Condannato il Comune per l’imprudenza del lavoratore durante “la pausa sigaretta”

Il rischio selettivo si determina quando la condotta del lavoratore è abnorme, inopinabile ed esorbitante e si pone al di fuori dell’attività lavorativa, prescindendo da essa, come tale è idonea ad interrompere il nesso eziologico con la prestazione . Tali caratteristiche, secondo la Cassazione, non sono riscontrabili nel caso di specie, confermata la responsabilità del Comune per l’infortunio di un suo dipendente.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 12807/18, depositata il 23 maggio. Il fatto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un'unica doglianza, contro la sentenza della Corte d’Appello con la quale, in parziale riforma delle decisione di prime cure, lo aveva ritenuto responsabile dell’infortunio sul lavoro del dipendente con la conseguente condanna al pagamento del rimborso all’INAIL relativo all’esborso assicurativo. Secondo il ricorrente l’infortunio avrebbe dovuto essere attribuito ad esclusiva colpa del lavoratore, il cui comportamento integrava gli estremi del rischio elettivo . In particolare l’infortunio era stato causato dalla caduta del dipendente che in quel momento stava fumando appoggiato al camion della raccolta rifiuti e si era sorretto alla barra laterale e non a quella orizzontale così finendo con la mano schiacciata tra tale barra ed il muro del limitrofo edificio . Il rischio elettivo. Secondo la Suprema Corte il comportamento sopra esposto non ha le caratteristiche proprie del rischio elettivo che si determina quando il lavoratore tenga una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante che si ponga al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico con la prestazione e di conseguenza non è attribuibile alla responsabilità del datore di lavoro che, viceversa, sussiste, come nel caso di specie, in relazione alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore . Precisano i Giudici di legittimità che la sentenza, oggetto della fattispecie in esame, è stata ampiamente motivata dai Giudici di merito che correttamente hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro e di conseguenza, secondo la Cassazione il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 15 febbraio – 23 maggio, n. 12807 Presidente D’Antonio – Relatore Berrino Rilevato che il Comune di omissis ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, poi illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 873/2012 della Corte d’Appello di Firenze la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno, lo ha ritenuto responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente M.F. e conseguentemente lo ha condannato a rimborsare all’I.N.A.I.L. il relativo esborso assicurativo, determinato in Euro 38.808,97 che l’I.N.A.I.L. ha resistito con controricorso. Considerato che con l’unico motivo si sostiene che l’infortunio sarebbe da riportare a colpa esclusiva del lavoratore, il cui comportamento integrava gli estremi del rischio elettivo che tale comportamento è individuato nel fatto che il M. , in piedi sul predellino posteriore del camion di raccolta dei rifiuti, al momento del passaggio in una strettoia tra due muri, si era sorretto sulla barra laterale, e non su quella orizzontale, così finendo con la mano schiacciata tra tale barra ed il muro del limitrofo edificio che tale comportamento non ha le caratteristiche proprie del rischio elettivo che si determinano allorquando venga tenuto dal lavoratore una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante Cass. 13 gennaio 2017, n. 798 che si ponga al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico con la prestazione Cass. 5 settembre 2014, n. 18786 e quindi non rientrante nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, viceversa, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore Cass. 798/2017, cit. Cass. 4 dicembre 2013, n. 27127 che neppure ha pregio il richiamo, contenuto nel contesto del motivo di ricorso, al fatto che il M. stesse in quel momento fumando che infatti è puramente affermato che il lavoratore per fumare e stare in equilibrio sul predellino pone la mano dove non dovrebbe pag. V del ricorso , senza a ben vedere spiegarsi, data la genericità dell’affermazione, quale fosse la concreta dinamica che possa in ipotesi esplicitare un concreto nesso causale tra l’atto del fumare e l’avere posto la mano sulla barra laterale, in quanto, ad esempio, addirittura il fatto che l’altra mano sorreggesse la sigaretta è escluso dal tenore della deposizione testimoniale teste S. riportata nel medesimo ricorso per cassazione che il ricorso, a fronte tra l’altro di una sentenza che ha ampiamente motivato sui coefficienti colposi concretamente sussistenti in capo al datore di lavoro tra cui, l’uso di un mezzo inidoneo perché tale da determinare esposizioni fuori sagoma del corpo degli addetti, in violazione dell’art. 374 d.p.r. 547/55 la mancanza di previa verifica sul percorso del mezzo, onde fornire indicazioni agli addetti, stante la strettoia, lo stato dissestato della strada e la scarsa illuminazione, di uscire a piedi da quel varco , va pertanto rigettato che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.