Legittimità del termine apposto al contratto di somministrazione di manodopera

In tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che consentono il ricorso a tale rapporto lavorativo a termine deve limitarsi all’accertamento della loro esistenza effettiva e non può sfociare in un sindacato sulle valutazioni tecniche e organizzative dell’utilizzatore.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6152/18, depositata il 14 marzo. Il caso. Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda proposta da un lavoratore di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con una società somministratrice, prorogato per sei volta sulla base delle esigenze produttive della società utilizzatrice, accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con condanna al ripristino e al pagamento delle retribuzioni maturate. La Corte d’Appello ribaltava la decisione ritenendo sufficiente per la legittimità dell’apposizione dei termini la ragione organizzativa addotta dall’utilizzatrice in riferimento ad una specifica commessa, e dunque di natura temporanea. Il lavoratore ricorre in Cassazione avverso la pronuncia d’appello. Somministrazione di manodopera. In tema di somministrazione di manodopera, ribadisce la Corte, il controllo giudiziario sulle ragioni che consentono tale tipologia di rapporto lavorativo deve limitarsi all’accertamento della loro esistenza effettiva e non può sfociare in un sindacato sulle valutazioni tecniche e organizzative dell’utilizzatore. Inoltre, proseguono i Supremi Giudici, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine deve sussistere una corrispondenza tra la causale enunciata dall’utilizzatore e la concreta assegnazione di mansioni al lavoratore. Ne consegue che la sanzione della nullità del contratto di cui all’art. 21, ultimo comma, d.lgs. n. 276/2003 per il caso di difetto di forma scritta esplica i suoi effetti anche sull’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con trasformazione del contratto a tempo determinato alle dipendente del somministratore a contratto a tempo indeterminato alle dipendente dell’utilizzatore. Tornando al caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi richiamati accertando la specificità delle esigenze aziendali invocate dall’utilizzatore argomentando la propria decisione con una motivazione esente da vizi. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 novembre 2017 – 14 marzo 2018, numero 6152 Presidente Napoletano – Relatore Patti Fatti di causa Con sentenza in data 6 maggio 2013, la Corte d’appello di Brescia rigettava le domande di A.N. di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la somministratrice Adecco Italia s.p.a. dal 12 aprile al 9 maggio 2010 e successivamente prorogato per sei volte fino al 30 giugno 2011 in favore dell’utilizzatrice G.C. s.p.a. per esigenze di carattere produttivo legate all’incremento dell’attività lavorativa a seguito dell’ordine numero 3494716 , di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 12 aprile 2010 con quest’ultima e di condanna al suo ripristino e al pagamento, in proprio favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate fino all’effettivo ripristino così riformando la sentenza del primo giudice, che le aveva invece accolte, in particolare condannando G.C. s.p.a. al pagamento, in favore del lavoratore, a un’indennità, ai sensi dell’art. 32 L. 183/2010, pari a dieci mensilità retributive globali di fatto. Al contrario del Tribunale, la Corte territoriale riteneva, infatti, la sufficiente specificità della ragione organizzativa suindicata tanto nel contratto commerciale che in quello di lavoro , implicitamente temporanea in quanto collegata ad una commessa, dimostrata per non contestazione delle circostanze di fatto e pertanto senza necessità di istruzione probatoria pure risultando giustificate le sei proroghe successive per la natura aperta del contratto con la committente Perkins, siccome recante una mera previsione di budget da concretizzare in ordini suscettibili di incrementi o decrementi. Con atto notificato l’11 giugno 2013, A.N. ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resisteva G.C. s.p.a. con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 20, quarto comma d.lg. 276/2003, per assenza di un puntuale controllo giudiziale in ordine alla specificità della causale indicata nel contratto di somministrazione di lavoro in questione identica a quella delle ragioni giustificanti il contratto a tempo determinato , in quanto limitato alla verifica di astratta idoneità delle ragioni ad un mero controllo di effettività, senza alcuna indagine delle loro componenti identificative essenziali, quanto al contenuto, alla portata spazio-temporale né di ogni più generale circostanza. 2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 20, quarto comma d.lg. 276/2003, per l’inidoneità dell’accertamento giudiziale di legittimità del rapporto di somministrazione ripetutamente prorogato, sul rilievo di un aumento della produzione in base ad un ordinativo commerciale neppure prodotto, senza verifiche in concreto dell’incidenza dell’asserito riassetto organizzativo sulla gestione aziendale, della temporaneità dell’asserita esigenza produttiva e della necessità di un temporaneo incremento del personale stabile dell’azienda. 3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione. 3.1. Essi sono infondati. 3.2. Ora, è noto che, in tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono sia limitato all’accertamento della loro esistenza effettiva, non potendo estendersi, ai sensi dell’art. 27, terzo comma d.lg. 276/2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore Cass. 15 luglio 2011, numero 15610 Cass. 8 maggio 2012, numero 6933 . In particolare, ai sensi degli artt. 20 e ss. d.lg. 276/2003, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti Cass. 9 settembre 2013, numero 20598 con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore Cass. 1 agosto 2014, numero 17540 . 3.3. Anche se, per alcuni aspetti, il contratto di lavoro somministrato può essere accostato, sotto il profilo funzionale, al contratto a tempo determinato, essendo entrambi strumenti obiettivamente alternativi di acquisizione, diretta e indiretta, di prestazioni lavorative temporanee, il primo si distingue tuttavia in modo chiaro dal secondo. Ed infatti, il contratto di somministrazione è un contratto commerciale tipico, collegato funzionalmente al contratto di lavoro somministrato stipulato dal lavoratore con l’agenzia di somministrazione, con il coinvolgimento pertanto di tre soggetti anziché due . Essi poi rispondono a finalità diverse, come si evince dalla Direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale e recepita con il d.lg. 24/2012 , che, a differenza della Direttiva 1999/70/CE, non pone l’obiettivo della prevenzione dell’abuso del ricorso alla somministrazione. E ciò perché l’impiego tramite l’agenzia interinale non è considerato pericoloso, essendo apprezzato come forma di impiego flessibile, in quanto può concorrere efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili art. 4 . La Direttiva impegna anzi gli Stati membri ad un riesame delle restrizioni e divieti , che limitano il ricorso alla somministrazione art. 4 , presenti negli ordinamenti nazionali e che possono essere giustificati soltanto da ragioni d’interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi . Sicché, in linea con i suddetti tratti identificativi del contratto di somministrazione come innanzi definiti, alle ragioni indicate nell’art. 20, quarto comma d.lg. 276/2003 è stato attribuito il significato di presupposti giustificativi oggettivi ed effettivamente sussistenti, nella distinzione di significato e ratio delle norme relative al contratto a termine da quelle relative alla somministrazione, non richiedendo che l’enunciazione delle ragioni risponda a quel livello di dettaglio proprio del primo tipo di contratto Cass. 6 ottobre 2014, numero 21001, con ampio richiamo di precedenti conformi in motivazione e più specifico riferimento alla sufficiente specificità delle ragioni del ricorso al lavoro in somministrazione, indicate in punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo . 3.4. Inoltre, neppure ricorre alcun contrasto con la soluzione accolta dalla sentenza della CGUE 11 aprile 2013, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, che ha escluso che la direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale posto che dall’esame della motivazione emerge che tale inapplicabilità deriva solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione la direttiva 2008/104 per il contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato Cass. 20 agosto 2014, numero 18046 Cass. 27 ottobre 2015, numero 21916 . 3.5. Ebbene, la Corte territoriale ha esattamente applicato i principi di diritto suenunciati in particolare esposti dal secondo all’ultimo capoverso di pg. 4 e dall’ultimo capoverso di pg. 6 all’ultimo di pg. 7 della sentenza ed accertato in fatto la specificità della ragione aziendale indicata nelle esigenze di carattere produttivo legate all’incremento dell’attività lavorativa a seguito dell’ordine numero 3494716 , in riferimento ad un evento implicitamente dedotto come temporaneo così ai tre capoversi di pg. 8 della sentenza ed alla sua effettiva ricorrenza in assenza di contestazione della prestazione lavorativa del ricorrente per la produzione necessaria per evadere l’ordine dalla Perkins avente il numero progressivo indicato nel contratto così al primo capoverso di pg. 9 della sentenza . E tale argomentazione è rimasta non specificamente confutata dal secondo mezzo neppure dal passaggio al primo capoverso di pg. 14 del ricorso , così come del tutto privo di censura è stato l’articolato e perspicuo ragionamento della Corte territoriale dal secondo capoverso di pg. 9 al primo di pg. 10 della sentenza ad ulteriore supporto argomentativo dell’effettiva e intrinseca temporaneità del contratto di lavoro in somministrazione concluso con A.N. dalla somministratrice Adecco Italia s.p.a., in favore dell’utilizzatrice G.C. s.p.a. e nell’ambito della sua effettiva riorganizzazione aziendale, solo astrattamente lamentata dal ricorrente come non riscontrata giudizialmente. 3.6. Sicché, il motivo si risolve in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, con sollecitazione ad una rivisitazione del merito di un accertamento in fatto, in esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia, insindacabile nell’odierna sede di legittimità in quanto congruamente e correttamente motivato Cass. 16 dicembre 2011, numero 27197 Cass. 18 marzo 2011, numero 6288 Cass. 19 marzo 2009, numero 6694 , tanto più sotto il regime del novellato art. 360, primo comma, numero 5 c.p.c., applicabile ratione temporis Cass. s.u. 7 aprile 2014, numero 8053 Cass. 10 febbraio 2015, numero 2498 Cass. 26 giugno 2015, numero 13189 Cass. 21 ottobre 2015, numero 21439 . 4. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna A.N. alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.