Offese all’amministratore delegato nella chat sindacale: niente licenziamento

Toni forti nei messaggi scambiati tra i componenti della chat. Per i Giudici, però, ci si trova di fronte a una nuova frontiera della corrispondenza, che è inviolabile. Viene meno così il presupposto della diffamazione, poiché il contenuto della chat era destinato a rimanere privato, e invece è stato consegnato all’azienda da una mano anonima.

Chat sindacale a tinte forti su Facebook. A finire nel mirino è soprattutto l’amministratore delegato della società, definito faccia di m a” e c e” dal componente della ‘Rappresentanza sindacale aziendale’, che per giunta definisce schiavisti” i metodi adottati dai vertici dell’impresa. Lo scambio di messaggi online, che ha coinvolto anche un altro sindacalista e una dipendente, è finito - in maniera anonima - sulla scrivania dei rappresentanti dell’azienda. Quel documento non è però sufficiente per giustificare il licenziamento del lavoratore sindacalista. Decisiva, per i Giudici del ‘Palazzaccio’, l’esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni , che si impone anche alle chat private . Cassazione, ordinanza n. 21965/2018, Sezione Lavoro, depositata il 10 settembre . Conversazione. Ricostruita nei dettagli la vicenda il protagonista della vicenda è una guardia giurata che nel corso di una conversazione su Facebook ha rivolto pesanti offese all’amministratore delegato dell’azienda di cui è dipendente. A sorpresa, una stampa di quella chat è pervenuta per mano di un anonimo alla società, che ha reagito in modo drastico, optando cioè per il licenziamento del lavoratore. La posizione del dipendente pare assai precaria, ma a renderla più salda provvedono i Giudici d’Appello, sancendo l’illegittimità del licenziamento. Ciò sulla base di due elementi primo, la stampa della schermata della pagina Facebook non è idonea a dimostrare il contenuto del colloquio e la data secondo, le espressioni contestate debbono essere valutate tenendo conto del ruolo del lavoratore quale rappresentante sindacale aziendale e del fatto che il messaggio era stato pubblicato sul gruppo Facebook del sindacato e all’interno della conservazione intervenuta tra i partecipanti alla chat . Per giunta, sempre secondo i Giudici d’Appello, il riferimento fatto nella conversazione ai metodi schiavisti dell’azienda e le espressioni utilizzate riguardo all’amministratore delegato ‘faccia di m a’ e ‘c e’ debbono valutarsi come coloriture, ormai entrate nel linguaggio comune, tese a rafforzare il dissenso dai metodi dell’amministratore delegato . Segretezza. Passaggio obbligato per l’azienda è il ricorso in Cassazione. Obiettivo vedere sancita la legittimità del provvedimento adottato nei confronti del proprio dipendente. La risposta dei Giudici è però uguale a quella della Corte d’Appello licenziamento illegittimo e lavoratore reintegrato e risarcito con un’indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto . Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, però, bisogna partire dalla constatazione che la chat su Facebook, in cui è avvenuta la conversazione oggetto di causa, era composta unicamente da iscritti al sindacato , cioè chiusa o privata , come ricavabile dall’invio anonimo della stampa della conversazione all’azienda. Nessun dubbio, quindi, sulla volontà dei partecipanti alla chat di non diffusione all’esterno delle conversazioni lì svolte . Questi dettagli fanno vacillare l’addebito mosso al sindacalista, ossia la diffamazione in danno dell’amministratore delegato . Per quale ragione? I Giudici ricordano che la condotta diffamatoria lede il bene giuridico della reputazione, cioè l’opinione positiva che i consociati hanno di una determinata persona, dal punto di vista etico e sociale e che la lesione della reputazione, in quanto legata al contesto sociale di riferimento, presuppone e richiede la comunicazione con più persone, cioè la presa di contatto dell’autore con soggetti diversi dalla persona offesa per renderli edotti e partecipi dei fatti lesivi della reputazione di quest’ultimo . Tuttavia, laddove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito privato, cioè all'interno di una cerchia di persone determinate, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie oggetto di comunicazione, ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse . Il richiamo all’art. 15 della Costituzione è decisivo, poiché esso definisce inviolabili ‘la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione’ , dovendosi intendere la segretezza come espressione della più ampia libertà di comunicare liberamente con soggetti predeterminati, e quindi come pretesa che soggetti diversi dai destinatari selezionati dal mittente non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di una comunicazione . E tale tutela comprende tanto la corrispondenza quanto le altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia , ricordano i giudici, richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale. Detto in maniera chiara, l’esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si impone anche riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati , come la chat di un gruppo Facebook. Così, i messaggi che circolano attraverso le nuove forme di comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile . E tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell’ambiente sociale . Di conseguenza, l’esigenza di tutela della segretezza delle forme di comunicazione privata o chiusa preclude l'accesso di estranei al contenuto delle stesse, la rivelazione e l’utilizzabilità del contenuto medesimo, in qualsiasi forma, prevedendo l'ordinamento specifiche ipotesi delittuose di violazione della corrispondenza, rivelazione del contenuto della stessa e di accesso abusivo a sistemi informatici . Ebbene, in questa vicenda, la conversazione tra gli iscritti al sindacato era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all’esterno tanto che ciò è avvenuto per mano di un anonimo , il che porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria , concludono i giudici. Viene così meno il carattere illecito della condotta ascritta al lavoratore , riconducibile piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente , e, ovviamente, ciò comporta l’illegittimità del licenziamento deciso dall’azienda.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 aprile – 10 settembre 2018, n. 21965 Presidente Manna – Relatore Ponterio Rilevato 1. che con sentenza n. 73 pubblicata il 18.5.2016, la Corte d'appello di Lecce, accogliendo il reclamo proposto dal sig. An. e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al predetto con lettera del 15.12.2014 e condannato la Cosmopol s.p.a., quale cessionaria di ramo d'azienda della Sveviapol Sud s.p.a., alla reintegra e al pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali 2. che la Corte territoriale ha premesso come il licenziamento fosse stato intimato al sig. An., guardia particolare giurata alle dipendenze di Sveviapol s.p.a. dal 2007, per le offese rivolte dal medesimo all'amministratore delegato, sig. Le., nel corso di una conversazione su Facebook che sarebbe intervenuta il 18.9.2014 e la cui schermata, stampata, sarebbe pervenuta all'azienda il 13.11.2014 per mano di un anonimo 3. che ai fini del recesso era stata considerata dalla società anche la recidiva in ragione della sanzione conservativa adottata nei confronti del dipendente il 21.10.2014, per assenza ingiustificata dal 23 al 24 settembre 2014 4. che, secondo la Corte di merito, non poteva tenersi conto della recidiva contestata in quanto il licenziamento era stato intimato per giusta causa e considerato, tra l'altro, che il lavoratore aveva proposto ricorso in giudizio R.G. n. 10140/14 - Tribunale di Taranto al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento disciplinare del 21.10.2014 5. che, riguardo alla condotta diffamatoria contestata, il giudice d'appello ha ritenuto la stampa della schermata della pagina Facebook, in quanto raccolta senza garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità ad un determinato periodo temporale e in assenza di conferma testimoniale, inidonea a dimostrare il contenuto del colloquio e la data dello stesso 6. che in ragione della inutilizzabilità del documento anonimo e del disconoscimento dello stesso da parte del sig. An., mancava la prova del fatto addebitato 7. che, comunque, le espressioni contestate, ove anche attribuibili al sig. An., dovessero essere valutate tenendo conto del ruolo del predetto quale Rsa per il sindacato Flaica Uniti Cub, del fatto che il messaggio fosse stato pubblicato sul gruppo Facebook del sindacato CUB Flaica Uniti e all'interno della conversazione intervenuta tra i partecipanti alla chat, il sindacalista De Vi. Gi., la dipendente Gr. Di. e l'An., in relazione all'invito che, a dire della Gr., l'amministratore Le. le aveva rivolto perché cambiasse sindacato in quanto la Flaica Cub voleva la morte dell'azienda 8. che, ha sottolineato la Corte d'appello, il riferimento fatto nella conversazione ai metodi schiavisti dell'azienda, e le espressioni usate riguardo all'amministratore, peraltro incomplete per l'uso di puntini sospensivi faccia di m e cogli . , dovessero valutarsi come coloriture, ormai entrate nel linguaggio comune, tese a rafforzare il dissenso dai metodi del Le. , dovendo altrimenti concludersi che la libertà di critica e, ancora prima, di opinione, possa essere esercitata solo manifestando idee favorevoli o inoffensive o indifferenti 9. che avverso tale sentenza le società Cosmopol s.p.a. e Sveviapol Sud s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore Considerato 10. che col primo motivo di ricorso le società hanno dedotto violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.comma degli artt. 7, L. n. 300 del 1970, 2106, 2119 c.comma per avere la sentenza escluso la rilevanza della recidiva contestata in relazione al licenziamento intimato per giusta causa ed inoltre in ragione del ricorso proposto dal lavoratore per far dichiarare l'illegittimità della sanzione conservativa 11. che col secondo motivo le ricorrenti hanno censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.comma per omesso esame del fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, concernente la non contestazione della paternità delle dichiarazioni rese nella chat 12. che col terzo e quarto motivo di ricorso le società hanno dedotto, in via subordinata rispetto al secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 414, 416 c.p.comma 2697 c.c., art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012, art. 111 Cost. e artt. 2697 e 2719 c.c., per non avere la Corte di merito applicato il principio di non contestazione quanto alla paternità delle dichiarazioni dell'An. sulla chat e per avere ritenuto valido il disconoscimento della conformità delle copie agli originali delle pagine web 13. che col quinto motivo di ricorso le società hanno dedotto, in via subordinata rispetto al secondo e terzo motivo e in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.comma omesso esame del fatto storico, decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, relativo alla paternità delle dichiarazioni nella chat Facebook, conseguente alla mancata ammissione delle prove orali articolate e della richiesta di informazioni alla Polizia Postale 14. che col sesto motivo le ricorrenti hanno censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.comma per avere escluso la lesione del vincolo fiduciario e quindi la giusta causa di licenziamento a fronte di ingiurie, minacce e denigrazione dell'azienda e del suo amministratore espresso nel corso della conversazione su una chat di Facebook avente ad oggetto temi di natura sindacale 15. che col settimo motivo, in via subordinata rispetto a tutti i precedenti motivi di ricorso, le società hanno censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per avere ricondotto la fattispecie in esame al regime sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, anziché a quello previsto dal comma 5, nonostante la sussistenza del fatto contestato e la non applicabilità al medesimo, in base alla contrattazione collettiva, di una sanzione conservativa 16. che il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi correggere, in diritto, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.comma la motivazione adottata dalla Corte territoriale. 17. che occorre infatti considerare come, ai fini disciplinari, la recidiva, ove anche intesa in senso più ampio rispetto alla previsione di cui all'art. 99 c.c., presupponga non solo che un fatto illecito sia posto in essere una seconda volta, ma che lo sia dopo che la precedente infrazione sia stata contestata al medesimo lavoratore e sanzionata cfr., in motivazione, Cass. n. 13265/18 18. che nel caso di specie la condotta posta a base del licenziamento era stata commessa in data 18.9.14, quindi in epoca anteriore rispetto alla assenza ingiustificata del 23 e 24 settembre, oggetto della sanzione conservativa posto quindi che all'epoca della conversazione sulla chat di Facebook l'assenza ingiustificata non era stata contestata al dipendente, perché non ancora commessa, non vi è spazio per configurare la recidiva, che deve pertanto considerarsi erroneamente contestata 19. che riguardo ai restanti motivi di ricorso, occorre premettere come la sentenza d'appello si fondi su due rationes decidendi, tra loro alternative la prima, basata sul difetto di prova della attribuibilità all'An. delle dichiarazioni sulla chat per inidoneità probatoria del documento anonimo la seconda, sulla insussistenza di una giusta causa di licenziamento per essere le espressioni comparse sulla chat, di dissenso del lavoratore rispetto ai metodi dell'amministratore, riconducibili al legittimo esercizio del diritto di critica 20. che, per ragioni di priorità logica, si esaminano anzitutto le censure mosse alla seconda ratio decidendi, che afferma l'inidoneità - a monte -della condotta contestata a integrare giusta causa di licenziamento 21. che occorre premettere alcuni dati oggetto di accertamento in fatto nella sentenza impugnata il dipendente An. dall'estate 2014 rivestiva la carica di Rsa per il sindacato Flaica Uniti Cub la chat su Facebook, in cui è avvenuta la conversazione oggetto di causa, era composta unicamente da iscritti al sindacato Flaica Uniti Cub si trattava quindi di una chat chiusa o privata, come peraltro logicamente ricavabile dall'invio anonimo della stampa della conversazione, e desumibile dal contenuto stesso della conversazione che viene interrotta subito dopo l'avvertimento, da parte di uno dei partecipi, Gi. Vita, del seguente tenore Signori fate attenzione che purtroppo c'è un collega che legge e va a riferire a Le. ciò consente di ritenere accertata nella sentenza impugnata la volontà dei partecipanti alla chat di non diffusione all'esterno delle conversazioni ivi svolte 22. che la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha sottolineato, tra l'altro, la necessità di leggere le espressioni adoperate dall'An. all'interno dello scambio che interveniva tra i partecipanti alla chat il sindacalista De Vi. Gi., la dipendente Sveviapol Gr. Di. e l'An. a seguito dell'invito che proprio l'Amministratore Le. aveva rivolto alla lavoratrice Gr. di cambiare sindacato perché la Flaica Cub voleva la morte dell'azienda e quali reazioni a comportamenti aziendali 23. che - dunque - secondo i giudici d'appello la valutazione di gravità della condotta, anche rispetto ai limiti del diritto di critica, non può non tener conto dell'effetto esimente della provocazione connessa ad una iniziativa datoriale che appariva come lesiva della libertà sindacale dei lavoratori tutelata dall'art. 39 Cost. e discriminatoria ai danni di quel sindacato 24. che la lettera di contestazione disciplinare trascritta nel ricorso in esame aveva il seguente contenuto In data 13.11.2014 è pervenuto presso la nostra sede un plico anonimo contenente un documento costituito dalla stampa di una conversazione su Facebook del 18.9.2014, a cui ha partecipato anche lei, in cui si denigra la società scrivente e lo scrivente Amministratore delegato . Le sue affermazioni, con particolare riferimento alle espressioni faccia di e cogli che, ancorché incomplete, sono chiare nell'individuare la rispettiva offesa e, travalicando i limiti del diritto di critica sindacale, si risolvono in un'offesa gratuita alla persona dell'Amministratore e alla Società e quindi in una diffamazione 25. che, ai fini della giusta causa di licenziamento, la condotta del lavoratore deve essere valutata avendo riguardo agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale Cass., n. 6498 del 2012 Cass. n. 5095 del 2011 Cass. n. 25144 del 2010 , nella cui cornice devono essere collocate e contemperate le esigenze di tutela della dignità della persona rispetto a condotte offensive o diffamatorie e degli altri beni o interessi costituzionalmente rilevanti 26. che, osserva questa Corte Suprema, per intuitive esigenze di ordine logico-espositivo, si deve anzitutto esaminare l'illiceità o meno della condotta per cui è causa 27. che l'addebito mosso al sig. An. ha ad oggetto la diffamazione in danno dell'Amministratore per le espressioni usate nella conversazione avvenuta nella chat degli iscritti al sindacato Flaica Uniti Cub 28. che la condotta diffamatoria lede il bene giuridico della reputazione, cioè l'opinione positiva che i consociati hanno di una determinata persona, dal punto di vista etico e sociale 29. che la lesione della reputazione, in quanto legata al contesto sociale di riferimento, presuppone e richiede la comunicazione con più persone, cioè la presa di contatto dell'autore con soggetti diversi dalla persona offesa per renderli edotti e partecipi dei fatti lesivi della reputazione di quest'ultimo 30. che ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito privato, cioè all'interno di una cerchia di persone determinate, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie oggetto di comunicazione, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse 31. che l'art. 15 della Cost. definisce inviolabili la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione , dovendosi , intendere la segretezza come espressione della più ampia libertà di comunicare liberamente con soggetti predeterminati, e quindi come pretesa che soggetti diversi dai destinatari selezionati dal mittente non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di una comunicazione 32. che la tutela della segretezza presuppone, oltre che la determinatezza dei destinatari e l'intento del mittente di escludere terzi dalla sfera di conoscibilità del messaggio, l'uso di uno strumento che denoti il carattere di segretezza o riservatezza della comunicazione 33. che, come ribadito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 20 del 2017, il diritto tutelato dall'art. 15 della Cost. comprende tanto la corrispondenza quanto le altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia 34. che quindi l'esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si impone anche riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati 35. che i messaggi che circolano attraverso le nuove forme di comunicazione , ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile 36. che tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale 37. che l'esigenza di tutela della segretezza delle forme di comunicazione privata o chiusa preclude l'accesso di estranei al contenuto delle stesse, la rivelazione e l'utilizzabilità del contenuto medesimo, in qualsiasi forma, prevedendo l'ordinamento specifiche ipotesi delittuose di violazione della corrispondenza, rivelazione del contenuto della stessa e di accesso abusivo a sistemi informatici, cfr. artt. 616 e 617 c.p. 38. che, nel caso di specie, la conversazione tra gli iscritti al sindacato era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all'esterno tanto che ciò è avvenuto per mano di un anonimo , il che porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria 39. che la mancanza del carattere illecito - da un punto di vista oggettivo e soggettivo - della condotta ascritta al lavoratore, riconducibile piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente, assorbe la necessità di esaminare il profilo dell'applicabilità al caso di specie delle esimenti di cui agli artt. 599, comma 2, e 51, comma 1, comma p. le esimenti previste dal codice penale hanno efficacia generale nell'ordinamento cfr., per tutte, Cass. n. 25682/14 e, quindi, ogni profilo di rispetto o meno della continenza nell'esercizio del diritto di critica 40. che alla luce di tali ulteriori valutazioni, rilevanti ai fini della nozione normativa di giusta causa in ipotesi di condotte diffamatorie in danno di parte datoriale, deve confermarsi la statuizione della Corte di merito quanto alla mancanza di antigiuridicità della condotta addebitata al lavoratore 41. che risulta pertanto infondato il sesto motivo di ricorso 42. che parimenti da respingere è il settimo motivo di ricorso, atteso che la Corte di merito si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte che riconduce al regime sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla L. n. 92 del 2012, l'ipotesi in cui il fatto contestato risulti materialmente esistente ma privo del carattere di illiceità, Cass. n. 13383 del 2017 Cass. n. 18418 del 2016 Cass. n. 20540 del 2015 Cass. n. 20545 del 2015 43. che le considerazioni svolte portano a ritenere assorbiti i residui motivi di ricorso, atteso che, ove almeno una delle plurime rationes decide/idi della sentenza impugnata resista al vaglio del giudice dell'impugnazione, risultano inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte contro le altre cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 11493/18 44. che le spese di lite del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo 45. che deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.