Assegno familiare: sì al cittadino extracomunitario

Accolta la richiesta presentata da un uomo, presente in Italia con un permesso di lungo soggiorno. Irrilevante il fatto che essa riguardi un periodo precedente alla legge con cui si è stabilito che il beneficio doveva riguardare anche i cittadini non appartenenti all’Unione Europea.

Il cittadino extracomunitario, presente in Italia con un permesso di soggiorno di lungo periodo”, ha diritto a percepire l’assegno previsto a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli. A dirlo chiaramente sono i Giudici della Cassazione, respingendo le obiezioni mosse dall’Istituto nazionale di previdenza sociale e specificando che è irrilevante il fatto che la richiesta dello straniero riguardi un periodo – gennaio-giugno 2013 – anteriore a quello agosto 2013 in cui il beneficio è stato esteso per legge anche ai cittadini extracomunitari Cassazione, ordinanza n. 16593/18, sez. VI Civile Lavoro, depositata il 22 giugno . Legge. A respingere le osservazioni proposte dall’INPS hanno provveduto innanzitutto i giudici del Tribunale e della Corte d’Appello, riconoscendo la legittimità della domanda presentata dallo straniero extracomunitario e finalizzata all’ottenimento del pagamento, nel periodo gennaio-giugno 2013, dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli . A chiudere il cerchio, però, ha pensato la Cassazione, sancendo la sconfitta definitiva dell’Istituto. Inutili le obiezioni proposte nell’udienza al Palazzaccio. I legali dell’Istituto hanno sottolineato innanzitutto che il periodo temporale in ballo era anteriore alla legge che aveva esteso la provvidenza ai cittadini extracomunitari e hanno aggiunto che la previgente limitazione della platea dei beneficiari ai cittadini italiani e comunitari non era in contrasto con le disposizioni europee, in quanto la prestazione non rientrava nel novero di quelle ‘essenziali’, per le quali era inderogabile il principio di parità di trattamento . Secondo i legali, in sostanza, anteriormente alla legge dell’agosto 2013, vi era dunque una legittima deroga al principio di parità di trattamento per i cittadini extracomunitari con permesso di lungo soggiorno . Questa visione viene però respinta dai Giudici della Cassazione, i quali, richiamando anche la procedura d’infrazione mossa dalla Commissione Europea nel 2013 all’Italia, ribadiscono che la mancata concessione ai cittadini di Paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia, dell’assegno per il nucleo familiare costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità . E in questa prospettiva si può affermare, concludono i Magistrati, che il diritto dei ‘lungosoggiornanti’ all’assegno decorre fin dal momento in cui esso doveva essere introdotto nell’ordinamento interno dell’Italia in attuazione della direttiva europea .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 5 aprile – 22 giugno 2018, numero 16593 Presidente Curzio – Relatore Spena Rilevato che con sentenza del 7 aprile 25 luglio 2016 nr. 187 la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da AT. AB. nei confronti del COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE e dell'INPS per il pagamento nel periodo da gennaio a giugno 2013 dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, previsto dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998 nr. 448 e condannato l'Inps ai pagamento della prestazione che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'Inps, articolato in un unico motivo, cui le parti intimate non hanno opposto difese che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 375 cod.proc.civ. Considerato che con l'unico motivo l'Inps ha dedotto ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice di procedura civile violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell' articolo 65 della legge 23 dicembre 1998 numero 448, dell'articolo 80, comma cinque, legge 23 dicembre 2000 numero 388, dell'articolo 16 DPCM numero 452/2000, dell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 numero 97, dell'articolo 9, comma 12 lett. c del decreto legislativo 286/1998 anche in riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 215/2003, in relazione all'articolo 12 disposizioni preliminari al codice civile. Ha impugnato la sentenza per avere riconosciuto il diritto di controparte, cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo, a percepire la prestazione assistenziale di cui all'articolo 65 L. 448/1998 in relazione ad un periodo da gennaio a giugno 2013 anteriore alla entrata in vigore della legge 6 agosto 2013 nr. 97, che, con l'articolo 13, aveva esteso la provvidenza ai cittadini extracomunitari. Ha assunto che la previgente limitazione della platea dei beneficiari ai cittadini italiani e comunitari non era in contrasto con le disposizioni Europee articolo 11 par.1 lett. d direttiva 2003/109, recepita dal D.Lgs. 3/2007 , in quanto la prestazione non rientrava nel novero di quelle essenziali , per le quali, a tenore della direttiva, era inderogabile il principio di parità di trattamento, come già affermato da questa Corte nell'arresto 15220/2014. Anteriormente alla legge che aveva ampliato la platea dei destinatari, vi era dunque una legittima deroga al principio di parità di trattamento per i cittadini extracomunitari lungo-soggiornanti. In ogni caso, il giudice nazionale ove avesse ritenuto la norma non-conforme alla direttiva Europea avrebbe dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale e non già provvedere alla sua disapplicazione che ritiene il Collegio il ricorso debba essere respinto che la questione di causa è stata già affrontata da questa Corte nell'arresto dell'8 maggio 2017 nr. 11165, a cui principi, qui condivisi, va assicurata continuità. Si è ivi ritenuto che la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 65 della L. numero 448 del 1998 per il periodo precedente all'1 luglio 2013 costituirebbe discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, per violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale in relazione alle prestazioni essenziali, codificato dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato dall'articolo 13, comma 1, della L. numero 97 del 2013. Si è evidenziato come la Commissione Europea abbia contestato all'Italia, con la procedura d'infrazione numero 4009/2013, la non conformità di alcune disposizioni vigenti nel nostro ordinamento alla direttiva 2003/109, tra le quali quella relativa all'assegno per il nucleo familiare regolato dalla L. numero 448 del 1998, articolo 65. Il Governo Italiano non sollevava obiezioni ed il Parlamento, come risulta anche dai lavori preparatori, ne prendeva atto, inserendo la norma di adeguamento nella legge Europea 6.8.2013 numero 97 GU 20.8.2013 entrata in vigore il 4.9.2013 intitolata disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea . L'articolo 13, in particolare, detta le disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e richiama la procedura di infrazione 2013/4009. Tale norma nulla dispone di specifico quanto alla decorrenza del riconoscimento della prestazione ai cittadini extracomunitari lungo-soggiornanti tale decorrenza deve essere identificata, pertanto, in relazione allo scopo sottrarre l'Italia alla procedura d'infrazione ed all'oggetto dell'intervento normativo il corretto recepimento della direttiva . Conclusivamente la norma, in base ad un'interpretazione orientata in senso comunitario e costituzionale, deve essere intesa nel senso che il diritto dei lungo soggiornanti all'assegno decorra fin dal momento in cui esso doveva essere introdotto nell'ordinamento interno in attuazione della direttiva. Dalle previsioni dello stesso articolo 13 relative alle risorse finanziarie della nuova spesa non si può evincere che la legge abbia voluto escludere dal riconoscimento le prestazioni maturate nel periodo precedente all'I.7.2013 ad esse la copertura può essere assicurata sia considerando il comma 3, relativo al meccanismo di adeguamento del finanziamento in caso di scostamenti sia considerando che in ogni caso la modifica legislativa è volta ad operare all'interno di una norma preesistente la L. numero 448 del 1998, articolo 65 che è già periodicamente finanziata. Da ultimo aggiungendosi che ogni diversa interpretazione esporrebbe l'Italia alla contestazione di violazione dell'obbligo di corretta trasposizione della direttiva ed imporrebbe al giudice nazionale di assicurare la primazia e l'efficacia diretta del diritto dell'Unione. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il procedimento può essere deciso con ordinanza in Camera di Consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ. che non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione delle parti intimate che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'articolo 1 co 17 L. 228/2012 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 D.P.R. 115/2002 della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese Ai sensi dell'articolo 13 co. 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.