È sempre necessario offrire la prestazione lavorativa quando si impugna il licenziamento orale

Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all’art. 2 l. n. 604/1966 e successive modifiche non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, che deve pertanto considerarsi mai interrotto.

Per i rapporti non rientranti nell’area della tutela reale, la conseguenza di tale continuità consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione retributiva, che siano messe a disposizione le opere e, cioè, l’offerta della prestazione lavorativa. È quanto emerge dalla sentenza n. 10968/2018 della Corte di Cassazione, depositata l’8 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da una lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del licenziamento orale intimato ad una lavoratrice e, di conseguenza, aveva condannato una società in nome collettivo ed i soci della stessa al pagamento alla riassunzione della ricorrente ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti dal momento del licenziamento a quello dell’effettiva riassunzione. Il datore di lavoro ha impugnato in cassazione la sentenza di secondo grado lamentando, in rito, la carenza di legittimazione passiva dei soci e, nel merito, contestando che dall’inefficacia del licenziamento conseguisse, sul piano giuridico, il diritto della lavoratrice a percepire le cd. retribuzioni medio tempore maturate a titolo di risarcimento del danno, anche se la stessa non aveva messo a disposizione del datore di lavoro la prestazione lavorativa. I soci di una società di persone sono legittimasti passivi tanto quanto la società. La Suprema Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dai soci della resistente, richiamando il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si verifica tale difetto solo qualora il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità di socio ma in proprio, non potendo far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale. Gli Ermellini ricordano infatti che il beneficium excussionis concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera solo in sede esecutiva, nel senso che il creditore non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria, come accaduto nel caso di specie. L’offerta della prestazione lavorativa. È pacifico che il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell’onere della forma scritta imposto dall’art. 2, Legge n. 604/1966 e come tale è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore né il tipo di regime causale applicabile reale od obbligatorio . Tuttavia la Corte territoriale ha condannato il datore di lavoro al pagamento in favore della lavoratrice delle retribuzioni maturate a decorrere dal giorno del licenziamento a quello della riassunzione, sul presupposto che dalla pacifica natura orale del recesso discenderebbe, sul piano delle conseguenze economiche, il diritto della stessa al predetto pagamento e ciò a prescindere dall’esistenza di una formale offerta della prestazione lavorativa. La Suprema Corte ha invece ritenuto di dare continuità all’orientamento di recente consolidato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2990/2018 per la quale, nei rapporti sottratti al regime della tutela reale, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all’art. 2, Legge n. 604/1966 non produce effetti sulla continuità del rapporto. Tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l’inidoneità del recesso ad incidere sulla continuità del rapporto non comporta il diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni medio tempore maturate, bensì solo al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 febbraio – 8 maggio 2018, n. 10968 Presidente Manna– Relatore Piccone Fatto e diritto Rilevato che con sentenza in data 14 ottobre 2015, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da D.S.M. , aveva condannato la Vetreria P. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché P.L. , P.C. e P.G. , chiamati in giudizio in qualità di soci della s.n.c., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 4.270,95 ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché alla riassunzione della lavoratrice nel posto di lavoro, previa declaratoria di nullità del licenziamento orale intimatole in data 12 ottobre 2007, con la condanna degli appellanti al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti dal momento del licenziamento sino a quello dell’effettiva riassunzione che avverso tale sentenza la Vetreria P. s.n.c., P.L., P.C. e P.G. hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi, mentre D.S.M. è rimasta intimata Considerato che, con il primo motivo di ricorso, si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 2291 e 2304 del cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla ritenuta sussistenza della legittimazione passiva dei resistenti, soci di una s.n.c. che il motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Cass., n. 279 del 2017 secondo cui solo qualora il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, è carente di legittimazione, non potendo far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale che, infatti, il beneficium excussionis concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria, come accaduto nel caso di specie Si veda anche, sul punto, Sez. Un., n. 3022 del 2015 che con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2697, 2730 e 2733 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando l’omesso esame delle dichiarazioni dei testi escussi e l’aprioristica adesione alla decisione di primo grado che, in realtà, la Corte territoriale dà perfettamente contezza, nel proprio iter motivazionale degli elementi probatori posti a base della decisione mentre parte ricorrente fa valere come violazione di legge quello che, nella sostanza, è un vizio di motivazione, né il giudice di legittimità ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge Cass. n. 19547 del 2017 che, quindi, questo motivo va respinto che, con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. nonché dell’art. 345 del cod. proc.civ., sul presupposto della erronea considerazione, quale parametro di riferimento per l’adeguamento della retribuzione, ai sensi dell’art. 36 Cost., del CCNL di diverso settore merceologico CCNL legno e arredamento anziché vetro che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la deduzione non costituisce una eccezione in senso stretto in quanto relativa ad un fatto modificativo, estintivo od impeditivo della pretesa ma una mera difesa, non ampliando il thema decidendum e, pertanto, non è soggetta al divieto di proposizione in appello di cui all’art. 345 cod. proc. civ., come erroneamente rilevato dalla Corte territoriale che tale motivo è, quindi, fondato e, pertanto, deve essere accolto che con il quarto motivo si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riguardo al riconoscimento del diritto alle retribuzioni spettanti pur avendo la Corte ritenuto configurabile un diritto al risarcimento del danno in relazione alla ritenuta inefficacia del licenziamento intimato oralmente mentre con il quinto si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché 1223, 1227 e 2697 cod. civ., nonché 2 L. n. 604/66 che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati e vanno accolti che il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell’onere della forma scritta, imposto dall’art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall’art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile reale od obbligatorio , giacché la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto che, tuttavia, la Corte territoriale, ha condannato gli attuali ricorrenti al pagamento, in favore di D.S.M. , delle retribuzioni maturate a decorrere dal giorno del licenziamento, sul rilievo che dalla pacifica natura orale dello stesso discenderebbe, sul piano delle conseguenze economiche, il diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni dalla data di intimazione a quella di effettiva riammissione in servizio e ciò a prescindere dall’esistenza di una formale offerta della prestazione lavorativa che tale statuizione è peraltro in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale, nei rapporti sottratti al regime della tutela reale come è da ritenere quello in esame, non risultando posta nei gradi di merito la questione dell’applicabilità dell’art. 18 l. n. 300/1970 , il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all’art. 2 l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 2 l. n. 108/1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l’atto tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l’inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni in questi termini, fra le più recenti, Cass. 13669 del 2016 nonché, Sezioni Unite, 27 luglio 1999 n. 508 Cass. n. 7008/2000 n. 7382/2000 n. 9187/2000 n. 6879/2001 n. 2392/2003 n. 12079/2003 n. 11670/2006 n. 19344/2007 n. 18844/2010 che, in particolare, la Corte ha ribadito che il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 e succ. mod. non produce effetti sulla continuità del rapporto, che deve pertanto considerarsi mai interrotto. Per i rapporti non rientranti nell’area della tutela reale, la conseguenza di tale continuità consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione retributiva, che siano messe a disposizione le operae e, cioè, l’offerta della prestazione lavorativa tale consolidato orientamento appare anche confermato dalle recenti Sezioni Unite n. 2990 del 2018 che la sentenza deve conseguentemente essere cassata in relazione a tali tre motivi e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto sopra richiamato in tema di offerta della prestazione lavorativa. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri cassa la sentenza Ndr testo originale non comprensibile in relazione ai motivi Ndr testo originale non comprensibile e rinvia anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.