Firma per ricevuta: lo stipendio può essere diverso da quello in busta paga

Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell’effettivo pagamento, che deve essere provato dal datore di lavoro.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza 21699/18, depositata il 6 settembre. La fattispecie. La Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso presentato da un uomo nei confronti della società sua datrice di lavoro, condannando quest’ultima al pagamento di differenze retributive e TFR. La società ricorre, pertanto, in Cassazione. Cosa prova la busta paga? La società sosteneva che le buste paga – che il lavoratore aveva firmato – assumevano valore liberatorio a suo favore, anche perché non era stato provato il fatto che le sottoscrizioni non fossero anche per quietanza. La Corte di Cassazione respinge la doglianza e afferma che le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell’effettivo pagamento, che deve essere provato dal datore di lavoro. Il lavoratore, infatti, può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte. Sempre il dipendente, se contesta la corrispondenza della retribuzione effettivamente erogata rispetto a quella contenuta nel prospetto, deve provare tale discrepanza ma solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e se ha rilasciato quietanza. Alla luce di quanto detto il ricorso si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 gennaio – 6 settembre 2018, n. 21699 Presidente Manna – Relatore De Gregorio Fatto e diritto LA CORTE esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore, OSSERVA quanto segue Con ricorso dell’otto aprile 2005 P.C. conveniva in giudizio al S.a.s. COMMERCIO ALIMENTARI ARGENTIERI in relazione a rapporti di lavoro dedotti alle dipendenze della medesima dal 23 settembre 2000 e dal primo ottobre 2001 sino al 20 ottobre 2004, vantando differenze retributive e per t.f.r. in ragione di complessivi 26.831,41 Euro. All’esito della espletata prova testimoniale il giudice del lavoro di Brindisi con sentenza del primo dicembre 2010 rigettava la domanda, con la condanna dell’attore al pagamento delle relative spese. Il P. impugnava la pronuncia con ricorso del 17 gennaio 2011, quindi accolto per quanto di ragione dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 792 del 19/28 febbraio 2013, condannando la S.a.s. COMMERCIO ALIMENTARI ARGENTIERI al pagamento della somma di 12.713,00 Euro, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso della metà delle spese di lite, compensate per il resto, ponendo altresì quelle di c.t.u. a carico di entrambe le parti tra loro in solido. Tale pronuncia è stata quindi impugnata dalla COMMERCIO ALIMENTARI ARGENTIERI mediante ricorso per cassazione, notificato il 24 aprile 2013 ed affidato a tre motivi, cui ha resistito il P. mediante controricorso del 29 maggio / tre giugno 2013. Previ tempestivi avvisi di rito, comunicati per l’adunanza camerale fissata al 23-01-2018, non risultano in atti depositate requisitoria del Pubblico ministero, né memorie illustrative di parte. considerato che con il primo motivo la ricorrente ha lamentato violazione/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. n. 4/1953 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per la parte in cui l’impugnata sentenza aveva ritenuto il mancato pagamento al lavoratore delle somme indicate in busta paga, poiché firmate dal dipendente per ricevuta delle buste medesime e non per quietanza, donde la mancanza di prova della corresponsione dei relativi emolumenti, laddove secondo la società alla luce di quanto previsto dalla succitata normativa la busta paga sottoscritta dal lavoratore assume valore liberatorio a favore di parte datoriale. Nella specie, tutte le buste paga esibite da controparte risultavano sottoscritte dal lavoratore, di guisa che doveva ritersi provato che contestualmente alla consegna della busta paga la società aveva altresì versato la retribuzione ivi indicata. Inoltre, parte attrice non aveva provato, né chiesto di provare che le sottoscrizioni delle buste de quibus non fossero anche per quietanza né in corso di giudizio era emerso un qualche elemento che lo dimostrasse con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 115 dello stesso codice di rito, tanto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., trattandosi di sentenza nulla per omessa motivazione, visto che la Corte d’Appello aveva accolto, sebbene parzialmente, le richieste del P. , ma senza minimamente esporre i fatti e le fonti di prova, poste a base del proprio convincimento nel ritenere provati i presupposti della domanda ed il quantum debeatur. Nel caso in esame il c.t.u. aveva prospettato soluzioni alternative, sicché una motivazione idonea a soddisfare i requisiti di rito, imponeva l’esposizione delle argomentazioni che avevano indotto a preferire una scelta piuttosto che l’altra. Per contro, con formula di stile la Corte distrettuale si era limitata ad affermare che le risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni di parte erano state del tutto esaurienti con il terzo motivo erroneamente indicato sub 4. è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. mancato esame della circostanza per cui l’attore aveva dichiarato di aver percepito le paghe giornaliere indicate, ma senza precisare se tali somme fossero da considerare al lordo ovvero al netto delle ritenute di legge, dato perciò rimasto ignoto, anche se nel quesito posto al c.t.u., era stato indicato come base di calcolo di quanto eventualmente dovuto durante il rapporto di lavoro il P. era stato assente per numerosissimi giorni per malattia, assenze che per ovvie ragioni andavano escluse dal computo dello straordinario. Entrambe le circostanze erano state poste all’attenzione anche del c.t.u., designato, restando tuttavia pretermesse dal collegio giudicante, che poi immotivatamente si era uniformato alla prima soluzione contabile individuata dall’ausiliare la ditta Argentieri aveva riferito di 177 giorni di assenza per malattia, cosa mai contestata ex adverso, mentre la stessa controparte aveva riconosciuto nelle sue note conclusive di primo grado che per i periodi di tempo ivi indicati le ore di straordinario andavano ricalcolate le anzidette censure vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni con riferimento al primo motivo, la doglianza appare infondata alla luce di quanto correttamente, in punto di fatto e di diritto, accertato dalla Corte di merito, secondo cui il P. aveva impugnato le buste paga esibite, contestando sia gli orari che le retribuzioni ivi indicati, rilevando, quindi, in particolare, testualmente, che dette buste risultavano firmate alcune solo per ricevuta e non per quietanza , di modo che andava applicato il principio affermato dalla citata pronuncia di questa Corte n. 1150 del 04/02/1994, secondo cui l’obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell’avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti conforme Cass. lav. n. 7310 del 29/05/2001. Cfr. altresì Cass. lav. n. 13150 del 24/06/2016, secondo cui le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula per ricevuta , costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l’accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest’ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell’intenzione di accettare l’atto risolutivo, significato negoziale. V. anche Cass. lav. n. 9588 del 14/07/2001, secondo cui non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 6267 del 24/06/1998, la sottoscrizione per ricevuta opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c Cfr. ancora Cass. lav. n. 245 - 11/01/2006, secondo cui soltanto la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato -CUD e mod. 101- costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell’esattezza dei dati ivi riportati pertanto, nel caso di specie, a fronte dell’anzidetto accertamento, appare immune da errori l’argomentazione svolta dalla Corte di merito, secondo la quale, non avendo la società fornito alcuna prova circa gli effettivi pagamenti eseguiti in favore del P. , doveva ritenersi che a costui per nove ore lavorate al giorno per sei giorni alla settimana, fosse stata corrisposta la retribuzione giornaliera di 30,98 Euro sino al 9 dicembre 2002 e di Euro 36,15 per il successivo periodo, sicché veniva disposta c.t.u. contabile diretta ad accertare quanto eventualmente ancora dovuto all’appellante anche per straordinario di un’ora al giorno , con detrazione della somma di 3.593,73 Euro già corrisposta mediante assegno al P. alla fine del rapporto di lavoro, in relazione al periodo 11 aprile 2002 / 20 ottobre 2004, tenuto altresì conto del c.c.n.l. di categoria e della qualifica di operaio V livello con mansioni di autista, in base alla retribuzione effettivamente percepita, sulla scorta di quanto sul punto dichiarato dal lavoratore istante. Di conseguenza, il tecnico all’uopo incaricato, rispondeva ai quesiti determinando in particolare l’importo ancora dovuto in ragione di complessivi 12.713,00 Euro, così come ivi precisato, pure in forza della relazione supplementare depositata l’otto febbraio 2013, dopo aver risposto in maniera esauriente alle osservazioni delle parti, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali come peraltro concordato dalle parti in sede peritale alla stregua delle succitate, argomentazioni, indubbiamente logiche, chiare ed intrinsecamente coerenti, si rivela anche l’infondatezza, se non addirittura l’inammissibilità, delle censure svolte con il secondo motivo di ricorso error in procedendo, denunciabile a rigore, ex art. 360 n. 4 - non già n. 3 - del codice di rito , non sussistendo all’evidenza, nella specie, gli estremi di una omessa o apparente motivazione, invero supportata altresì da conformi risultanze della espletata c.t.u., i cui atti, per altro verso non sono stati nemmeno ritualmente riprodotti nei sensi invece richiesti dall’art. 360 co. 1 in part. n. 6 c.p.c. cfr. tra le altre Cass. sez. un. civ. n. 22232 del 03/11/2016, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. V. pure al riguardo Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Inoltre, il novellato art. 360, primo comma, n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia di conseguenza, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie in forza di analoghe considerazioni è pure inammissibile il terzo e ultimo motivo di ricorso, laddove, in difetto di puntuali ed esaurienti allegazioni, nei sensi richiesti dalla succitata giurisprudenza, ex art. 366 co. 1 c.p.c., si pretende altresì in effetti una nuova ricostruzione con conseguente rivalutazione dei fatti di causa, diversamente da quanto appurato dalla Corte di merito, però non consentita in questa sede di legittimità cfr. Cass. I civ. n. 16526 del 5/8/2016 in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. V. altresì Cass. sez. 6 - 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. ancora Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. pure Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008 e n. 5066 del 5/03/2007. Cfr. ancora Cass. II civ. n. 24434 del 30/11/2016 in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 5 , c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Id. n. 11176 - 08/05/2017 nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove -salvo che non abbiano natura di prova legale-, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati il ricorso va dunque respinto, tuttavia senza alcun provvedimento riguardo alle spese, in quanto non risulta perfezionata la notifica, a mezzo posta, del controricorso di cui alla relata in data tre giugno 2013, mancando in atti il relativo avviso di ricevimento, quale indispensabile dimostrazione della compiuta notificazione va di conseguenza applicata la consolidata giurisprudenza -valida evidentemente anche per il controricorso, avuto riguardo alla disciplina dettata dall’art. 370 c.p.c. - secondo la quale nel caso di processo notificatorio, di cui non sia provato il perfezionamento, è inapplicabile la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., che presuppone invece l’invalidità della notifica, ad ogni modo eseguita, anche se non osservando le disposizioni di rito, sicché pure il mero deposito del ricorso, sebbene tempestivo, non comporta tuttavia di per sé l’instaurazione del rapporto processuale nei confronti della controparte, se non a seguito di compiuta notifica, la quale poi a sua volta, ove invalida, può essere regolarizzata mediante il rimedio della rinnovazione consentito dall’art. 291. Cfr. in part. Cass. V civ. n. 26108 del 30/12/2015 la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione -della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione. V. anche motivazione di Cass. Sez. Un. civ. n. 627 del 04/12/2007 14/01/2008. Cass. V civ. n. 19623 - 01/10/2015 la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso. V. altresì Cass. III civ. n. 9453 del 28/04/2011, secondo cui nell’ipotesi di omessa produzione, all’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 379 cod. proc. civ., dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost. Pertanto, l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria. In senso conforme, Cass. III civ. n. 14780 del 30/06/2014. Con specifico riferimento al controricorso v. Cass. lav. n. 4559 del 28/03/2001 la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione -della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.- e l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale. Parimenti, più recentemente Cass. VI civ. - 5, ordinanza n. 25552 del 27/10/2017 la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione -donde l’impossibilità del rinnovo ai sensi dell’art. 291 cit.- e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo ricorrono, tuttavia, gli estremi di cui all’art. 13, co. 1 quater d.P.R n. 115/02, atteso l’esito completamente negativo della proposta impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.