La mancanza dell’abilitazione all’insegnamento rende nullo il contratto stipulato con una scuola paritaria

Ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 6, l. 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, e degli artt. 3 e 6 l. 19 gennaio 1942 n. 86, l’abilitazione all’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 4080/18, pubblicata il 20 febbraio. La vicenda domanda di declaratoria di nullità del termine apposto ad una serie di contratti di lavoro stipulati con una scuola paritaria. Un lavoratore, assunto da un istituto scolastico privato legalmente riconosciuto con quattro contratti a termine stipulati in periodo temporale continuativo di oltre tre anni complessivi, agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la nullità del termine e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato ab origine . La Corte d’Appello, decidendo il gravame proposto dalla scuola, confermava le statuizioni del primo giudice. Ricorreva allora in Cassazione l’istituto scolastico per la riforma della decisione della Corte d’Appello. Gli elementi imposti per le scuole paritarie. La vicenda in esame trae spunto dalla necessità o meno del conseguimento da parte dell’insegnante assunto del titolo di abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato. La norma esaminata dalla Corte, art. 1, comma 4, l. n. 62/2000, così recita La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 omissis . g personale docente fornito del titolo di abilitazione . La ricorrente denuncia con il motivo di impugnazione, la violazione del citato art. 1 l. n. 62/2000, affermando che il possesso del requisito dell’abilitazione costituisce requisito di validità del contratto di lavoro, la cui mancanza inficia di nullità il contratto stesso. Impedendo inoltre la conversione del rapporto in tempo indeterminato, poiché si è in presenza non della sola illegittimità del termine apposto, ma del contratto di lavoro complessivo. La mancanza del titolo abilitativo rende nullo il contratto di lavoro. Il motivo di censura proposto è stato ritenuto fondato dal Supremo Collegio. Nella motivazione della pronuncia resa, la Corte ripercorre l’iter normativo in ambito di scuole private parificate alle scuole pubbliche, ai fini dell’esercizio di attività di insegnamento e rilascio di titoli di studio riconosciuti. L’abilitazione all’insegnamento conseguita dal lavoratore assunto dalla scuola privata parificata è uno dei requisiti minimi indispensabili richiesti dalla legge ai fini di una valida conclusione del contratto di lavoro. Con la conseguenza che, ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, il contratto deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione. La nullità del contratto impedisce la sua riconversione. Di conseguenza, proseguono gli Ermellini, l’assenza del titolo abilitativo rende nullo ab origine i contratti di lavoro a termine stipulati tra le parti. Nullità che impedisce la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato. E dunque, fatti salvi gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, l’accertamento di un vizio genetico del contratto, sebbene sia accertata l’illegittima apposizione del termine, non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Corte di merito ha dunque errato nell’affermare che il requisito del conseguimento dell’abilitazione rileva al solo fine della parificazione della scuola privata, ma non determina la nullità del contratto di lavoro di insegnamento. Il ricorso è stato così accolto, cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Corte d’Appello per la decisione in conformità al principio di diritto enunciato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 ottobre 2017 – 20 febbraio 2018, n. 4080 Presidente Nobile – Relatore Garri Fatti di causa 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra G.M. e la Fondazione per la Formazione Professionale Turistica dal 1.9.2006 al 31.7.2007, dal 1.9.2007 al 31.7.2008, dal 25.8.2008 al 31.7.2009 e dal 1 settembre 2009 al 31.7.2010 dichiarando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2006. 2. La Corte territoriale per quanto qui interessa ha accertato che la G. , laureata in biologia ma priva dell’abilitazione all’insegnamento, aveva lavorato per un periodo pressoché continuativo di oltre tre anni, alle dipendenze della Fondazione in virtù di quattro contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni di docente di principi di alimentazione, alimenti e alimentazione, scienze della terra e biologia. 2.1. Oltre a non essere risultate dimostrate le esigenze di carattere temporaneo legittimanti le assunzioni a termine, la Corte territoriale ha escluso che ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 potesse ritenersi sussistente un divieto per la scuola privata di assunzione a tempo indeterminato di personale insegnante privo della abilitazione richiesta per la scuola pubblica evidenziando che tale ultimo requisito rileva, ai sensi dell’art. 1 commi 4 e 6 della citata legge n. 62 del 2000, al solo fine della parificazione della scuola non statale ma non determina la nullità del contratto di lavoro di insegnamento presso una scuola privata legalmente riconosciuta. 2.2. Evidenzia poi che i decreti ministeriali di riconoscimento dello status di scuola paritaria rilasciati anno per anno, seppur tardivamente depositati dalla Fondazione, confermavano la precarietà di tale status soggetto alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge n. 62 del 2000 ed inoltre la circolare ministeriale del 20 ottobre 2001 n. 2668, di chiarimento sull’applicazione della citata legge, confermava la possibilità per le scuole paritarie, se carenti di personale abilitato, di assumere per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, docenti a tempo determinato forniti del solo prescritto titolo di studio. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Fondazione per la Formazione Professionale Turistica che articola un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria. G.M. è rimasta intimata. Ragioni della decisione 4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 62 del 2000. Osserva la ricorrente che l’art. 1 comma 4 della legge citata detta i requisiti per il riconoscimento della parità alle scuole non statali e stabilisce che il personale docente deve essere fornito del titolo di abilitazione. Sostiene allora che il titolo di abilitazione costituisce requisito di validità del contratto di lavoro stipulato dal personale docente con le scuole paritarie e che la norma ha carattere imperativo poiché è posta a tutela di interessi pubblici del settore. Evidenzia che già la legge n. 86 del 19 gennaio 1942 prevedeva inderogabilmente quale requisito necessario il possesso dell’abilitazione all’insegnamento anche per gli insegnanti delle scuole private tanto che ove il difetto del requisito sopravvenga è impedita la prosecuzione del rapporto instaurato fatti salvi gli effetti di cui all’art. 2126 cod. civ Sottolinea che la mancanza del requisito preclude la conversione del rapporto poiché non si verte in una ipotesi di nullità del solo termine ma piuttosto in un caso di nullità del contratto stesso per mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto. 5. Il ricorso è fondato. 5.1. Sembra utile ripercorrere sinteticamente il quadro normativo che regola l’insegnamento presso le scuole paritarie. Deve al riguardo, in primo luogo, essere evidenziato che la Legge 10 marzo 2000 n. 62 recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione all’art. 1 comma 1 dispone che Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali . . Al secondo comma dello stesso art. 1, poi, sono definite paritarie le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 e, perciò, sono autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti. Nel riconoscere quindi alle scuole paritarie private piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico - didattico richiede che l’insegnamento sia improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione e, riconoscendo valenza pubblica al servizio svolto, pretende che accolgano chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. art. 1 comma 3 legge n. 62 del 2000 cit. . In sostanza, seppur nell’ambito di uno specifico progetto educativo caratterizzato da un indirizzo culturale o religioso, la scuola paritaria è in tutto assimilata alla scuola pubblica. 5.2. Ed infatti il quarto comma dell’art. 1 della citata legge 62 del 2000 detta le regole per il riconoscimento della parità e tra queste richiede alla lettera g che il personale docente sia fornito del titolo di abilitazione. Ed al comma 4 bis sono scanditi i tempi per il conseguimento del titolo di abilitazione da parte del personale che alla data di entrata in vigore della legge, era in servizio presso scuole secondarie che chiedano il riconoscimento. Inoltre, al comma 5, è previsto che le scuole paritarie siano soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti e che le stesse, entro limiti definiti, possano avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti . La norma poi fa salva la possibilità per le scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità di continuare ad applicare le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 comma 7 e va al riguardo evidenziato che già quel decreto legislativo all’art. 355 comma 1 lett. c prevedeva che per il riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali, oltre ad altri requisiti, il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l’esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell’insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali . 5.3. In definitiva, dall’esame delle disposizioni sopra riportate emerge evidente la volontà del legislatore di individuare requisiti minimi inderogabili necessari per esercitare una attività di insegnamento in istituzioni abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti. Ne consegue che l’abilitazione all’insegnamento da parte del lavoratore inserito nel contesto di una scuola paritaria costituisce requisito soggettivo ineludibile e necessario per la valida conclusione del contratto. 5.4. Tale conclusione è in linea con i principi ripetutamente affermato da questa Corte, ai quali si intende dare continuità, secondo i quali l’abilitazione all’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento con carattere di esclusività o prevalenza. Va ribadito che, in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l’insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all’insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l’insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione cfr in termini Cass. s.u, 26/05/2011 n. 11559, 12 marzo 2004, n. 5131 e già 28 giugno 1986, n. 4341 . 5.5. In definitiva, quindi, Ì abilitazione è requisito di validità del contratto di lavoro ai sensi degli artt. 3 e 6, legge n. 86 del 1942 e, sebbene per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione si producano gli effetti secondo il disposto dell’art. 2126 cod. civ., all’accertamento dell’esistenza di un vizio genetico del contratto, ove pure accertata l’illegittima apposizione del termine, non può conseguire la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato cfr. per un caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro e di accertata inapplicabilità della reintegrazione e del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 Cass. 12/03/2004 n. 5131 ed anche con riguardo ad un contratto a termine stipulato in ambito pubblico Cass. 30/09/2013 n. 22320 . 6. In conclusione deve essere affermato il seguente principio di diritto Ai sensi dell’art. 1 commi 4 e 6 della Legge 10 marzo 2000 n. 62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, e degli artt. 3 e 6 della legge 19 gennaio 1942 n. 86 l’abilitazione all’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine,ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato . 7. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà al detto principio, esaminando altresì le eventuali ulteriori pretese comunque connesse all’illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti. Alla Corte del rinvio è rimessa inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.