Licenziamenti collettivi: i sindacati vanno sempre coinvolti

La comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 va inoltrata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli organi amministrativi in ogni caso di licenziamento collettivo, a nulla rilevando ai fini del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali l’azzeramento dell’intero organico.

Questa la netta decisione resa dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16144/18, depositata il 19 giugno. L’azienda chiude, non si salva nessuno Un’azienda procedeva al licenziamento collettivo di tutti i suoi dipendenti in ragione della definitiva cessazione di attività. Alcuni dipendenti impugnavano i licenziamenti in quanto intimati senza inviare le necessarie comunicazioni ex art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 alle organizzazioni sindacati maggiormente rappresentative e agli organismi amministrativi DTL, Regione etc . L’azienda infatti, non aveva inviato le predette comunicazioni né contestualmente al licenziamento né nei sette giorni successivi come previsto, in modifica, dalla l. n. 92/2012 bensì dopo due mesi dell’intimazione del licenziamento medesimo. L’inosservanza della procedura prevista per i licenziamenti collettivi aveva condotto i Giudici di merito a dichiarare l’illegittimità degli stessi, ma la questione giungeva agli Ermellini, corredata da questioni sulla ratio del necessario? coinvolgimento dei sindacati nel caso in cui un’azienda non intenda semplicemente ridurre l’organico e, quindi, selezionare il personale da licenziare, ma voglia, invece, cessare l’attività, sopprimendo l’intero organico. Secondo le difese dell’azienda datrice di lavoro, in presenza di un licenziamento collettivo per definitiva cessazione dell’attività con azzeramento dell’intero organico, il mancato o tardivo invio della comunicazione ex art 4 l. n. 223/1991 sarebbe superfluo o, quantomeno, non indispensabile alla validità del recesso stesso. Infatti, la ratio della comunicazione ex art. 4 è rendere edotti i sindacati e gli organismi amministrativi competenti delle ragioni del licenziamento collettivo, della sua entità e dei suoi termini quanto a forza lavoro in esubero, così da consentire al lavoratore di comprendere le ragioni del licenziamento, ma soprattutto di verificare perché lui e non un altro! sia stato destinatario del provvedimento espulsivo. Nel caso di specie, invero, non era necessario alcun confronto poiché tutto l’organico era da licenziare. In ogni caso, sempre secondo la difesa datoriale, le comunicazioni ex art. 4 – seppur tardivamente - erano state inviate, sicché non era stato limitato il potere delle organizzazioni sindacali di valutare il recesso ed i criteri in esso indicati dopotutto, in assenza di una previsione legislativa esplicita, il termine di sette giorni previsto per l’invio della comunicazione era da considerarsi ordinatorio e non perentorio. Perché coinvolgere i sindacati? Non v’è dubbio che il motivo principale del coinvolgimento dei sindacati nella procedura di licenziamento collettivo sia quello di verificare l’oggettività dei singoli licenziamenti, i quali debbono essere comminati secondo la triste graduatoria stilata secondo i criteri di scelta previsti dalla l. n. 223/1991. Tuttavia, il vaglio dei sindacati non è limitato a ciò, ma si estende anche alla non pretestuosità della scelta imprenditoriale di procede al licenziamento collettivo. Infatti, se da un lato, la scelta dell’imprenditore di cessare l’attività è libera ed insindacabile, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art 41 Cost., dall’altro lato la tutela dei lavoratori contro decisioni pretestuose o fraudolente è imprescindibile e pertanto la procedura ex l. n. 223/1991 è da considerarsi ineludibile. Anche in caso di definitiva cessazione dell’attività produttiva, quindi, il controllo sindacale è necessario poiché teso ad evitare elusioni del dettato normativo concernente il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli una cessione d’azienda o la ripresa della stessa attività sotto alte vesti o in altro luogo. Il vaglio dei sindacati è imprescindibile. Non può quindi darsi una lettura elastica della procedura del licenziamento collettivo la comunicazione ex art. 4 va inviata sempre e tempestivamente, entro i termini di legge che vanno considerati perentori, pena inefficacia del licenziamento. Tutto ciò allo scopo di assicurare ai lavoratori per tramite delle organizzazioni sindacali la possibilità di accertare le motivazioni e di criteri del licenziamento, così da richiederne eventualmente la revoca, ancor prima di instaurare il contenzioso avanti il Giudice del Lavoro. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione non si discosta dal precedente e radicato orientamento, anzi, argomenta il proprio ragionamento sulla base di una pronuncia della Corte Costituzionale secondo cui anche la cessazione dell’attività deve essere oggetto di concertazione tra le parti sociali, impegnate nella gestione delle crisi e delle ristrutturazioni d’impresa.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 28 marzo – 19 giugno 2018, n. 16144 Presidente Manna – Relatore Ponterio Fatto e diritto Rilevato 1. che con sentenza n. 8246 pubblicata il 19.11.2015, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto dalla Tessival Sud s.r.l. in liquidazione, confermando la sentenza del tribunale di Benevento che, in parziale riforma dell’ordinanza emessa a chiusura della fase sommaria, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla sig.ra D. , all’esito della procedura di cui alla L. 223 del 1991, e condannato la società datoriale al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto 2. che la Corte territoriale ha sottolineato come la comunicazione alle OO.SS. di categoria e agli organismi amministrativi non fosse stata inoltrata contestualmente a quella di recesso e neppure entro il termine di sette giorni previsto dall’art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, come modificato dall’art. 1 comma 44 della legge n. 92 del 2012, bensì oltre due mesi dopo 3. che il rispetto della procedura stabilita dalla L. n. 223 del 1991 rispondeva all’esigenza di assicurare agli organi amministrativi e alle organizzazioni sindacali, nonché per il tramite di queste ai lavoratori, la possibilità di verificare la correttezza delle operazioni poste in essere dalla società 4. che a fronte della stringente sequenza temporale prevista dalla legge non fossero possibili sanatorie di sorta in caso di inadempimento essendo irrilevante la circostanza che il lavoratore fosse stato in grado di conoscere l’unicità del criterio di scelta attraverso la comunicazione di avvio della procedura 5. che nessun rilievo potesse attribuirsi, ad avviso della Corte territoriale, alla cessazione dell’attività aziendale, non venendo meno, anche in questa ipotesi, le regole dettate dalla legge n. 223 del 1991, art. 4, aventi la funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della libera scelta effettuata dall’imprenditore e di verificare la correttezza delle operazioni 6. che avverso tale sentenza la Tessival Sud s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la lavoratrice Considerato 7. che con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 9, e 5, commi 1 e 3, della legge n. 223 del 1991, in relazione all’art. 24, comma 2, della stessa legge 8. che ha sostenuto come, in presenza di un licenziamento collettivo per cessazione totale dell’attività produttiva ed azzeramento dell’intero organico, il mero superamento del termine di sette giorni per l’inoltro delle comunicazioni previsto dall’art. 4, comma 9, della legge anzidetta, non fosse idoneo ad inficiare la validità dei recessi intimati ai lavoratori 9. che infatti le comunicazioni suddette hanno lo scopo di rendere visibile e quindi controllabile esclusivamente il motivo del recesso, ossia la veridicità della cessazione dell’attività, mentre quando tutti i lavoratori vengono licenziati e cessa l’attività - circostanze queste, mai messe in discussione dai lavoratori o dalle organizzazioni sindacali - non ricorre la ratio di garanzia sottesa alla disciplina generale, volta a consentire al lavoratore di verificare perché lui e non anche un altro lavoratore sia stato destinatario del provvedimento espulsivo 10. che nel caso di specie non vi era alcuna restrizione della platea dei lavoratori da licenziare, né sussisteva l’esigenza di comparazione degli stessi. Peraltro tutti i lavoratori licenziati erano stati iscritti nelle liste di mobilità e avevano beneficiato dell’indennità di mobilità. 11. che con il secondo motivo di ricorso la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, anche in relazione all’art. 152 cod. proc. civ. 12. che ha rilevato come il termine di sette giorni previsto per l’inoltro delle comunicazioni, in mancanza di una espressa disposizione di legge che lo qualifichi come perentorio, dovesse considerarsi ordinatorio 13. che nella specie il licenziamento è stato intimato in data 10 ottobre 2013, con decorrenza dal 31 dicembre 2013 che le comunicazioni agli uffici regionali sono state trasmesse il 7 gennaio 2014, mentre quelle alle organizzazioni sindacali sono state inviate il 4 marzo 2014 che il ritardo di tali ultime comunicazioni non ha impedito alle associazioni sindacali di categoria di esercitare il controllo sulle corrette modalità di esercizio del recesso 14. che il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non è fondato, richiamandosi le motivazioni già espresse da questa Corte, su fattispecie completamente sovrapponibili a quella in esame, con la sentenza n. 23736 del 2016 e le ordinanze, Sezione VI, nn. 16295 del 2017 11410, 11409 11407 del 2017 15. che l’art. 24, comma 2, della legge n. 223 del 1991 - norma questa rimasta immutata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 - prevede che le disposizioni richiamate nel primo comma, e cioè le norme di cui all’art. 4, commi da 2 a 15 e 15-bis, si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l’attività 16. che l’art. 4 dianzi indicato detta le disposizioni in tema di procedura per la dichiarazione di mobilità, stabilendo al comma 9 che, raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di cui al comma 2 17. che la parola contestualmente è stata sostituita dall’art. 1, comma 4, della legge n. 92 del 2012, con le parole entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi , mentre l’art. 2, comma 72, della stessa legge ha modificato il primo comma dell’art. 4 della legge n. 223/91 - secondo cui L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non potere ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo -, sostituendo le parole le procedure di mobilità con le parole la procedura di licenziamento collettivo 18. che il comma 12 dello stesso art. 4 ha disposto poi che le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo 19. che nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel dare atto che era pacifico tra le parti che alla comunicazione del recesso datata 10 ottobre 2013 avesse fatto seguito la comunicazione all’Ufficio regionale per il lavoro e all’INPS in data 9 gennaio 2014 e che la comunicazione alle organizzazioni sindacali fosse stata inoltrata con lettere del 4 marzo 2014 e, perciò, non contestualmente e neppure entro il termine di sette giorni previsto dall’art. 4, comma 9, della legge n. 223/91, come sopra modificato, ha ritenuto, alla stregua dell’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, che il termine anzidetto in considerazione del carattere essenziale dello stesso, operasse in modo cogente, rivelandosi incoerente con il complessivo disegno legislativo ed in contrasto con la funzione di garanzia attribuita alle comunicazioni ogni altra diversa interpretazione, a nulla rilevando che il licenziamento collettivo di cui trattasi fosse stato attuato sulla base di un criterio di scelta unico per il verificarsi della cessazione dell’attività aziendale 20. che tale decisione va condivisa. La scelta dell’imprenditore di cessare l’attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost., con la conseguenza che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivano, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, applicabili alla fattispecie in esame per effetto dell’art. 24 della stessa legge, ed in particolare l’obbligo di comunicazione dei criteri della scelta, hanno la funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli la cessione dell’azienda o la ripresa dell’attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo cfr. Cass. n. 5516/03 Cass. n. 5700/04 Cass. 15643/05 Cass. 13297/07, la quale ultima ha precisato che l’estensione, ai sensi dell’art. 24, comma secondo, della legge n. 223 del 1991, della disciplina prevista in materia di mobilità ai licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell’insediamento produttivo deve essere intesa nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell’attività aziendale, e cioè in modo da assicurare ai lavoratori la tutela previdenziale e sociale, in accordo con la ratio della estensione dei detti meccanismi della legge n. 223 del 1991 ai casi di cessazione di attività 21. che in precedenza, la Corte Costituzionale sent. n. 6 del 4999 aveva sottolineato che anche la cessazione dell’attività si vuole inserita in quella complessa concertazione attraverso cui la normativa sulla mobilità tende a ridurre le conseguenze della crisi o della ristrutturazione dell’impresa sull’occupazione e ciò in quanto la messa in mobilità viene a coniugarsi con gli ulteriori meccanismi predisposti per la ricollocazione dei lavoratori , di talché essa assurge ad espressione di un principio generale, che non può non valere anche quando ci si trovi in presenza della mera soppressione dell’impresa , perfino quando tale soppressione sia operata al di fuori d’ogni procedura . Ed ha aggiunto come l’assimilazione logica della cessazione di attività alle ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro , fosse coerente con quanto emergeva dai lavori preparatori infatti il testo approvato originariamente dal Senato conteneva l’espressa previsione della inapplicabilità della normativa in esame all’ipotesi di cessazione dell’attività di impresa per provvedimento dell’autorità giudiziaria ma questa limitazione venne poi soppressa nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Alla stregua di tali condivise opzioni ermeneutiche, che trovano riscontro nel dato testuale insuperabile costituito dall’art. 24, comma 2, della legge n. 223 del 1991, che estende alle imprese che intendono cessare l’attività le disposizioni relative alle comunicazioni in tema di procedura di mobilità, deve considerarsi irrilevante, ai fini di cui trattasi, la cessazione dell’attività dell’azienda 22. che quanto alla censura relativa al ritardo con cui sono state effettuate le comunicazioni, deve anche qui richiamarsi l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di licenziamenti collettivi, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d’inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico, e con termini molto ristretti, nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza può non determinarne l’inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare dal datore di lavoro Cass. n. 1722/09 Cass. 16776/09 Cass. n. 7490/11 23. che ancora, in tema di licenziamento collettivo secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92 , la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell’elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dall’art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori il controllo sulla correttezza nell’applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell’impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione 24. che da tali premesse consegue come la funzione di tale ultima comunicazione implichi che non possa accedersi ad una nozione elastica di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta Cass. n. 8680/15 Cass. 22024/15 25. che in base a quanto precede risulta corretta l’interpretazione della Corte di merito, che ha dato rilevanza, ai fini della violazione della disposizione in esame, al mancato rispetto del termine di sette giorni di cui alla intervenuta modifica legislativa sopra citata 26. che il ricorso deve pertanto essere respinto 27. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore del difensore del lavoratore, quale antistatario 28. che la società ricorrente è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Emanuele Biondi, antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.