Mobbing e straining, due facce della stessa medaglia

Prima accuse di mobbing del lavoratore, rigettate nel primo grado di giudizio, poi davanti alla Corte d’Appello è sostenuta la configurabilità dell’ipotesi di straining. La diversa prospettazione della condotta del datore di lavoro non costituisce nuova domanda in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili .

Così la Cassazione con ordinanza n. 18164/18, depositata il 10 luglio. Il fatto. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda del dipendente di una società volta ad accertare la sussistenza di una condotta mobbizzate da parte della datrice di lavoro. La Corte d’Appello, adita in secondo grado dal lavoratore, confermava la decisione di prime cure ritenendo che l’episodio, consistente in accuse pesanti al richiedente da parte di un altro dipendente punto di riferimento per l’azienda che aveva disposto il suo trasferimento in un altro ufficio, non potesse integrare un ipotesi di mobbing perché solo di questo si chiedeva l’accertamento con il ricorso di primo grado e non anche dello straining, la cui proposizione era stata dedotta solo con l’atto di appello . Contro detta decisione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione denunciando con il primo motivo l’errore della Corte territoriale per aver ritenuto inammissibile la domanda concernente la sussistenza di un ipotesi di straining che essendo in relazione con il mobbing non poteva considerarsi una domanda nuova. Mobbing e straining. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso sul presupposto che lo straining è semplicemente una forma meno accentuata di mobbing ove non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie , ma che comunque tali azioni giustificano la pretesa risarcitoria in caso di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore. Infatti, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non integra violazione dell’art. 112 c.p.c. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la qualifica della fattispecie come straining mentre prima si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atte ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato . Ciò sul presupposto che il datore di lavoro è tenuto ad evitare situazioni che diano origine ad una condizione che possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio . Nella fattispecie in esame quindi, secondo la Suprema Corte, la valutazione come straining delle condotta datoriale non poteva essere considerata questione nuova rispetto alla prospettazione in primo grado dell’ipotesi di mobbing. In conclusione i Giudici di legittimità hanno accolto il motivo di ricorso ed hanno cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 21 marzo – 10 luglio 2018, n. 18164 Presidente Bronzini – Relatore Marotta Fatto e diritto Rilevato che 1.1. con ricorso al Tribunale di Roma D.T. , dipendente della PR.IM. Promozioni Generali S.p.A., chiedeva che fosse accertata la sussistenza di una condotta mobbizzante da parte della società datrice di lavoro con condanna di quest’ultima al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, nella misura di Euro 200.000,00 oltre che accertata la responsabilità della società in ordine all’insorgenza ed alla prosecuzione della malattia da cui era affetta che aveva determinato le sue assenze dal lavoro scaturite, poi, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, con reintegra nel posto di lavoro e conseguente risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegra ovvero in subordine alla riassunzione o, in mancanza, nella misura delle retribuzioni globali di fatto da determinare per 15/12 1.2. il Tribunale rigettava la domanda 1.3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Roma quest’ultima riteneva che non avessero formato oggetto di contestazione le circostanze che, come ritenuto dal Tribunale, non fosse emerso che la D. non aveva fruito con continuazione delle pause pranzo né era stata umiliata davanti al personale per pause troppo lunghe dovute ad esigenze fisiologiche ed altresì che alle tre contestazioni disciplinati del 14/12/2006, del 16/1/2007 e del 19/1/2007 non avevano fatto seguito sanzioni quanto all’acclarato episodio accaduto in data 10/7/2006 consistito nell’aver l’ing. A. , punto di riferimento di tutta l’azienda, accusato la dipendente, davanti ad altri colleghi di non essere in grado di reperire una segretaria usando un tono minaccioso e parole pesanti” e disponendone l’immediato trasferimento dall’amministrazione alla segreteria, riteneva che lo stesso non potesse integrare una ipotesi di mobbing perché solo di questo si chiedeva l’accertamento con il ricorso di primo grado e non anche dello straining, la cui prospettazione era stata dedotta solo con l’atto di appello 2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale D.T. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi 3. la società resiste con controricorso 4. non sono state depositate memorie. Considerato che 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto riguardanti la qualificazione della domanda art. 115 cod. proc. civ. ed il divieto di domanda nuova art. 437 cod. proc. civ. si duole della ritenuta inammissibilità della domanda concernente la sussistenza di una ipotesi di straining e rileva che quest’ultimo si relaziona con il mobbing come un minus rispetto ad un plus, per cui la domanda formulata in appello sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta in primo grado ai fini dell’accertamento dei fatti dedotti con l’atto introduttivo del giudizio non poteva essere considerata domanda nuova 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sui punti sub 2 sub 3 dell’atto di appello lamenta il mancato esame dei rilievi concernenti la ricollegabilità causale dell’episodio ascritto ad una condotta di straining alla malattia da cui la D. era affetta ed alle conseguenti assenze che avevano determinato il superamento del periodo di comporto 2. il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo si osserva innanzitutto che il motivo supera il preliminare vaglio di ammissibilità considerato che sono trascritti alle pagg. 2 e 3 del ricorso per cassazione i motivi di appello ed a pag. 8 il capitolo 14 del ricorso di primo grado, già sufficienti a reggere le censure e che costituiscono, inoltre, parte integrante del ricorso le certificazioni mediche e gli ulteriori atti di causa richiamati a sostegno dei rilievi tanto precisato si osserva che questa Corte ha già affermato, con indirizzo cui il Collegio intende dare continuità, che lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un’interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost. v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977 così nelle decisioni citate è stato precisato che non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni stresso gene” che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio sul punto, la già citata Cass. n. 3291/2016 e la più recente Cass. 29 marzo 2018, n. 7844 nella fattispecie, dunque, non poteva essere considerata preclusiva di una valutazione della condotta datoriale come straining la prospettazione, nel ricorso di primo grado, di tale condotta come mobbing, non sussistendo alcuna novità della questione 3. conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo di ricorso assorbito il secondo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.