Sostituiti i dipendenti in sciopero: Trenitalia censurata per condotta antisindacale

Per i Giudici è antisindacale la condotta tenuta dall’azienda, che, in occasione di alcuni scioperi, ha sostituito i lavoratori che avevano incrociato le braccia con alcuni dipendenti aventi un inquadramento superiore, affidando loro mansioni inferiori, ossia guida e scorta dei treni .

Va sanzionata l’azienda che, a fronte di uno sciopero del personale, impiega gli altri dipendenti che non hanno incrociato le braccia, affidandogli ripetutamente mansioni inferiori. A dirlo sono i Giudici del ‘Palazzaccio’, dichiarando antisindacale la condotta tenuta da ‘Trenitalia spa’, che, in occasione di alcuni scioperi, aveva utilizzato dipendenti con qualifica di ‘quadro’ nella guida e nella scorta dei treni Cassazione, sentenza n. 12551/18, sez. Lavoro, depositata oggi . Sostituzione. Decisivo è il passaggio in Corte d’appello, dove i Giudici, nell’aprile del 2013, sanciscono la vittoria del sindacato Orsa – Ferrovie”, dichiarando l’antisindacalità del comportamento tenuto da Trenitalia s.p.a.’ in occasione di alcuni scioperi . A provocare la reazione dell’organizzazione sindacale è la scelta compiuta dall’azienda, ossia impiegare dipendenti con qualifica di ‘quadro’ nella guida e nella scorta dei treni , sostituendo così i lavoratori che hanno incrociato le braccia. Scelta da censurare, osservano i Giudici d’Appello, che, accogliendo il ricorso dei legali di ‘Orsa - Ferrovie’, ordinano all’azienda di astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti analoghi , obbligandola anche ad affiggere il dispositivo nelle bacheche aziendali per una settimana . Mansioni. A chiudere definitivamente la querelle giudiziaria è la Cassazione, chiamata in causa dagli avvocati di ‘Trenitalia’. Obiettivo dell’azienda è, ovviamente, ottenere una diversa lettura della propria condotta. E su questo fronte i legali sottolineano l’irrilevanza delle mansioni espletate in via marginale ed occasionale da parte del personale con qualifica di ‘quadro’ nella sostituzione dei lavoratori in sciopero , e aggiungono che l’adibizione a mansioni inferiori in sostituzione degli scioperanti solo per uno o più giorni intervallati non può considerarsi illegittima . Tale obiezione viene però respinta in modo netto dai Giudici del ‘Palazzaccio’, i quali osservano che in questa vicenda i sostituti sono stati impiegati per intere giornate e più volte nella sostituzione di personale in sciopero avente qualifica palesemente inferiore . Così operando, l’azienda, secondo i Magistrati, ha tenuto una condotta lesiva dell’interesse collettivo del sindacato , avendo fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi . Decisivo è il dato relativo al fatto che le mansioni inferiori svolte dai ‘quadri’ in sostituzione degli scioperanti non sono state né accessorie o complementari, né marginali , spiegano i Magistrati. E questa visione non può essere scalfita dal richiamo alle qualifiche dei ‘quadri’, che, secondo l’azienda, sono comunque in possesso della professionalità e delle abilitazioni per l’espletamento delle mansioni di ‘condotta treno’ e di ‘capo treno’ .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 febbraio – 22 maggio 2018, numero 12551 Presidente Nobile – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Il segretario provinciale di Orsa Ferrovie appellava la sentenza del Tribunale di Pisa 13.12.11 che rigettò l'opposizione avverso il decreto ex articolo 28 Stat.Lav., condividendolo nella parte in cui aveva ritenuto il difetto di attualità del comportamento denunciato dal sindacato sostituzione di personale in sciopero con altri dipendenti aventi qualifica superiore . Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 5.4.13, la Corte d'appello di Firenze accoglieva il gravame, dichiarando l'antisindacalità del comportamento tenuto da Trenitalia s.p.a. in occasione degli scioperi indicati in ricorso, consistito nell'impiegare dipendenti con qualifica di 'quadro' nella guida e scorta dei treni e nell'utilizzare il lavoro straordinario oltre i limiti di legge, ordinando a Trenitalia s.p.a. di astenersi per il futuro di porre in essere comportamenti analoghi, disponendo l'affissione del dispositivo nelle bacheche aziendali per la durata di una settimana. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Trenitalia s.p.a., affidato a cinque motivi. Resiste il sindacato 'Or.s.a.' con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'articolo 28 L. numero 300\70, nonché degli artt. 1362-1363 c.c., relativamente alla natura di associazione sindacale nazionale del sindacato OR.S.A. Lamenta che i sindacati locali federati in Or.S.A. sono totalmente autonomi, avendo con la struttura centrale un legame meramente formale, assumendo così natura meramente locale né rilevavano a tal fine la mera adesione ad un c.c.numero l. siglato da altre oo.ss., né alcune ordinanze del Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture, citate dalla sentenza impugnata, ove si faceva riferimento ad un elevato grado di rappresentatività del sindacato in questione. Il motivo è infondato. Deve premettersi che l'accertamento di fatto relativo al requisito di rappresentatività necessario per l'accesso alla tutela prevista dall'articolo 28 dello Statuto costituisce indagine demandata al giudice di merito e, pertanto, è incensurabile, in sede di legittimità ove assistita da adeguata motivazione cfr. Cass. numero 11322\15, Cass. numero 15262/2002 . Nella specie, la motivazione non risulta carente, in quanto logicamente basata sulla documentazione in atti Statuto del sindacato in primis . Giova poi osservare che questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato v., in particolare, Cass. numero 6206 del 2012, Cass. numero 5321\17, Cass. numero l7915\17 che ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'articolo 28 st.lav., per associazioni sindacali nazionali devono intendersi quelle che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, che rimane un indice tipico, ma non l'unico, rilevante ai fini della nazionalità . Questa Corte ha inoltre affermato che tale requisito non può desumersi da dati meramente formali o da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell'associazione, come sembra ritenere la ricorrente, essendo piuttosto necessaria un'azione diffusa a livello nazionale cfr., ex aliis, Cass.numero 19272\17, Cass. numero 16637/14 Cass. numero 29257/08 cfr., in fattispecie riguardanti la legittimazione ex articolo 28 dello SLAI COBAS, Cass. numero 21931/14, Cass. numero 6206/12 e Cass. numero 2314/12 cfr., ancora, Cass. numero 16787/11 Cass. numero 16383/06 . In breve, ciò che rileva è la diffusione ed una effettiva azione del sindacato su tutto o gran parte del territorio nazionale, non essendo indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa così Cass. S.U. numero 28269/05 . La sentenza impugnata ha esaminato il requisito in parola alla luce degli elementi di fatto acquisiti, compreso lo Statuto da cui correttamente evince l'esistenza di una organizzazione sindacale unica, federale ed inscindibile , e la partecipazione alla stipula del c.c.numero l. circostanza rilevante alla luce di C.Cost. numero 231\13 , sicché il motivo nella sostanza propone una diversa valutazione del quadro probatorio che non è consentita in sede di legittimità alla luce del novellato numero 5 dell'articolo 360, comma 1, c.p.c. 2.- Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 28 L. numero 300\70, relativamente all'attualità della condotta. Lamenta in particolare che la corte di merito, pur ammettendo che il comportamento datoriale in questione si era esaurito, ritenne parimenti sussistente il requisito in parola in base ad un giudizio prognostico di presumibile reiterazione della condotta. Il motivo è infondato posto che, come più volte osservato da questa Corte cfr., ex multis, Cass. numero 10130\14 , il requisito dell'attualità della condotta datoriale deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità come sostenuto dall'azienda in appello in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, che il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. L'accertamento in ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici Cass. numero 3837\16, Cass. numero 23038\10, Cass. numero 11741\05 . La sentenza impugnata si è attenuta a tale consolidato principio valutando le circostanze del caso concreto vari decreti ex articolo 28 emessi contro Trenitalia per analoghi comportamenti, diffide di altre sigle sindacali sempre in materia , con un logico apprezzamento dei fatti che non può essere ora sindacato in base al novellato numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. 3.- Con il terzo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 40 e 41 Cost., 28 L. numero 300\70 e 2103 c.c., relativamente alla affermata antisindacalità della sostituzione di personale scioperante con dipendenti di qualifica superiore. In particolare lamenta che la sentenza impugnata non considerò l'irrilevanza, ex articolo 2103 c.c., di mansioni espletate in via marginale od occasionale in tesi quelle del personale con qualifica di 'quadro' nella sostituzione degli scioperanti, qui in esame , evidenziando che l'adibizione a mansioni inferiori in sostituzione degli scioperanti solo per uno o più giorni intervallati, non poteva considerarsi illegittima. Il motivo, che peraltro richiama la risalente giurisprudenza di questa Corte in tema di legittimità della sostituzione di lavoratori in sciopero Cass. numero l2822\91, numero 2045\98, etc , è infondato, basandosi la richiamata giurisprudenza su di un mutamento peggiorativo delle mansioni del tutto marginale ed eccezionale ovvero istantaneo o comunque di breve durata, cfr. al riguardo Cass. numero 4542\13 , cosa che la sentenza impugnata ha nella specie motivatamente escluso, ove i sostituti sono stati impiegati per intere giornate e più volte nella sostituzione di personale in sciopero avente qualifica palesemente inferiore. In tal senso la prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'articolo 2103 cod. civ. Cass. numero 14444\15, Cass. numero 15782\11, Cass. numero l2811\09 . Nella specie la corte distrettuale ha accertato che le inferiori mansioni svolte dai 'quadri' in sostituzione degli scioperanti non furono né accessorie o complementari, né marginali. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti relativamente alle mansioni ordinariamente ed occasionalmente espletate dal personale con qualifica di quadro. Violazione dell'articolo 115 c.p.c. per omessa ammissione della prova testimoniale relativa alle mansioni ordinariamente ed occasionalmente espletate dal personale con qualifica di quadro. Lamenta in particolare che la sentenza impugnata aveva omesso di valutare quanto dedotto nella memoria di costituzione in appello di Trenitalia, e cioè che i dipendenti inquadrati nella categoria B con funzioni di Tutor o Capo Deposito o del personale viaggiante è in possesso della professionalità e delle abilitazioni per l'espletamento delle mansioni di 'condotta' e di Capo Treno, il cui mancato prolungato svolgimento comportava la perdita delle dette abilitazioni, omettendo peraltro di ammettere la prova sul punto richiesta dalla società. Il motivo è infondato. In primo luogo in quanto le circostanze di cui sopra, che la sentenza impugnata ha escluso sulla base delle declaratorie contrattuali collettive, risulterebbero solo dedotte da Trenitalia, in tesi nella memoria di costituzione in appello, atto necessario anche per valutare la tempestività delle richieste istruttorie che tuttavia non risulta prodotto in questa sede in violazione dell'articolo 369, comma 2, numero 4 c.p.c. In secondo luogo perché, nel regime di cui al novellato numero 5 dell'articolo 360 c.p.c, il fatto storico decisivo è stato esaminato dalla corte di merito. In terzo luogo in quanto non risulta adeguatamente censurata sul punto la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha motivatamente ritenuto ed accertato che tali sostituzioni avvennero frequentemente e non marginalmente in occasione di diversi scioperi ed al solo scopo di sostituire il personale scioperante, non rilevando a questo punto neppure la prova richiesta in ordine alla circostanza che i dipendenti inquadrati in categoria B siano in possesso della professionalità e delle abilitazioni per l'espletamento delle mansioni di 'condotta' e di Capo Treno, rilevando qui l'antisindacalità della condotta datoriale. 5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 numero 4 c.p.c. relativamente alla affermata violazione dell'orario di lavoro massimo da parte dei sostituti. Il motivo è evidentemente assorbito dalle considerazioni sin qui svolte. 6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 numero 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro.200,00 per esborsi, Euro.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 numero 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.