posto in condizione di conoscere al termine del comporto di 12 mesi l’esistenza dei presupposti per il prolungamento. Una diversa interpretazione, secondo la ricorrente, si porrebbe in contrasto con l’obbligo per il datore di lavoro di recedere dal rapporto all’esaurimento del periodo di comporto poiché, diversamente, si deve ritenere che vi sia stata una rinuncia ad esercitare tale facoltà. 5. Il ricorso deve essere rigettato. 5.1. L’interpretazione della disposizione collettiva seguita dalla Corte territoriale è coerente, infatti, sia con il suo contenuto letterale che con la ratio sottesa alla disposizione. 5.2. L’articolo 32 del c.c.n.l. Mobilità - Attività ferroviaria dispone che qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a quaranta giorni il periodo ordinario di dodici mesi si prolunga fino a quindici mesi. 5.3. La disposizione, al fine di accordare una più ampia tutela al lavoratore malato utilizza quale parametro la gravità della malattia in atto allo scadere del comporto ordinario che intanto è grave in quanto si protrae per ulteriori quaranta giorni dopo che il comporto ordinario è scaduto. 5.4. Nell’utilizzare l’espressione risulti la norma collettiva autorizza una valutazione ex post della gravità della malattia. Se le parti sociali avessero preteso che già al momento dello scadere del comporto ordinario la malattia doveva essere così grave da richiedere un’assenza di almeno quaranta giorni avrebbero utilizzato il verbo essere avrebbero scritto quindi qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto sia di durata superiore a quaranta giorni . Utilizzando il verbo risulti , invece, hanno posto l’accento sulla definitiva e conclusiva conseguenza dell’evento patologico valorizzandone l’evoluzione ed autorizzando una valutazione ex post dell’esistenza dei presupposti per la concessione del più lungo periodo di assenza. L’interpretazione sposata dalla Corte di merito è dunque aderente al tenore letterale della disposizione e coerente con lo spirito della norma che intende salvaguardare quei lavoratori che anche in prossimità della scadenza del comporto ordinario siano affetti da una patologia che per le sue caratteristiche evolutive si protragga oltre la scadenza dei dodici mesi e per un periodo ritenuto dalle parti sociali consistente e tale da giustificare l’ampliamento del comporto. 5.5. In conclusione e per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 comma 1 bis del citato d.P.R P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 comma 1 bis del citato d.P.R