Per la malattia professionale conta la prova dello svolgimento di un’attività lavorativa nociva

La previsione nella tabella di cui agli artt. 139 e 10 d.lgs. n. 38/2000 di un’attività lavorativa come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia va considerata nell’ottica non della presunzione di origine professionale e dell’inversione dell’onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell’assolvimento del carico probatorio, cosicché in tal caso il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell’attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell’attività inclusa nella predetta tabella.

Il caso. La Corte d’Appello di Genova ha accolto l’appello proposto dall’INAIL contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la natura professionale della malattia tumore polmonare che aveva cagionato il decesso di un operaio verniciatore. In riforma di tale sentenza la Corte territoriale ha affermato che l’unica esposizione provata in causa era quella ad una sostanza non cancerogena il Genkene e che la previsione secondo cui il tumore al polmone fosse derivato causalmente, con elevata probabilità, dall’attività di verniciatore era inserita soltanto nelle tabelle ex art. 139 T.U. 1124/1965 non idonee a fondare la presunzione di origine professionale, come le tabelle previste invece dall’art. 3 T.U. Gli eredi del lavoratore deceduto hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia, lamentando l’errore in cui era incorso la Corte d’Appello per aver negato la presunzione di origine professionale della malattia in relazione alle previsioni della tabella di cui all’art. 139 T.U Rilevanza dell’attività lavorativa svolta. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del lavoratore, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse attribuito il giusto valore all’inclusione dell’attività lavorativa di verniciatore nell’ambito della tabella ex art. 139 T.U. e per non aver utilizzato correttamente i principi valevoli in materia di nesso causale in relazione alle malattie multifattoriali. La Corte di Cassazione ha infatti sottolineato che con riferimento alle regole dell’onere probatorio applicabili a tale fattispecie il fatto che l’attività di verniciatore sia prevista nella citata tabella come fattore con elevato rischio di cagionare tale malattia e che risulti provato che il lavoratore ha svolto tale attività consente di ritenere assolto l’onere probatorio, non essendo necessario che emerga la prova delle singole sostanze cui lo stesso è stato esposto. La prova del nesso causale nelle malattie multifattoriali. La Suprema Corte ha poi precisato che nelle malattie multifattoriali rileva anche il concorso di cause ex artt. 40 e 41 c.p. e che il nostro ordinamento in materia di nesso causale è ispirato al principio di equivalenza delle cause, per cui, sul piano eziologico, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l’azione dannosa di altri fattori o di aggravarne gli effetti. Pertanto, in presenza di malattia multifattoriale tabellata, dinanzi alla provata esposizione ad un fattore cancerogeno previsto in tabella ovvero in presenza di una malattia multifattoriale non tabellata, acquisita la prova nel singolo giudizio dell’elevata cancerogenicità del fattore professionale, il nesso eziologico richiesto dalla legge può essere negato solo qualora possa ritenersi con certezza e con onere della prova a carico dell’INAIL che la malattia sia l’effetto esclusivo dell’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa ovvero di un fattore extraprofessionale di per sé non sufficiente a produrre l’infermità, mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l’operatività del principio di equivalenza causale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 dicembre 2017 – 5 aprile 2018, n. 8416 Presidente Mammone – Relatore Riverso Rilevato in fatto che con la sentenza n. 472/2012 la Corte d’Appello di Genova accoglieva l’appello proposto dall’INAIL contro la sentenza di primo grado che, sulla scorta di ctu, aveva riconosciuto la natura professionale della malattia tumore polmonare che aveva cagionato il decesso di F.G. , il quale per lungo tempo aveva esercitato l’attività di verniciatore, ed aveva perciò accolto la domanda del coniuge L.L. condannando l’INAIL all’erogazione delle prestazioni assicurative dovute per legge in favore dell’attrice che in riforma di detta sentenza la Corte d’Appello affermava invece che l’unica esposizione provata nella causa era al c.d. Genklene per la quale l’INAIL aveva però evidenziato - in mancanza di contestazioni - la natura non cancerogena della sostanza sosteneva inoltre che la previsione secondo cui il tumore al polmone con elevata probabilità fosse derivato causalmente dall’attività di verniciatore era inserita soltanto nelle tabelle ex articolo 139 t.u. 1124/1965 non idonee a fondare la presunzione di origine professionale, come le tabelle previste invece dall’articolo 3 del t.u. e che in base alla nuova ctu disposta in appello risultava invece che il F. fosse deceduto per un fattore del tutto autonomo rispetto all’attività lavorativa pregressa come il fumo di sigaretta che avverso detta sentenza L.L. ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico articolato motivo illustrato da memoria, cui resiste l’INAIL con controricorso. Considerato in diritto che con l’unico articolato motivo il ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 416, 441, 442 e 445 c.p.c. e 2697 c.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 134, 139 del DPR 1124765, del DPR 336/1994 e del D.M. 27.4.2004, nonché degli artt. 40 e 41 c.p. ed omessa e insufficiente motivazione e ciò per aver la Corte negato la presunzione di origine professionale della malattia in relazione alle previsioni della tabella ex articolo 139 T.U. pur sostenendo che la stessa tabella prevedesse che il tumore al polmone con elevata probabilità fosse derivato causalmente dall’attività di verniciatore per aver negato l’esposizione alle tante sostanze cancerogene allegate in ricorso e la loro efficacia causale per aver affermato che l’unica sostanza nociva in relazione alle quale era stata provata l’esposizione fosse il solo Genklene che anzitutto va esclusa la censura relativa alla violazione dell’articolo 139 T.U. ed alla pretesa presunzione di origine professionale della malattia in discorso, dovendo il Collegio ribadire quanto chiarito da questa Corte con pronuncia successiva a quella indicata in ricorso Cass. n. 8638/2008 - correttamente disattesa dalla sentenza impugnata - ovvero che l’elenco delle malattie previsto dall’articolo 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall’articolo 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, non amplia il catalogo delle patologie tabellate ad eziologia professionale presunta Cass. 13638/2012 che pur tuttavia la sentenza impugnata non ha attribuito il giusto valore all’inclusione dell’attività lavorativa di verniciatore nell’ambito della tabella ex articolo 139 T.U. e 10 d.lgs. 38/2000 ed inoltre non ha fatto buon governo dei principi valevoli in materia di nesso causale relativamente ad una fattispecie di malattia multifattoriale, come quella di causa, per come illustrati da questa Corte, da ultimo con le sentenze nn. 5704/2017 e 10430/2017 e chiariti con la presente pronuncia che invero la previsione in tabella ex articolo 139 e 10 d.lgs. 38/2000 di una attività lavorativa nella fattispecie di verniciatore come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia va considerata nell’ottica non della presunzione di origine professionale e dell’inversione dell’onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell’assolvimento del carico probatorio, talché in tal caso il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell’attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell’attività inclusa nella tabella che questo argomento probatorio che attiene non al nesso di derivazione causale, ma alla nocività della attività lavorativa svolta, deve essere riconosciuto nel processo per effetto delle previsioni della tabella ex articolo 139 e 10 d.lgs. 38/2000 elaborata da un’apposita Commissione di specialisti sulla base di valutazioni scientifiche ed indagini epidemiologiche che la Corte territoriale non ha considerato provata l’esposizione a sostanze nocive nonostante che la ricorrente avesse più volte ed analiticamente indicato in ricorso, una per una, le varie sostanze nocive alle quali era stato esposto il de cuius nel corso delle mansioni svolte per oltre trent’anni come operaio verniciatore presso i datori ed i reparti ivi precisati in termini dettagliati allegando altresì che alcune di esse fossero incluse nella lista I dedicata alle malattia di cui è probabile l’origine professionale in particolare benzene, cadmio e cromo e che lo studio della IARC prodotto in giudizio le includesse tra i tipici composti delle vernici e dei solventi, classificando pure l’attività del verniciatore nel gruppo dei cancerogeni certi che la Corte nell’affermare che l’unica esposizione provata in causa fosse al Genklene non ha nemmeno considerato in chiave probatoria la mancata contestazione dell’INAIL relativa alle circostanze riferite all’esposizione a tutte le altre sostanze più volte allegate in ricorso mentre ha utilizzato il principio di non contestazione soltanto per considerare provata l’eccezione dell’INAIL sulla mancanza di nocività del Genklene che la stessa c.t.u. espletata in appello, e richiamata a fondamento della decisione, appare viziata poiché in relazione ad una malattia multifattoriale, come il tumore al polmone, sostiene che il fattore professionale - che per la IARC e la tabella ex articolo 139 TU 1124 e 10 dlgs. 38/2000 ha una elevata valenza eziologica - non abbia invece alcuna rilevanza senza considerare che nella malattia multifattoriale rileva anche il concorso di cause ex artt. 40 e 41 c.p. e che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause, per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l’azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, e senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale che, pertanto, in presenza di malattia multifattoriale tabellata, dinanzi alla provata esposizione ad un fattore cancerogeno previsto in tabella anche senza indicazioni di soglia, Cass. n. 23653 del 21/11/2016 ovvero in presenza di malattia multifattoriale non tabellata Cass. 10430/2017 , acquisita la prova nel singolo giudizio - anche sulla base di indagini epidemiologiche confrontate con le emergenze relative al caso concreto - della elevata cancerogenicità del fattore professionale, il nesso eziologico richiesto dalla legge può essere negato solo qualora possa ritenersi con certezza, e con onere della prova a carico dell’INAIL, che la malattia sia l’effetto esclusivo dell’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa ovvero di un fattore extraprofessionale di per sé solo sufficiente a produrre l’infermità Cass. 26 marzo 2015 n. 6105 Cass. 11 novembre 2014 n. 23990 mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l’operatività del principio di equivalenza causale Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021 che la sentenza impugnata è quindi errata poiché non ha considerato l’esposizione a sostanze nocive che invece risultavano dimostrate sulla scorta di precise allegazioni di fatto non contestate non ha considerato che ai fini dell’operatività della tutela assicurativa è sufficiente l’identificazione di un rischio ambientale cfr. Cass. SU 13025/2006 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011 ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell’ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno non ha valutato sotto il profilo almeno concorsuale la circostanza che l’attività di verniciatore è indicata come fattore causale probabile in relazione alla malattia tumorale in discorso e che l’inclusione nella tabella della stessa attività, complessivamente considerata, derivi dall’elaborazione di giudizi scientifici ed indagini tecniche proprio sulle sostanze come benzene, cadmio e piombo utilizzate nelle vernici ed alle quali sono conseguentemente esposti i lavoratori che esercitano la l’attività di verniciatore non ha spiegato per quale motivo il fattore professionale non abbia avuto nessuna valenza eziologica aderendo ad una ctu che nulla dice in proposito, in assenza di elementi, in alcun modo indicati nella stessa sentenza, al fine di attribuire al tabagismo il carattere di causa esclusiva dello stesso evento dannoso che in conclusione, tenuto conto di tutti questi rilievi, poiché la sentenza impugnata non si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente, il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, al nuovo giudice indicato in dispositivo il quale dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra richiamati in materia di nesso di causa, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.