Contratto di lavoro a tempo determinato: inderogabile la forma scritta e la firma del lavoratore

Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato non è sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro, poiché detta consegna non può esprimere l’inequivocabile volontà del lavoratore di essere parte del contratto di lavoro.

Così la Cassazione con ordinanza n. 2774/18, depositata il 5 febbraio. Il fatto. La sentenza impugnata davanti alla Suprema Corte di Cassazione traeva origine dalla decisione dei Giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, con la quale veniva dichiarato valido il contratto a termine concluso tra le parti, nonostante fosse stato consegnato al lavoratore con la sola sottoscrizione del datore di lavoro. Secondo i Giudici di merito il lavoratore aveva preso conoscenza del vincolo di durata del rapporto e accettato il medesimo durante un’apposita riunione intercorsa con il datore di lavoro il giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il lavoratore, in qualità di odierno ricorrente, lamenta in Cassazione che erroneamente i Giudici di merito abbiano ritenuto sussistente, pur in difetto della sua firma, la forma scritta del contratto a termine ed, inoltre, che, sempre erroneamente, sia stata ammessa la prova per testi in ordine alla consegna del contratto contente l’indicazione del termine. Inderogabile la forma scritta con firma del contratto. La valutazione della Corte di Cassazione non lascia alcun dubbio circa la fondatezza delle censure del lavoratore. Infatti il Supremo Collegio ha ribadito, in primo luogo, che ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato la forma scritta della clausola indicante il termine è prevista ad substantiam e quindi insuscettibile di essere provata a mezzo testi. Inoltre, in ogni caso, la citata clausola presuppone l’avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore ovviamente in un momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto . Da quanto esposto la Corte ha ritenuto insufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro in quanto la consegna in questione - benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro . In ragione di ciò la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 5 dicembre 2017 – 5 febbraio 2018, n. 2774 Presidente Doronzo – Relatore Di Paola Fatto e diritto Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva dichiarato valido il contratto a termine intercorso tra le parti, pur se consegnato al lavoratore con la sola sottoscrizione del datore ciò sul rilievo che il lavoratore, reso edotto, nel corso di apposita riunione, del vincolo di durata del rapporto di lavoro, aveva accettato le condizioni illustrate dal datore medesimo, per come dimostrato dall’avvenuto svolgimento di attività lavorativa dal giorno successivo alla predetta riunione per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso M.M. , affidato a quattro motivi la Miura s.r.l. è rimasta intimata è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio la difesa del lavoratore ha depositato memoria in data 28 novembre 2017, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c Considerato che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata M.M. - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - ha censurato la statuizione concernente la mancata deduzione, ad opera del lavoratore, del momento di avvenuta consegna del contratto inoltre - denunciando omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - ha censurato la ritenuta sussistenza, pur in difetto di apposizione della firma da parte del lavoratore, della forma scritta del contratto a termine ancora - denunciando falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - ha censurato, parimenti, pur se sotto diverso profilo, la ritenuta sussistenza della forma scritta del contratto a termine infine - denunciando falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - ha censurato la avvenuta ammissione della prova per testi in ordine alla consegna del contratto contenente l’indicazione del termine. Ritenuto che la seconda e terza censura sono fondate, in quanto, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi cfr. Cass. n. 13393 del 2017 - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore cfr. Cass. n. 4418 del 2016 , ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.