La prova della notifica telematica e l’indispensabile attestazione di conformità

Prova della notifica telematica, copia analogica e attestazione di conformità, la Suprema Corte nella sentenza in commento ribadisce la disciplina normativa applicabile per garantire i requisiti formali indispensabili per la prova della notifica telematica e per l’ammissibilità del ricorso per cassazione.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 19930/18, depositata il 27 luglio. Il fatto. La Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado con la quale veniva respinta la domanda dell’interessato volta ad impugnare il licenziamento a causa di assenza ingiustificata dal servizio per tre giorni lavorativi intimatogli da una società. Contro la richiama decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l’illegittimità del licenziamento. Prima di entrare nel merito della controversia la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di prova della sua notifica in conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato dei Giudici di legittimità. Prova della notifica telematica. In particolare, osserva la Suprema Corte, nel caso di specie il ricorso veniva notificato in via telematica e il ricorrente, poi, aveva depositato nella Cancellaria della Corte di legittimità una copia analogica della notifica telematica ai sensi dell’art. 9, comma 1- bis e 1- ter l. n. 53/1994. Il citato articolo richiama espressamente l’art. 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale il quale dispone che le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato . La qualità di pubblico ufficiale nella compilazione delle attestazioni di cui all’art. 9 cit. è attribuita all’avvocato o al procuratore legale. Tanto premesso la Cassazione ha ribadito che è necessario che la prova documentale delle notifica telematica sia vincolata alla attestazione, effettuata dal difensore, della conformità della copia cartacea prodotta all’atto originale con la conseguenza che ove tale attestazione di conformità manchi non è raggiunta la prova dell’avvenuta notifica telematica . Per questi motivi il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 10 maggio – 27 luglio 2018, n. 19930 Presidente Curzio – Relatore Spena Rilevato che con sentenza del 27 ottobre 9 novembre 2016 numero 2651 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, che aveva respinto la domanda proposta I.A. per l’impugnazione del licenziamento intimatogli dalla società omissis C. snc, poi fallita, per assenza ingiustificata dal servizio per tre giorni lavorativi dal 24 al 26 febbraio 2004 che avverso la sentenza ha proposto ricorso I.A. , articolato in un unico motivo, cui la curatela del fallimento dalla società omissis snc non ha opposto difese che la proposta del relatore stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. Considerato che con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile violazione delle norme di diritto circa la legittimità del licenziamento, delle norme contrattuali degli articoli 39 e 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, della legge 300/1970. Ha esposto di avere informato l’azienda della propria assenza per malattia attraverso un collega di lavoro e di avere consegnato al rientro in servizio in data 1 marzo 2004 il certificato del medico curante ha dedotto che in ragione del proprio stato di malattia egli non poteva recarsi sul luogo di lavoro per la comunicazione della malattia o per la consegna della certificazione. Sussisteva mero ritardo nella comunicazione dell’assenza e nella consegna della relativa certificazione, violazione non proporzionata al licenziamento in ogni caso le contestazioni disciplinari non rispondevano ai requisiti di specificità, immediatezza ed immutabilità che ritiene il Collegio il ricorso si debba dichiarare inammissibile che, invero, in via preliminare rispetto all’esame della censura, la inammissibilità del ricorso consegue al difetto di prova della sua notifica, in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte con ordinanza nr. 16496/2018 che nella specie il ricorso è stato notificato in via telematica il ricorrente, non essendo stato esteso al giudizio di cassazione il processo telematico, ha poi depositato nella Cancelleria di questa Corte una copia analogica cartacea della notifica telematica. La fattispecie è disciplinata dall’articolo 9 comma 1 ter della legge 21 gennaio 1994 nr. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali , comma introdotto con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, a tenore del quale In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis . A sua volta il comma 1 bis introdotto con legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, comma 19, numero 2 recita Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Da ultimo il richiamato articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice della Amministrazione Digitale nella formulazione vigente dal 25.1.2011 in forza del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 16 comma 1 dispone Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato . È lo stesso avvocato ad avere al riguardo la qualità di pubblico ufficiale, per quanto previsto dall’articolo 6 della richiamata legge 53/1994 nel testo aggiornato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, comma 19, numero 2 , a tenore del quale l’avvocato o il procuratore legale quando compila le attestazioni di cui all’articolo 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. All’esito dell’excursus normativo sopra sintetizzato può dunque affermarsi che il comma 1 ter dell’articolo 9 legge 53/1994 prevede che la prova documentale della notifica telematica sia vincolata alla attestazione, effettuata dal difensore, della conformità della copia cartacea prodotta all’atto originale con la conseguenza che ove tale attestazione di conformità manchi non è raggiunta la prova della avvenuta notifica telematica. Del resto nella notifica tradizionale la Corte ha più volte stabilito che non è idonea a fornire prova del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte Cass., Sez. VI, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014 Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012 Cass., Sez. L., Sentenza n. 4242 del 07/04/1992 . che, pertanto, il ricorso deve essere definito in conformità alla proposta del relatore con ordinanza in Camera di Consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ. che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della controparte che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’articolo 1 co 17 L. 228/2012 che ha aggiunto il comma 1 quater all’articolo 13 DPR 115/2002 della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’articolo 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.