L’INAIL ha diritto a surrogarsi anche limitatamente alle somme pagate a titolo di indennità giornaliera e spese sanitarie

In tema di infortunio sul lavoro, sussiste il diritto dell’INAIL di surrogazione nei confronti del responsabile dell’infortunio anche nel caso in cui l’Istituto si sia limitato a corrispondere al lavoratore solo l’indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. n. 1124/1965 e le spese mediche ex art. 86 del medesimo d.P.R

Infatti, se la vittima dell’illecito è stata costretta ad assentarsi dal lavoro per curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo da parte dell’INAIL si trasferisce in capo quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 c.c., con la conseguenza che per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea e di anticipazione di spese di cura l’INAIL ha sempre diritto di surrogarsi. Il caso. La Corte d’Appello di Genova ha respinto il gravame proposto dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di surrogazione svolta dall’Istituto nei confronti del terzo responsabile per l’infortunio occorso ad un lavoratore, sul presupposto dell’inesistenza di un danno patrimoniale risarcibile patito dall’assicurato. Secondo la Corte territoriale, le azioni di regresso e di surrogazione sono proponibili dall’INAIL solo entro i limiti della somma liquidata, in sede civile, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell’esistenza e dell’entità degli stessi. Con ricorso per cassazione l’INAIL ha lamentato che la Corte di merito, nonostante l’entità dei postumi permanenti riportati dal lavoratore, abbia escluso la liquidazione del danno patrimoniale in ambito civilistico per la ritenuta insussistenza di un danno patrimoniale permanente, sul presupposto che il lavoratore non avrebbe subito alcuna diminuzione della retribuzione netta percepita. L’INAIL ha inoltre eccepito l’errata valutazione da parte del giudice di secondo grado del danno civilistico effettivamente patito alla capacità di lavoro, che non va considerata solo nell’accezione della diminuzione della capacità di guadagno ma anche e soprattutto in quella dell’estrinsecazione dell’attitudine lavorativa. I presupposti per la surrogazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso dall’INAIL, intendendo dare continuità all’orientamento consolidato secondo il quale i presupposti della surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. sono tre e cioè che la vittima del fatto illecito sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi e che l’assicuratore abbia manifestato la volontà di surrogarsi. Come è noto, l’INAIL indennizza tre tipi di danno patrimoniale la riduzione della capacità di guadagno che la legge presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16% e viene liquidata e la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia e le spese sanitarie. Può capitare, però, che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali sia indennizzato dall’INAIL anche quando la vittima dell’infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di aver patito alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e guadagno, proprio per la presunzione di legge e l’accoglimento della domanda di surrogazione dell’INAIL presuppone l’accertamento del fatto che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro. Il danno alla capacità di lavoro non consiste solo nella perdita di guadagno. Con riferimento all’indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. n. 1124/1965 ed alle spese sanitarie di cui all’art. 86 del medesimo d.P.R., è certo che l’Istituto indennizza non già danni presunti ma pregiudizi concreti e reali rispettivamente il lucro cessante da perdita della retribuzione e il danno emergente rappresentato dalla necessità della vittima di curarsi. Se dunque il lavoratore è stato costretto ad assentarsi dal lavoro per curarsi, esso ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che per effetto della percezione dell’indennizzo si trasferisce in capo all’INAIL ai sensi dell’art. 1916 c.c Peraltro, ai fini della surrogazione, a nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di aver patito un danno e non ne chieda il risarcimento al responsabile.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 aprile – 10 settembre 2018, numero 21961 Presidente Manna – Relatore Mancino Fatti di causa 1 La Corte d’appello di Genova, sezione civile, con sentenza del 23 gennaio 2013, e per quanto in questa sede rileva, ha rigettato il gravame svolto dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di surrogazione svolta dall’Istituto nei confronti del terzo responsabile per l’infortunio sul lavoro occorso ad P.A. , socio della Compagnia unica società cooperativa, sul presupposto dell’inesistenza di un danno patrimoniale risarcibile patito dal lavoratore nell’infortunio occorso, mentre si accingeva al controllo documenti di imbarco per l’accesso ad un traghetto, in seguito all’urto da parte di un carrello semovente, di proprietà di I.M. e condotto da B.A. . 2. Per la Corte di merito le azioni di regresso e surrogazione erano proponibili dall’INAIL solo entro i limiti della somma liquidata, in sede civile, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal lavoratore, previo accertamento dell’esistenza ed entità di danni patrimoniali e, nella specie, al lavoratore infortunato era stata negata qualsivoglia erogazione, a tale titolo, con statuizione neanche gravata dal lavoratore onde l’infondatezza della pretesa dell’Istituto. 3. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale resistono, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la s.p.a. I.M. & amp C. e B.A. . 4. La Compagnia Unica Società Cooperativa, l’Autorità portuale di Genova e P.A. sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 5. Con i motivi di ricorso l’INAIL, deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 2043,2056,1223 e 1226 cod.civ., si duole che la Corte di merito, nonostante la considerevole entità dei postumi permanenti riportati dal lavoratore, abbia escluso la liquidazione del danno patrimoniale in ambito civilistico per la ritenuta insussistenza di un danno patrimoniale permanente in base al rilievo per cui il lavoratore, in qualità di socio della medesima compagnia, non avrebbe subito, a seguito del grave infortunio, alcuna diminuzione della retribuzione netta percepita, omettendo di accertare la maggiore usura delle residue energie lavorative e la possibilità di svolgere attività più remunerative. 6. Quanto alla ritenuta esclusione di un danno patrimoniale per il solo fatto che il reddito del lavoratore, socio della cooperativa, sia rimasto invariato, assume l’INAIL che la Corte di merito avrebbe dovuto procedere all’accertamento del danno civilistico effettivamente patito alla capacità di lavoro, intesa come estrinsecazione dell’attitudine lavorativa anche nei casi in cui l’infortunato, per particolari circostanze, come nella specie, sia in grado di conservare, dopo l’evento infortunistico, il medesimo reddito in precedenza goduto, quindi anche quando la lesione della capacità lavorativa non comporti un’eguale diminuzione della capacità di guadagno, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile. Assume, inoltre, l’erroneità della statuizione in ordine alla mancata impugnazione del lavoratore per essere tale facoltà preclusa dal precedente esercizio della surrogazione da parte dell’istituto assicuratore. 7. I motivi, da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sono fondati. 8. Occorre premettere che l’esercizio della surrogazione da parte dell’assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore cfr., fra le tante, Cass. 15 luglio 2005, numero 15022 e successive conformi . 9. Come già ritenuto, da ultimo, da Cass.12 febbraio 2018, numero 3296, alla quale il Collegio intende dare continuità, i presupposti della surrogazione di cui all’art. 1916 cod.civ. sono tre che la vittima del fatto illecito cioè l’assicurato sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi ex multis, in tal senso, Cass. 30 agosto 2016, numero 17407 . 10.L’Inail indennizza due tipi di danno/il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, numero 38 e il danno patrimoniale nei seguenti profili la riduzione della capacità di guadagno che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16 per cento e viene liquidata la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia che l’Inail indennizza col pagamento d’una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione, ai sensi dell’art. 68, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124 le spese sanitarie che l’Istituto è tenuto ad anticipare ai sensi degli artt. 86 e ss. d.P.R. numero 1124 cit. . 11.Può accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali - la riduzione della capacità di guadagno che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16 per cento, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell’allegato numero 6 al d.m. 12.7.2000, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 2, lettera b , del decreto legislativo numero 38 del 2000 - sia indennizzato dall’Inail anche quando la vittima dell’infortunio non abbia patito, o non abbia dimostrato di avere patito, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno l’incremento della rendita, infatti, viene erogato dall’Inail senza alcun accertamento concreto circa l’esistenza d’un danno patrimoniale, che la legge - nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale presume esistente juris et de jure quando l’invalidità permanente sia superiore al 16 per cento. 12.L’accoglimento della domanda di surrogazione dell’Inali, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile. 13.Non altrettanto può dirsi per le somme pagate dall’Inail a titolo di indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. numero 1124 del 1965, e di anticipazione delle spese mediche ex art. 86 d.P.R. numero 1124 cit. giacché con tali importi, infatti, l’Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi. 14.Se dunque la vittima dell’illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo, da parte dell’Inail, si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 cod.civ., con la conseguenza che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea art. 68 d.P.R. numero 1124 cit. e di anticipazione di spese di cura artt. 86 e ss. d.P.R. cit. l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti costituenti danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita. 15.Ai fini della surrogazione a nulla rileva, pertanto, che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile v. Cass. numero 3296 del 2018 cit. . 16.Inoltre il danneggiato, quindi anche l’Inail nell’ipotesi in cui agisca in surroga ai sensi dell’art. 1916 cod.civ., è tenuto a dimostrare lo svolgimento, al momento dell’infortunio, di un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, dimostrazione da rendere anche tramite prova presuntiva e la liquidazione del danno, in assenza di prova certa del suo ammontare, può essere effettuata anche con determinazione equitativa, specie nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue v., da ultimo, Cass. 27 marzo 2018, numero 7534 e la giurisprudenza ivi richiamata . 17.Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvederà ad un rinnovato esame del merito alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, e regolerà, altresì, le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.