Concesso al lavoratore il differimento dell’audizione sulla base di idoneo certificato medico

Al lavoratore deve essere garantito il proprio diritto di difesa attraverso la richiesta di differimento dell’audizione in sede disciplinare in data successiva al superamento dello stato di malattia qualora attesti tale condizione di salute con idoneo certificato medico, contenente quanto prescritto dall’art. 2 del d.l. n. 663/1979.

Così afferma la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13267/18 depositata il 28 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Roma rigettava la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento dell’appellante e le conseguenti domande di risarcimento e reintegrazione nel posto di lavoro, riformando la pronuncia di primo grado, la quale invece le aveva accolte sulla base dell’omessa previa audizione del dipendente. Le ragioni della Corte territoriale facevano perno sulla inidoneità del certificato di malattia, in quanto troppo generico a riconoscere al lavoratore il legittimo differimento di essere sentito in sede disciplinare. Avverso tale sentenza di secondo grado, il lavoratore ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, poiché non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa in virtù del non concesso differimento dell’audizione. L’idoneità del certificato di malattia generico . Nel caso di specie, la Corte territoriale riteneva inidoneo il certificato di malattia tempestivamente presentato dal lavoratore, considerandolo di carattere generico, in assenza di alcuna attestazione che confermi lo stato di assoluta incapacità, anche a lasciare il proprio domicilio, e soprattutto, l’impedimento che la malattia frapporebbe all’audizione in sede disciplinare ad un coretto esercizio del proprio diritto di difesa . Intervenuta la Suprema Corte, sottolinea come la valutazione effettuata nel giudizio di secondo grado si fonda su un errore di diritto basato sulla lesione del diritto di difesa del lavoratore così come garantito dal succitato art. 7 nell’ambito del procedimento disciplinare, avendo il datore di lavoro l’obbligo di sentire il dipendente oralmente. Occorre anche affermare che, circa l’inidoneità del certificato medico generico, è necessario che esso contenga la esplicita dicitura Certificato di malattia per dipendenti pubblici e il contenuto di cui all’art. 2 del d.l. n. 663/1979, posto che, detta certificazione medica non indica espressamente la patologia in quanto dato sensibile capace di rilevare lo stato di salute del dipendente, andando a violare la sua persona. Pertanto, un certificato medico rispondente ai requisiti di cui sopra risulta idoneo a giustificare l’assenza del lavoratore per infermità e a consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, attraverso il suo legittimo differimento per documentata impossibilità di presenziare. Per queste ragioni la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza, in relazione ad esso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 28 febbraio – 28 maggio 2018, n. 13267 Presidente Manna – Relatore Patti Considerato che il ricorrente deduce violazione degli artt. 115 c.p.c., 7 l. 300/1970, 1175, 1375 c.c., per l’inibizione del lavoratore all’esercizio del proprio diritto di difesa in conseguenza del non concesso differimento dell’audizione, richiesto dal medesimo, in data successiva al superamento dello stato di malattia attestato da certificato medico indebitamente ritenuto inidoneo dalla Corte territoriale primo motivo violazione degli artt. 1335, 2697 c.c., 115 c.p.c., per erronea presunzione, nel ritenere pervenuto all’indirizzo del lavoratore destinatario, che ne aveva sempre contestato la ricezione, il telegramma contenente la data di differimento dell’audizione, in quanto recapitato in Roma non alla residenza via omissis ,ma al diverso indirizzo di via omissis , sull’assunto del ricevimento ivi della lettera di licenziamento, con sostanziale inversione dell’onere probatorio del ricevimento dal datore di lavoro, soggetto onerato, al lavoratore, con la conseguente inapplicabilità della presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. secondo motivo violazione degli artt. 115 c.p.c., 7 l. 300/1970, per erronea attribuzione al lavoratore, assente per ferie dall’ufficio dal 4 al 25 luglio 2008, delle operazioni compiute il 28, 29, 31 luglio e 1 agosto 2008, in assenza di contestazione o comunque di prova, sulla base delle illustrate risultanze istruttorie terzo motivo che il collegio ritiene che il primo motivo sia fondato che nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato né le circostanze sono controverse tra le parti come a con lettera di giustificazione successiva a quella di contestazione di addebito datoriale ricevuta il 20 agosto 2008 inoltrata alla banca il 28 agosto 2008, il lavoratore abbia richiesto di essere sentito personalmente e di consultare la documentazione b essa abbia riscontrato le istanze, invitando il lavoratore alla consultazione il 1 settembre 2008 e fissandone l’audizione il 2 settembre 2008 c il predetto abbia preso visione dei documenti nella prima data e comunicato il 2 settembre la propria indisponibilità a presenziare all’audizione, chiedendone il differimento per motivi di salute d che la banca ha comunicato lo stesso giorno 2 il rinvio dell’audizione al 4 settembre 2008 procedendo quindi il successivo 26 settembre 2008 al licenziamento del lavoratore, senza tenere conto del certificato medico inviato il medesimo giorno 2 settembre che essa ha ritenuto inidoneo il suddetto certificato del dott. P., recante la dichiarazione del lavoratore di essere malato dal 2 settembre 2008 , con formulazione di una prognosi fino a tutto il 5 settembre 2008, s.c. come da sua trascrizione in affoliazione tra pgg. 8 e 9 del ricorso , stimandolo di tenore generico, in assenza di alcuna attestazione che confermi lo stato di assoluta incapacità, anche a lasciare il proprio domicilio, e soprattutto, l’impedimento che la malattia frapporrebbe all’audizione in sede disciplinare ad un corretto esercizio del proprio diritto di difesa avendo il medico attestato unicamente la dichiarazione ricevuta dallo stesso L. di essere afflitto da una patologia rimasta affatto ignota così al p.to 6.4. di pg. 5 della sentenza che tale valutazione della Corte territoriale, lungi dal consistere in un apprezzamento probatorio di merito insindacabile in sede di legittimità, si fonda su un errore di diritto, ritualmente denunciato in base ad un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella generale normativa di lesione del diritto di difesa del lavoratore così come garantito nel procedimento disciplinare dall’art. 7 l. 300/1970 che esso può ben essere esercitato dal medesimo attraverso la richiesta espressa di essere sentito nei termini di legge, come appunto nel caso di specie, avendo il datore di lavoro l’obbligo della sua audizione essendo rimesso al giudice di merito l’accertamento in ordine al rispetto dei canoni buona fede o lealtà contrattuale nelle modalità di convocazione del lavoratore, insindacabile se congruamente motivato Cass. 16 ottobre 2013, n. 23528 che allora, appuntandosi la valutazione della Corte capitolina sull’inidoneità, siccome generica, dell’attestazione contenuta nel certificato medico tempestivamente inviato dal lavoratore, occorre rilevare come esso rechi non soltanto l’espressa indicazione Certificato di malattia per dipendenti pubblici art. 2 d.l. 663/1979 - art. 15 l. 155/1981 , ma anche il contenuto prescritto dallo stesso articolo 2, con il riscontro diretto della dichiarazione di malattia del paziente a far data dal 2 settembre 2008, siccome redatto nello stesso giorno 2 settembre 2008 non prestandosi pertanto a sospetti di violazione deontologica, come invece nell’ipotesi di rilascio di un’attestazione relativa alle dichiarazioni del paziente in ordine al proprio stato di salute nei giorni precedenti, in quanto, pur priva di contenuto certificativo, essa è suscettibile di ingenerare il dubbio che l’assenza sia giustificata da una malattia accertata, per la provenienza da un medico e redatta sul modulario previsto per la certificazione di malattia Cass. 9 marzo 2012, n. 3705 e con la formulazione di una prognosi fino a tutto il 5 settembre 2008 che una tale certificazione è idonea alla maturazione del diritto all’indennità di malattia posta a carico dell’INPS essendo poi, nell’inviare a questo Istituto il certificato medico, il lavoratore onerato, in adempimento dell’art. 2 d.l. 66/979, della verifica di risultanza del proprio indirizzo, per consentire la visita di controllo e, in difetto, dell’indicazione egli stesso del proprio domicilio durante la malattia Cass. 18 luglio 2003, n. 11286 che la detta certificazione medica non reca l’indicazione della patologia in quanto dato sensibile suscettibile di rivelare lo stato di salute dell’interessato, come tale non generalizzabile Cass. 8 agosto 2013, n. 18980 e pertanto diritto inviolabile della persona del lavoratore ben potendo, per converso, il datore di lavoro verificare le assenze per infermità del proprio dipendente con visite di controllo, a norma dell’art. 5, secondo comma l. 300/1970, il cui esito sostituisce la prognosi del certificato medico iniziale, inviato dal lavoratore in adempimento del proprio obbligo di comunicazione al datore di lavoro dello stato di malattia o del suo prolungamento, fino a quando non sia sostituita da un altro giudizio tecnico e ferma restando la possibilità dell’interessato di contestare l’esattezza delle valutazioni tecniche dei sanitari Cass.14 maggio 2003, n. 7478 che pertanto un certificato medico, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 2 d.l. 663/1979, come quello tempestivamente inviato da L.A. ad omissis s.p.a., se idoneo a giustificare l’assenza dal lavoro per infermità e quindi a costituire valida dispensa dall’obbligo di prestazione lavorativa, non può non avere equivalente valore per consentire la possibilità di esercizio di un diritto, quale quello, avendone fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, attraverso il suo legittimo differimento per la documentata infermità che una tale documentata richiesta non è seriamente equiparabile a quella di un differimento dell’incontro in base ad una meramente disagevole o sgradita possibilità di presenziare, sussistendo l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore solo qualora rispondente, come appunto nel caso di malattia certificata, ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile Cass. 31 marzo 2011, n. 7493 Cass. 7 maggio 2015, n. 9223 Cass. 9 ottobre 2017, n. 23510 che dalle superiori argomentazioni discende allora l’accoglimento del motivo, con assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.