La formula vincente del giuramento decisorio

Il giuramento può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto circostanze tali da comportare che il giudice debba soltanto accogliere o rigettare la domanda o singoli capi di essa e, ai sensi dell’art. 2739 c.c., può essere deferito sulla sola conoscenza diretta che il giurante ha dei fatti altrui.

Così il Collegio di legittimità con ordinanza n. 17197/18 depositata il 2 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del giudice di prime cure che dichiarava prescritti i crediti da rapporto di lavoro subordinato fatti valere dalla lavoratrice nei confronti degli eredi del datore di lavoro, quale rappresentate legale dell’impresa individuale. Avverso tale sentenza, la ricorrente adisce la Cassazione lamentando l’omessa pronuncia e l’insufficiente motivazione sulla richiesta di giuramento decisorio formulata in grado d’appello in ordine all’avvenuta ricezione da parte degli intimati della richiesta di convocazione ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, la cui mancanza è stata decisiva per ritenere decorso il termine di prescrizione. Giuramento decisorio. Posto che il giuramento può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda , ossia circostanze tali da comportare che il giudice debba soltanto accogliere o rigettare la domanda o singoli capi di essa, gli Ermellini affermano che, ai sensi dell’art. 2739 c.c., lo stesso può essere deferito sulla conoscenza diretta che il giurante ha dei fatti altrui, purché non si tratti di conoscenza che il giurante abbia acquisito apprendendola da terzi. Nella fattispecie, la formula capitolata dalla ricorrente rispetta tale principio ed evoca l’avvenuta conoscenza della richiesta di convocazione da parte degli intimati. Non solo, la stessa formula possiede i requisiti idonei a non lasciare dubbi sul fatto che la sua ammissione avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata. Per tali motivi, il Collegio di legittimità accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte territoriale di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile L, ordinanza 5 aprile 2 luglio 2018, n. 17197 Presidente Curzio Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 19.11.2015, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti da rapporto di lavoro subordinato fatti valere da C.S. nei confronti di A.L. e altri convenuti, n.q. di eredi di A.G. , in proprio e n.q. di legale rapp.te dell’impresa individuale Genny Confezioni che avverso tale pronuncia C.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura che hanno resistito con controricorso A.I. , A.L. , A.T. e L.M. , mentre A.V. e Gi.Ma. Confezioni di A.L. e C. s.a.s. sono rimasti intimati che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio che le parti controricorrenti hanno depositato memoria Considerato in diritto che, con il primo e il secondo motivo di censura, la ricorrente lamenta omessa pronuncia ovvero, in subordine, omessa o insufficiente motivazione sulla richiesta di giuramento decisorio formulata in grado di appello in ordine all’avvenuta ricezione da parte degli odierni intimati della richiesta di convocazione ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, la cui mancanza la Corte di merito ha ritenuto decisiva al fine di considerare decorso il termine quinquennale di prescrizione, giusta Cass. n. 13046 del 2006 e successive conformi che è infondata la preliminare eccezione di tardività del ricorso, ove si consideri, in primo luogo, che il presente giudizio è iniziato prima dell’entrata in vigore della modifica apportata all’art. 327 c.p.c. dalla legge n. 69/2009, onde vale il termine annuale di prescrizione, e, in secondo luogo, che correttamente il ricorso per cassazione è stato inoltrato per la notifica in data 21.11.2016, stante che il 19 precedente cadeva di sabato e il 20 di domenica e questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la proroga del termine che scade nella giornata del sabato, ex art. 155 comma 5 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett.f , l. n. 263/2006, è applicabile, in forza dell’art. 58, comma 3, l. n. 69/2009, cit., anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006, e non più solo a quelli instaurati successivamente a tale data, salvi gli effetti del giudicato nel frattempo formatosi Cass. n. 6542 del 2014 che, con riguardo al primo motivo, integra il vizio di omessa pronuncia l’omissione di una qualsiasi decisione sul capo della domanda che concerna il deferimento di giuramento decisorio, ove detta richiesta, qualora fosse stata presa in esame, avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata Cass. n. 4158 del 1976 che, nella specie, nessuna statuizione è dato rinvenire nella sentenza impugnata sulla richiesta di deferimento del giuramento decisorio proposta da parte ricorrente che, ai sensi dell’art. 2739 c.c., il giuramento può essere deferito sulla conoscenza diretta che il giurante ha dei fatti altrui, purché non si tratti di conoscenza che il giurante abbia acquisito apprendendola da terzi Cass. n. 2624 del 1979 che, nella specie, la formula capitolata da parte ricorrente per come debitamente trascritta nel ricorso per cassazione rispetta precisamente il superiore principio di diritto, evocando l’essere gli intimati venuti a conoscenza della richiesta di convocazione inoltrata loro da parte della Commissione di conciliazione, adita dall’odierna ricorrente al fine di promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione vigente pro tempore che il giuramento può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto non uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione, ma circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda, circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell’an iuratum sit, debba soltanto accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo e su eventuali fatti pacifici e notori Cass. n. 15016 del 2004 che, nella specie, la formula deferita da parte ricorrente possiede senz’altro siffatti caratteri, non potendosi dubitare che la sua ammissione avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata che il ricorso, assorbito il secondo motivo, va pertanto accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.