La data presente sulla relata fa piena fede dell’avvenuta consegna della cartella esattoriale

Qualora la notificazione della cartella esattoriale non riporti alcuna indicazione della data, la consegna della notificazione deve ritenersi avvenuta nella data presente sulla relata dell’atto.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1487/18, depositata il 22 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto da un contribuente a causa della tardività, per violazione del termine di 40 giorni, della sua opposizione contro la cartella esattoriale che le era stata notificata. La Corte distrettuale rilevava l’inammissibilità del motivo per il quale veniva invocata la nullità della notifica della cartella esattoriale per assenza di data. Inoltre, secondo la Corte l’appellante avrebbe dovuto dimostrare la non coincidenza tra la data di notifica risultante dalla relata e quella di consegna della cartella dichiarata dal contribuente attraverso querela di falso. La relata di notifica e la querela di falso. Il Supremo Collegio ribadisce che nonostante non vi sia indicazione della data all’interno della notifica della cartella, in tal caso la data della consegna può essere quindi individuata per ralationem in base alla relata dell’atto notificato e pertanto non si tratta di incertezza assoluta” sulla data tale da ingenerare nullità della notificazione . Inoltre, deve affermarsi che la consegna sia avvenuta in quella data risultante dalla relata contenuta nell’atto depositato dal notificante, facendo le stesse attestazioni piena fede fino a querela di falso, alla quale era tenuto il destinatario che sosteneva di aver ricevuto l’atto in altra data . La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 20 settembre 2017 – 22 gennaio 2018, numero 1487 Presidente D’Antonio – Relatore Riverso Ritenuto in fatto che con sentenza numero 1138/2011 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da G.I. contro la sentenza che aveva dichiarato la tardività, per violazione del termine di proposizione di 40 giorni, della sua opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale da Equitalia per il recupero di contribuzione dovuta all’Inps che a fondamento della sentenza la Corte ha sostenuto l’inammissibilità del motivo di appello relativo alla nullità-inesistenza della notifica della cartella per mancanza della data nella copia rilasciata alla parte notificata in quanto trattavasi di questione sollevata solo con l’appello e mai fatta valere in primo grado sosteneva inoltre l’infondatezza comunque dell’appello nel merito perché l’opposizione alla cartella depositata il 20.6.2009 era effettivamente intempestiva, mentre l’appellante avrebbe dovuto supportare l’opposta tesi con la querela di falso allo scopo di dimostrare la propria affermazione che la notifica della cartella fosse avvenuta il 12 maggio 2009 e non il 7 maggio 2009 ed a mani della destinataria, secondo quanto risultava invece dalla relata di notifica depositata in giudizio che contro la sentenza G.I. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria l’Inps ha rilasciato procura, mentre Equitalia Cerit Spa non si è costituita. Considerato in diritto che col primo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 60 d.p.r. 600/1973 e 148 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. . La nullità della notifica e la violazione falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. A il regime di rilevabilità dell’eccezione. B violazione e falsa applicazione degli articoli 2699 e 2700 c.c. modalità di deduzione dell’eccezione lamentando la ricorrente che la Corte territoriale abbia ritenuto tardiva l’eccezione di nullità della notifica della cartella senza data, mentre essa in quanto preludeva ad una decadenza era sollevabile in ogni stato e grado ed era rilevabile anche d’ufficio lamenta inoltre che la Corte abbia ritenuto infondata la stessa eccezione per difetto di proposizione della querela di falso che incombeva invece sulla controparte che l’articolato motivo di ricorso deve ritenersi infondato atteso che - a prescindere dalla rilevabilità della nullità della notifica di un atto in ogni stato e grado, anche d’ufficio, in particolare se prelude alla decorrenza di un termine di decadenza - nel caso in esame non vi è difformità di date tra la notifica della copia consegnata alla parte notificata e la relata della notifica dell’atto depositata dal notificante difformità che si risolverebbe a favore del primo, essendo il notificante che eccepisce la decadenza ad essere gravato dell’onere di provare la corrispondenza di data, mediante querela di falso Cass. 25557/2014 che nella fattispecie invece la data della notifica della cartella consegnata all’opponente è in bianco, mentre questi sostiene di averla ricevuta in una data diversa da quella che risulta dalla relata apposta sull’atto notificato a mani del destinatario e depositato in giudizio dal notificante che in tal caso la data della consegna può essere quindi individuata per relationem in base alla relata dell’atto notificato e pertanto non si tratta di incertezza assoluta sulla data tale da ingenerare nullità della notificazione art. 160 c.p.c. che, inoltre, risultando l’unica data di consegna dell’atto dalle formalità compiute dall’agente notificatore, deve affermarsi che la consegna sia avvenuta in quella risultante dalla relata contenuta nell’atto depositato dal notificante, facendo le stesse attestazioni piena fede fino a querela di falso, alla quale era tenuto il destinatario che sosteneva di aver ricevuto l’atto in altra data che col secondo motivo il ricorso denuncia nel merito la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 2 decreto legge 22/2/2002 numero 12 e delle norme in tema di collocamento al lavoro in relazione all’articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c. , contestando il merito della pretesa omissione contributiva portata nella cartella, ma non affrontato da nessun giudice essendo stata l’opposizione definita solo in rito con la decretata decadenza per tardività che il secondo motivo riguardante il merito resta assorbito in conseguenza del rigetto della censura attinente alla tempestività dell’opposizione che in conclusione il ricorso deve essere rigettato essendo la sentenza impugnata conforme a legge nella parte in cui ha accertato la decadenza dall’opposizione che le spese processuali in favore dell’INPS seguono la soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1200 di cui Euro 1000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese aggiuntive ed oneri accessori.